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DECRETO LEGISLATIVO 7 febbraio 2006, n. 62

Modifica della disciplina concernente l'elezione del Consiglio di presidenza della Corte dei conti e del Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa, a norma dell'articolo 2, comma 17, della legge 25 luglio 2005, n. 150.

note: Entrata in vigore del decreto: 18-3-2006 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/02/2018)
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Testo in vigore dal: 18-3-2006
al: 7-2-2018
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 2, commi 17 e 18, della legge 25 luglio  2005,  n.
150, recante  delega  al  Governo  per  la  riforma  dell'ordinamento
giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n.  12,  per  il
decentramento del Ministero della giustizia, per  la  modifica  della
disciplina concernente il Consiglio di  presidenza  della  Corte  dei
conti e il Consiglio di presidenza  della  giustizia  amministrativa,
nonche' per l'emanazione di un testo unico; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 21 ottobre 2005; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati, espressi in data 14 dicembre 2005 ed in  data  22  dicembre
2005, e del Senato della Repubblica, espressi  in  data  30  novembre
2005 ed in data 7 dicembre 2005, a norma dell'articolo  1,  comma  4,
della citata legge n. 150 del 2005; 
  Ritenuto di non recepire le condizioni formulate dalla  Commissione
giustizia  della  Camera  dei  deputati,  in  quanto  espressione  di
considerazioni   eccessivamente   restrittive    dei    compiti    di
coordinamento normativo  che,  nell'ambito  dei  principi  e  criteri
direttivi stabiliti dal legislatore delegante, sono concessi a quello
delegato. In particolare, si osserva, infatti, quanto alla  richiesta
di soppressione  della  lettera  a)  del  comma  1  dell'articolo  1,
avanzata dalla Commissione giustizia della Camera dei  deputati,  che
la novella recata da tale lettera risulta rispondere ad una  esigenza
di  coordinamento,  addirittura  imposto  dalla   stessa   legge   di
delegazione, agli articoli 2, comma 18, e 1,  comma  3;  quanto  alla
richiesta  di  soppressione  degli  ultimi  periodi   del   comma   2
dell'articolo 1, che il richiamo, come norma applicabile,  del  comma
2-bis dell'articolo 10  della  legge  13  aprile  1988,  n.  117,  e'
conseguenza di un'esigenza di coerenza interna con  i  contenuti  del
comma 1 dello stesso intervento normativo; mentre  la  previsione  di
elezioni suppletive,  contemplata  dall'altro  periodo  del  comma  2
dell'articolo 1 del quale la Commissione giustizia della  Camera  dei
deputati ha sollecitato la soppressione, e', secondo  la  valutazione
operata dal legislatore delegato nell'ambito dei richiamati poteri di
coordinamento   e   di   adattamento,   un    opportuno    corollario
dell'introduzione della preferenza unica, tenuto  anche  conto  della
specificita' del contesto in cui essa viene  introdotta.  Invero,  la
nomina dei primi dei non eletti, che era coessenziale  al  previgente
assetto di  preferenza  multipla,  in  cui  ciascun  elettore  poteva
esprimere tante preferenze quanti erano i componenti da eleggere meno
uno, sarebbe incongrua, ora che il legislatore  delegante  ha  optato
per il modello sostanzialmente "uninominale" della preferenza  unica,
perche' darebbe luogo al subentro nell'organo di autogoverno,  i  cui
membri  elettivi  cessano  frequentemente  dall'incarico   anche   in
conseguenza dei passaggi che si verificano, nel corso della carriera,
dai tribunali  amministrativi  regionali  al  Consiglio  di  Stato  e
viceversa, di componenti sforniti di adeguata rappresentativita'  del
corpo elettorale; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 19 gennaio 2006; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze; 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
        Modifica della disciplina concernente l'elezione del 
         Consiglio di presidenza della Corte dei conti e del 
       Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa 
 
  1. All'articolo 10  della  legge  13  aprile  1988,  n.  117,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
a) al comma 2, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
   "c) dal presidente aggiunto  della  Corte  dei  conti  o,  in  sua
   assenza, dal presidente di sezione piu' anziano;"; 
b) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: 
   "2-bis. I componenti elettivi del Consiglio di  presidenza  durano
   in carica 4 anni e non sono nuovamente eleggibili per i successivi
   otto anni dalla scadenza dell'incarico.". 
  2. All'articolo 9, terzo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186,
le parole: "per un numero di componenti non  superiore  a  quello  da
eleggere meno uno, oltre ai  componenti  supplenti"  sono  sostituite
dalle seguenti: "per un  solo  componente  titolare  e  per  un  solo
componente supplente", e sono aggiunti, in fine, i seguenti  periodi:
"Ai componenti elettivi si applica il comma  2-bis  dell'articolo  10
della legge 13 aprile 1988, n.  117.  In  caso  di  dimissioni  o  di
cessazione di uno o piu' membri elettivi dall'incarico per  qualsiasi
causa nel corso del quadriennio, sono indette elezioni suppletive tra
i magistrati appartenenti al  corrispondente  gruppo  elettorale  per
designare, per il restante periodo, il sostituto del membro  decaduto
o dimessosi.". E' conseguentemente abrogato il comma 4  dell'articolo
7. 
          Avvertenza:
              Il  testo  della  nota  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura della disposizione di legge
          alla  quale  e'  operato  il  rinvio  e della quale restano
          invariati il valore e l'efficacia.
          Note alle premesse:
              - L'art.  76  della  Costituzione  regola  la delega al
          Governo   dell'esercizio   della   funzione  legislativa  e
          stabilisce   che   essa  non  puo'  avvenire,  se  non  con
          determinazione  di  principi e criteri direttivi e soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti.
              - L'art.   87,   comma   quinto,   della   Costituzione
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              - Si  riporta il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 1 e il
          testo  dei  commi 17 e 18 dell'art. 2 della legge 15 luglio
          2005,   n.   150   (Delega   al   Governo  per  la  riforma
          dell'ordinamento  giudiziario  di  cui  al regio decreto 30
          gennaio  1941,  n.  12,  per il decentramento del Ministero
          della   giustizia,   per   la   modifica  della  disciplina
          concernente  il  Consiglio  di  presidenza, della Corte dei
          conti   e   il  Consiglio  di  presidenza  della  giustizia
          amministrativa,   nonche'  per  l'emanazione  di  un  testo
          unico):
              "3. Il Governo e' delegato ad adottare, entro i novanta
          giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma
          1,   uno  o  piu'  decreti  legislativi  recanti  le  norme
          necessarie  al coordinamento delle disposizioni dei decreti
          legislativi  emanati  nell'esercizio della delega di cui al
          medesimo  comma  con  le  altre  leggi  dello  Stato e, con
          l'osservanza  dei  principi  e dei criteri direttivi di cui
          all'art.  2, comma 9, la necessaria disciplina transitoria,
          prevedendo  inoltre  l'abrogazione  delle  disposizioni con
          essi incompatibili. Le disposizioni dei decreti legislativi
          previsti  dal presente comma divengono efficaci a decorrere
          dalla data indicata nel comma 2.
            4.   Gli   schemi   dei   decreti   legislativi  adottati
          nell'esercizio   della  delega  di  cui  al  comma  1  sono
          trasmessi  al  Senato  della  Repubblica ed alla Camera dei
          deputati,  ai  fini  dell'espressione  dei  pareri da parte
          delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per
          le  conseguenze  di  carattere  finanziario,  che sono resi
          entro   il   termine  di  sessanta  giorni  dalla  data  di
          trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche
          in  mancanza  dei  pareri. Entro i trenta giorni successivi
          all'espressione  dei  pareri,  il  Governo, ove non intenda
          conformarsi  alle  condizioni  ivi eventualmente formulate,
          esclusivamente con riferimento all'esigenza di garantire il
          rispetto  dell'art.  81,  quarto comma, della Costituzione,
          ritrasmette  alle  Camere  i testi, corredati dai necessari
          elementi   integrativi   di   informazione,  per  i  pareri
          definitivi  delle Commissioni competenti, che sono espressi
          entro trenta giorni dalla data di trasmissione.".
              "Art.   2   (Principi   e  criteri  direttivi,  nonche'
          disposizioni ulteriori). - 1-16. (omissis).
              17.  Il  Governo e' delegato ad adottare, entro un anno
          dalla  data  di  entrata in vigore della presente legge, un
          decreto   legislativo  per  la  modifica  della  disciplina
          dell'art.  10  della  legge  13  aprile  1988,  n.  117,  e
          dell'art.  9  della  legge  27  aprile  1982,  n.  186, con
          l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
                a) prevedere  che i componenti elettivi del Consiglio
          di  presidenza  della  Corte  dei  conti  durino  in carica
          quattro anni;
                b) prevedere  che  i  componenti elettivi di cui alla
          lettera a) non siano eleggibili per i successivi otto anni;
                c) prevedere   che   per  l'elezione  dei  magistrati
          componenti  elettivi  del  Consiglio  di  presidenza  della
          giustizia amministrativa ciascun elettore abbia la facolta'
          di  votare  per  un  solo  componente  titolare  e  un solo
          componente supplente.
              18. Ai fini dell'esercizio della delega di cui al comma
          17  si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di
          cui ai commi 2, 3, 4 e 6 dell'art. 1.
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  10  della legge 13
          aprile  1988,  n.  117  (Risarcimento  dei  danni cagionati
          nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilita'
          civile   dei   magistrati)   come  modificato  dal  decreto
          legislativo qui pubblicato:
              "Art.  10  (Consiglio  di  presidenza  della  Corte dei
          conti).  -  1.  Fino  all'entrata  in vigore della legge di
          riforma  della Corte dei conti, la competenza per i giudizi
          disciplinari  e per i provvedimenti attinenti e conseguenti
          che  riguardano  le funzioni dei magistrati della Corte dei
          conti e' affidata al Consiglio di presidenza.
              2. Il Consiglio di presidenza e' composto:
                a) dal  presidente  della  Corte  dei  conti,  che lo
          presiede;
                b) dal procuratore generale della Corte dei conti;
                c)  dal  presidente aggiunto della Corte dei conti o,
          in sua assenza, dal presidente di sezione piu' anziano;
                d) da  quattro  cittadini  scelti  di  intesa  tra  i
          Presidenti  delle  due Camere tra i professori universitari
          ordinari  di materie giuridiche o gli avvocati con quindici
          anni di esercizio professionale;
                e) da dieci magistrati ripartiti tra le qualifiche di
          presidente  di  sezione,  consigliere  o  vice procuratore,
          primo  referendario  e  referendario  in  proporzione  alla
          rispettiva effettiva consistenza numerica quale risulta dal
          ruolo  alla  data  del 1° gennaio dell'anno di costituzione
          dell'organo.
              2-bis.   I   componenti   elettivi   del  Consiglio  di
          presidenza  durano  in  carica 4 anni e non sono nuovamente
          eleggibili  per  i  successivi  otto  anni  dalla  scadenza
          dell'incarico.
              3.  Alle adunanze del Consiglio di presidenza partecipa
          il segretario generale senza diritto di voto.
              4. Il Consiglio di presidenza ha il compito di decidere
          in  ordine  alle  questioni disciplinari. Alle adunanze che
          hanno  tale oggetto non partecipa il segretario generale ed
          il  procuratore generale e' chiamato a svolgervi, anche per
          mezzo   dei  suoi  sostituti,  esclusivamente  le  funzioni
          inerenti  alla  promozione  dell'azione  disciplinare  e le
          relative richieste.
              5.  I  cittadini di cui alla lettera d) del comma 2 non
          possono   esercitare   alcuna   attivita'  suscettibile  di
          interferire con le funzioni della Corte dei conti.
              6.  Alla elezione dei componenti di cui alla lettera e)
          del   comma  2  partecipano,  in  unica  tornata,  tutti  i
          magistrati con voto personale e segreto.
              7.  Ciascun  elettore ha facolta' di esprimere soltanto
          una  preferenza.  Sono  nulli  i  voti  espressi oltre tale
          numero.
              8.  Per  l'elezione  e'  istituito  presso la Corte dei
          conti  l'ufficio  elettorale  nominato dal presidente della
          Corte dei conti e composto da un presidente di sezione, che
          lo presiede, e da due consiglieri piu' anziani di qualifica
          in servizio presso la Corte dei conti.
              9.   Il   procedimento  disciplinare  e'  promosso  dal
          procuratore  generale  della Corte dei conti. Nella materia
          si  applicano gli articoli 32, 33, commi secondo e terzo, e
          34 della legge 27 aprile 1982, n. 186.
              10.  Fino  all'entrata in vigore della legge di riforma
          della Corte dei conti si applicano in quanto compatibili le
          norme  di  cui  agli  articoli 7,  primo,  quarto, quinto e
          settimo comma, 8, 9, quarto e quinto comma, 10, 11, 12, 13,
          primo comma, numeri 1), 2), 3), e secondo comma, numeri 1),
          2), 3), 4), 8), 9), della legge 27 aprile 1982, n. 186.".
          Note all'art. 1:
              - Per  il  testo  dell'art.  10  della  citata legge 13
          aprile 1988, n. 117, vedi note alle premesse.
              - Si  riporta il testo degli articoli 9 e 7 della legge
          27  aprile  1982,  n.  186 (Ordinamento della giurisdizione
          amministrativa  e del personale di segreteria ed ausiliario
          del  Consiglio  di  Stato  e  dei  tribunali amministrativi
          regionali.)  come  modificati  dal  decreto legislativo qui
          pubblicato:
              "Art.   9  (Elezione  del  Consiglio  di  presidenza  e
          proclamazione   degli   eletti).   -   Per  l'elezione  dei
          componenti   elettivi   del   consiglio  di  presidenza  e'
          istituito presso il Consiglio di Stato l'ufficio elettorale
          nominato  dal  presidente del Consiglio di Stato e composto
          da  un  presidente  di sezione del Consiglio stesso o da un
          presidente  di  tribunale  amministrativo regionale, che lo
          presiede,  nonche'  dai  due consiglieri piu' anziani nella
          qualifica in servizio presso il Consiglio di Stato.
              Le  elezioni  hanno  luogo entro tre mesi dallo scadere
          del  precedente  consiglio  e  sono indette con decreto del
          presidente  del  Consiglio  di  Stato, da pubblicarsi nella
          Gazzetta  Ufficiale  almeno  trenta giorni prima della data
          stabilita.  Esse si svolgono in un giorno festivo dalle ore
          9 alle ore 21.
              Ciascun  elettore  puo'  votare  per un solo componente
          titolare  e  per  un  solo  componente  supplente;  i  voti
          eventualmente  espressi  oltre  tale  numero sono nulli. Ai
          componenti  elettivi si applica il comma 2-bis dell'art. 10
          della legge 13 aprile 1988, n. 117. In caso di dimissioni o
          di  cessazione  di uno o piu' membri elettivi dall'incarico
          per qualsiasi causa nel corso del quadriennio, sono indette
          elezioni   suppletive  tra  i  magistrati  appartenenti  al
          corrispondente  gruppo  elettorale  per  designare,  per il
          restante  periodo,  il  sostituto  del  membro  decaduto  o
          dimessosi.
              Le  schede  -  distinte per ciascun gruppo elettorale -
          devono  essere preventivamente controfirmate dai componenti
          dell'ufficio   elettorale,  e  devono  essere  riconsegnate
          chiuse dall'elettore.
              Ultimate  le  votazioni,  l'ufficio  elettorale procede
          immediatamente  allo spoglio delle schede e proclama eletti
          i  magistrati  che nell'ambito di ciascun gruppo elettorale
          hanno  riportato  il  maggior  numero di voti. A parita' di
          voti, e' eletto il piu' anziano di eta'.".
              "Art.  7  (Composizione del Consiglio di presidenza). -
          1.  In  attesa del generale riordino dell'ordinamento della
          giustizia  amministrativa  sulla  base  della  unicita'  di
          accesso  e  di  carriera,  con  esclusione  di  automatismi
          collegati  all'anzianita'  di  servizio,  il  Consiglio  di
          presidenza  e'  costituito con decreto del Presidente della
          Repubblica  su  proposta  del  Presidente del Consiglio dei
          Ministri.  Esso  ha  sede  in  Roma, presso il Consiglio di
          Stato, ed e' composto:
                a) dal  presidente  del  Consiglio  di  Stato, che lo
          presiede;
                b) da   quattro  magistrati  in  servizio  presso  il
          Consiglio di Stato;
                c) da  sei  magistrati in servizio presso i tribunali
          amministrativi regionali;
                d) da  quattro cittadini eletti, due dalla Camera dei
          deputati  e  due  dal Senato della Repubblica a maggioranza
          assoluta   dei  rispettivi  componenti,  tra  i  professori
          ordinari   di  universita'  in  materie  giuridiche  o  gli
          avvocati con venti anni di esercizio professionale;
                e) da  due magistrati in servizio presso il Consiglio
          di  Stato  con  funzioni di supplenti dei componenti di cui
          alla lettera b);
                f) da  due  magistrati in servizio presso i tribunali
          amministrativi  regionali,  con  funzioni  di supplenti dei
          componenti di cui alla lettera c).
              2.  All'elezione  dei componenti di cui alle lettere b)
          ed e) del comma 1, nonche' di quelli di cui alle lettere c)
          e  f)  del  medesimo comma, partecipano, rispettivamente, i
          magistrati  in  servizio  presso  il  Consiglio  di Stato e
          presso   i   tribunali   amministrativi   regionali,  senza
          distinzione  di  categoria,  con  voto personale, segreto e
          diretto.
              3.  I componenti elettivi durano in carica quattro anni
          e non sono immediatamente rieleggibili.
              4. (abrogato).
              5.  I  componenti  di  cui  al comma 1, lettera d), non
          possono   esercitare   alcuna   attivita'  suscettibile  di
          interferire  con  le  funzioni del Consiglio di Stato e dei
          tribunali  amministrativi  regionali. Ad essi si applica il
          disposto dell'art. 12 della legge 13 aprile 1988, n. 117.
              6.  I  membri  supplenti  partecipano  alle  sedute del
          Consiglio  di  presidenza  in caso di assenza o impedimento
          dei componenti effettivi.
              7.  Il  vice  presidente,  eletto  dal  consiglio tra i
          componenti  di  cui  al comma 1, lettera d), sostituisce il
          presidente ove questi sia assente o impedito.
              8. In caso di parita' prevale il voto del presidente.".