stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 novembre 2005, n. 300

Regolamento concernente le modalità di istituzione e di gestione del registro delle navi e dei galleggianti in servizio governativo non commerciale delle amministrazioni dello Stato, previsto dall'articolo 4, comma 1, della legge 24 ottobre 2003, n. 321.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 2/3/2006 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal:  2-3-2006 al: 8-10-2010
aggiornamenti all'articolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 24 ottobre 2003, n. 321, recante ratifica ed esecuzione del Memorandum d'Intesa tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Comando Supremo delle Forze Alleate in Atlantico, riguardo alla bandiera dell'unità per ricerche costiere della NATO, con Annesso 1, firmato a Roma il 15 maggio 2001 ed a Norfolk il 20 giugno 2001, ed in particolare l'articolo 3, comma 1, e l'articolo 4, comma 1, i quali prevedono l'emanazione di un regolamento di attuazione della legge medesima per definire le modalità di istituzione presso il Ministero della difesa del Registro delle navi e galleggianti in servizio governativo non commerciale, nel quale è iscritto il naviglio delle amministrazioni dello Stato il cui personale non è ad ordinamento militare;
Visto il decreto del Ministro della difesa in data 26 gennaio 1998, e successive modificazioni, concernente la struttura ordinativa e competenze della Direzione generale degli armamenti navali del Ministero della difesa, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 80 del 6 aprile 1998;
Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni, di approvazione del Codice della navigazione, ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
Visto il decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 535, concernente foggia ed uso dell'emblema dello Stato;
Vista la legge 2 dicembre 1994, n. 689, concernente ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con Allegati e Atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonché dell'Accordo di applicazione della parte II della Convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994, ed in particolare gli articoli 31 e 32 della parte II, sottosezione C e l'articolo 236 della parte XII, sezione 10, applicabili alle navi di Stato in servizio non commerciale;
Visto il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, recante attuazione della direttiva 94/57/CE, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, recante attuazione della direttiva 2002/59/CE, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale, ed in particolare l'articolo 3, comma 2;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 maggio 2005;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 13 giugno 2005;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 novembre 2005;
Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole e forestali e per la funzione pubblica;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) "nave": qualsiasi costruzione di proprietà esclusiva delle amministrazioni dello Stato, destinata al trasporto per acqua per lo svolgimento di attività d'istituto, ovvero della NATO ed affidata ad amministrazioni dello Stato a seguito di accordi internazionali, dotata di:
1) equipaggio non sottoposto all'ordinamento militare, imbarcato ed alloggiato di massima stabilmente a bordo;
2) dimensioni e caratteristiche per la navigazione autonoma sul mare, sui laghi, sui fiumi, sui canali e sulle altre acque interne;
3) un comandante espressamente designato;
b) "galleggiante": qualsiasi mezzo navale mobile di proprietà delle amministrazioni dello Stato, privo di autonomi mezzi di propulsione e di governo, e dotato di personale imbarcato stabilmente a bordo, addetto alla condotta del mezzo;
c) "servizio governativo non commerciale": l'impiego della nave e del galleggiante in attività d'istitutodelle amministrazioni dello Stato, alle quali sono attribuite competenze in materia di: pubblica sicurezza; protezione dagli incendi; protezione dell'ambiente marino; trasporto di mezzi e di personale per la pubblica utilità e per le esigenze dell'amministrazione penitenziaria intervento in caso di calamità; sperimentazione tecnologica e ricerca scientifica oceanografica od ambientale marina.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubbIicato è stato redatto dall'amministrzione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubbica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.» è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 1988, n. 214. - Il testo dell'art. 17, comma 1, è il seguente: «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.».
- Si riporta il testo degli articoli 3 e 4 della legge 24 ottobre 2003, n. 321, concernente «Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Comando Supremo delle Forze Alleate in Atlantico, riguardo alla bandiera dell'unità per ricerche costiere della NATO, firmato a Roma il 15 maggio 2001 ed a Norfolk il 20 giugno 2001», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 19 dicembre 1994, n. 295: «Art. 3. - 1. È istituito presso il Ministero della difesa il Registro delle navi e galleggianti in servizio governativo non commerciale.
2. Nel Registro di cui al comma 1 è iscritto il naviglio delle amministrazioni dello Stato adibito a servizio governativo non commerciale, il cui personale non è ad ordinamento militare.
3. Le unità ed i mezzi navali, iscritti nel Registro, inalberano la bandiera nazionale costituita dal tricolore italiano caricato al centro della banda bianca dell'emblema araldico della Repubblica italiana.».
«Art. 4. - 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, si procede all'emanazione delle norme di attuazione della presente legge.».
- Il decreto del Ministro della difesa in data 26 gennaio 1998 e successive modificazioni, concernente la struttura ordinativa e le competenze della Direzione generale degli armamenti navali del Ministero della difesa è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 1998, n. 80. - Il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 e successive modificazioni, di approvazione del Codice della navigazione è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 aprile 1942, n. 93. - Il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, recante il regolamento del codice della navigazione è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 aprile 1952, n. 94. - Il decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 535, concernente «Foggia ed uso dell'emblema dello Stato» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 maggio 1948, n. 122. - Si riporta il testo degli articoli 31, 32 e 236 della legge 2 dicembre 1994, n. 689, concernente «Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonché dell'accordo di applicazione della parte II della Convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 19 dicembre 1994, n. 295: «Art. 31 (Responsabilità dello Stato di bandiera per danni causati da una nave da guerra o altra nave di Stato in servizio non commerciale). - Lo Stato di bandiera si assume la responsabilità internazionale per ogni perdita o danno derivante allo Stato costiero dall'inosservanza da parte di una nave da guerra o altra nave di Stato in servizio non commerciale, delle leggi e dei regolamenti dello Stato costiero concernenti il passaggio nel mare territoriale o delle disposizioni della presente Convenzione o di altre norme del diritto internazionale.».
«Art. 32 (Immunità delle navi da guerra e di altre navi di Stato in servizio non commerciale). - Con le eccezioni contenute nella sottosezione A e negli artt. 30 e 31, nessuna disposizione della presente Convenzione pregiudica le immunità delle navi da guerra e delle altre navi di Stato in servizio non commerciale.».
«Art. 236 (Immunità sovrana). - Le disposizioni della presente Convenzione in materia di protezione e preservazione dell'ambiente marino non si applicano alle navi da guerra, alle navi ausiliarie e ad altre navi o aeromobili di proprietà dello Stato o da esso condotte e impiegate, all'epoca in questione, esclusivamente per fini governativi non commerciali. Tuttavia ogni Stato deve adottare misure opportune, che non compromettano le attività o le capacità operative ditali navi o aeromobili di Stato, per assicurare che essi agiscano in maniera compatibile, per quanto è possibile e ragionevole, con la presente Convenzione.».
- Il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, concernente attuazione della direttiva 94/57/CE, recate norme in materia di ispezioni e visite di controllo delle navi è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 1998, n. 201. - Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, concernente: «Attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 settembre 2005, n. 222: «Art. 3 (Ambito di applicazione). - 1. Il presente decreto si applica alle navi di stazza lorda pari o superiore a 300 tonnellate, salvo diversamente specificato.
2. Il presente decreto non si applica:
a) alle navi da guerra, alle navi da guerra ausiliarie ed alle altre navi appartenenti ad uno Stato membro o da questo esercitate ed utilizzate per un servizio pubblico non commerciale;
b) alle navi da pesca, alle navi tradizionali e alle imbarcazioni da diporto di lunghezza inferiore a 45 metri;
c) al combustibile imbarcato, fino a 5000 tonnellate, alle scorte e alle attrezzature di bordo delle navi.».
- Il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernente «Codice delle assicurazioni private» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 ottobre 2005, n. 239.