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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 novembre 2005, n. 300

Regolamento concernente le modalità di istituzione e di gestione del registro delle navi e dei galleggianti in servizio governativo non commerciale delle amministrazioni dello Stato, previsto dall'articolo 4, comma 1, della legge 24 ottobre 2003, n. 321.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 2/3/2006 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal: 2-3-2006
al: 8-10-2010
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto  l'articolo  17,  comma  1, lettera b), della legge 23 agosto
1988, n. 400;
  Vista  la  legge  24  ottobre  2003,  n.  321,  recante ratifica ed
esecuzione  del  Memorandum  d'Intesa  tra  il Ministero della difesa
della Repubblica italiana e il Comando Supremo delle Forze Alleate in
Atlantico,  riguardo  alla bandiera dell'unita' per ricerche costiere
della  NATO,  con  Annesso  1,  firmato a Roma il 15 maggio 2001 ed a
Norfolk il 20 giugno 2001, ed in particolare l'articolo 3, comma 1, e
l'articolo   4,  comma  1,  i  quali  prevedono  l'emanazione  di  un
regolamento  di  attuazione  della  legge  medesima  per  definire le
modalita'  di  istituzione  presso  il  Ministero  della  difesa  del
Registro  delle  navi  e  galleggianti  in  servizio  governativo non
commerciale,  nel quale e' iscritto il naviglio delle amministrazioni
dello Stato il cui personale non e' ad ordinamento militare;
  Visto il decreto del Ministro della difesa in data 26 gennaio 1998,
e  successive  modificazioni,  concernente  la struttura ordinativa e
competenze  della  Direzione  generale  degli  armamenti  navali  del
Ministero  della  difesa,  pubblicato  nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 80 del 6 aprile 1998;
  Visto  il  regio  decreto  30  marzo  1942,  n.  327,  e successive
modificazioni,  di  approvazione  del Codice della navigazione, ed il
relativo   regolamento  di  esecuzione,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
  Visto  il  decreto  legislativo  5 maggio 1948, n. 535, concernente
foggia ed uso dell'emblema dello Stato;
  Vista  la  legge  2  dicembre 1994, n. 689, concernente ratifica ed
esecuzione  della  Convenzione  delle  Nazioni  Unite sul diritto del
mare,  con Allegati e Atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre
1982,  nonche'  dell'Accordo  di  applicazione  della  parte II della
Convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994,
ed in particolare gli articoli 31 e 32 della parte II, sottosezione C
e  l'articolo  236 della parte XII, sezione 10, applicabili alle navi
di Stato in servizio non commerciale;
  Visto  il  decreto  legislativo  3  agosto  1998,  n.  314, recante
attuazione  della  direttiva  94/57/CE, relativa alle disposizioni ed
alle  norme  comuni  per  gli organi che effettuano le ispezioni e le
visite  di  controllo  delle navi e per le pertinenti attivita' delle
amministrazioni marittime;
  Visto  il  decreto  legislativo  19  agosto  2005,  n. 196, recante
attuazione della direttiva 2002/59/CE, relativa all'istituzione di un
sistema  comunitario  di  monitoraggio e di informazione sul traffico
navale, ed in particolare l'articolo 3, comma 2;
  Visto  il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernente
codice delle assicurazioni private;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 13 maggio 2005;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso nell'adunanza
della sezione consultiva per gli atti normativi del 13 giugno 2005;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 10 novembre 2005;
  Sulla  proposta  del  Ministro  della  difesa,  di  concerto  con i
Ministri  degli  affari  esteri, dell'interno, della giustizia, delle
infrastrutture  e dei trasporti, delle politiche agricole e forestali
e per la funzione pubblica;
                                Emana
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
    a)  "nave":  qualsiasi  costruzione di proprieta' esclusiva delle
amministrazioni  dello Stato, destinata al trasporto per acqua per lo
svolgimento di attivita' d'istituto, ovvero della NATO ed affidata ad
amministrazioni  dello  Stato  a  seguito  di accordi internazionali,
dotata di:
      1)   equipaggio   non   sottoposto   all'ordinamento  militare,
imbarcato ed alloggiato di massima stabilmente a bordo;
      2) dimensioni e caratteristiche per la navigazione autonoma sul
mare, sui laghi, sui fiumi, sui canali e sulle altre acque interne;
      3) un comandante espressamente designato;
    b)  "galleggiante":  qualsiasi  mezzo navale mobile di proprieta'
delle  amministrazioni  dello  Stato,  privo  di  autonomi  mezzi  di
propulsione e di governo, e dotato di personale imbarcato stabilmente
a bordo, addetto alla condotta del mezzo;
    c) "servizio governativo non commerciale": l'impiego della nave e
del  galleggiante  in attivita' d'istitutodelle amministrazioni dello
Stato,  alle quali sono attribuite competenze in materia di: pubblica
sicurezza; protezione dagli incendi; protezione dell'ambiente marino;
trasporto  di  mezzi e di personale per la pubblica utilita' e per le
esigenze  dell'amministrazione  penitenziaria  intervento  in caso di
calamita';   sperimentazione   tecnologica   e   ricerca  scientifica
oceanografica od ambientale marina.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubbIicato e' stato redatto
          dall'amministrzione   competente   per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla promulgazione delle leggi sull'emanazione dei decreti
          del   Presidente  della  Repubbica  e  sulle  pubblicazioni
          ufficiali  della  Repubblica italiana, approvato con D.P.R.
          28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
          lettura  delle  disposizioni di legge alle quali e' operato
          il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              -   L'art.   87,   quinto   comma,  della  Costituzione
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare  le  leggi ed emanare i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              - La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del  Consiglio  dei Ministri.» e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale  del  12  settembre  1988, n. 214.     - Il testo
          dell'art.  17,  comma  1,  e'  il  seguente:      «Art.  17
          (Regolamenti).  -  1.  Con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica,   previa   deliberazione   del   Consiglio  dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge.».
              - Si  riporta il testo degli articoli 3 e 4 della legge
          24   ottobre   2003,   n.  321,  concernente  «Ratifica  ed
          esecuzione  del  Memorandum d'intesa tra il Ministero della
          difesa  della  Repubblica  italiana  ed  il Comando Supremo
          delle  Forze  Alleate  in Atlantico, riguardo alla bandiera
          dell'unita'  per  ricerche  costiere  della NATO, firmato a
          Roma  il  15 maggio  2001  ed a Norfolk il 20 giugno 2001»,
          pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale del 19 dicembre 1994,
          n.  295:     «Art. 3. - 1. E' istituito presso il Ministero
          della  difesa  il  Registro  delle  navi  e galleggianti in
          servizio governativo non commerciale.
              2.  Nel  Registro  di  cui  al  comma  1 e' iscritto il
          naviglio   delle  amministrazioni  dello  Stato  adibito  a
          servizio  governativo non commerciale, il cui personale non
          e' ad ordinamento militare.
              3.  Le unita' ed i mezzi navali, iscritti nel Registro,
          inalberano  la  bandiera nazionale costituita dal tricolore
          italiano caricato al centro della banda bianca dell'emblema
          araldico della Repubblica italiana.».
              «Art.  4.  - 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in
          vigore  della  presente  legge,  con decreto del Presidente
          della  Repubblica, adottato ai sensi dell'art. 17, comma 1,
          lettera  b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, si procede
          all'emanazione  delle  norme  di  attuazione della presente
          legge.».
              - Il  decreto  del  Ministro  della  difesa  in data 26
          gennaio  1998  e  successive  modificazioni, concernente la
          struttura   ordinativa  e  le  competenze  della  Direzione
          generale  degli armamenti navali del Ministero della difesa
          e'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 1998,
          n.  80.      - Il  regio  decreto  30  marzo 1942, n. 327 e
          successive  modificazioni, di approvazione del Codice della
          navigazione  e'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18
          aprile  1942,  n. 93.     - Il decreto del Presidente della
          Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, recante il regolamento
          del  codice  della navigazione e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale  del  21  aprile  1952,  n.  94.     - Il decreto
          legislativo  5  maggio 1948, n. 535, concernente «Foggia ed
          uso  dell'emblema dello Stato» e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 28 maggio 1948, n. 122.     - Si riporta il testo
          degli articoli 31, 32 e 236 della legge 2 dicembre 1994, n.
          689,  concernente «Ratifica ed esecuzione della Convenzione
          delle  Nazioni  Unite  sul diritto del mare, con allegati e
          atto  finale,  fatta  a  Montego  Bay  il 10 dicembre 1982,
          nonche'  dell'accordo  di applicazione della parte II della
          Convenzione  stessa,  con  allegati, fatto a New York il 29
          luglio  1994»,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale del 19
          dicembre  1994, n. 295:     «Art. 31 (Responsabilita' dello
          Stato di bandiera per danni causati da una nave da guerra o
          altra  nave  di  Stato  in  servizio non commerciale). - Lo
          Stato    di   bandiera   si   assume   la   responsabilita'
          internazionale  per  ogni  perdita  o  danno derivante allo
          Stato  costiero  dall'inosservanza  da parte di una nave da
          guerra  o  altra nave di Stato in servizio non commerciale,
          delle   leggi   e  dei  regolamenti  dello  Stato  costiero
          concernenti  il  passaggio  nel  mare  territoriale o delle
          disposizioni  della  presente  Convenzione o di altre norme
          del diritto internazionale.».
              «Art.  32  (Immunita'  delle  navi da guerra e di altre
          navi  di  Stato  in  servizio  non  commerciale).  - Con le
          eccezioni contenute nella sottosezione A e negli artt. 30 e
          31,   nessuna   disposizione   della  presente  Convenzione
          pregiudica  le immunita' delle navi da guerra e delle altre
          navi di Stato in servizio non commerciale.».
              «Art.  236 (Immunita' sovrana). - Le disposizioni della
          presente   Convenzione   in   materia   di   protezione   e
          preservazione  dell'ambiente  marino  non si applicano alle
          navi  da  guerra,  alle  navi  ausiliarie e ad altre navi o
          aeromobili  di  proprieta' dello Stato o da esso condotte e
          impiegate,  all'epoca in questione, esclusivamente per fini
          governativi  non  commerciali.  Tuttavia  ogni  Stato  deve
          adottare   misure   opportune,  che  non  compromettano  le
          attivita' o le capacita' operative ditali navi o aeromobili
          di  Stato,  per  assicurare  che  essi  agiscano in maniera
          compatibile,  per quanto e' possibile e ragionevole, con la
          presente Convenzione.».
              - Il   decreto   legislativo  3 agosto  1998,  n.  314,
          concernente  attuazione  della  direttiva  94/57/CE, recate
          norme  in  materia di ispezioni e visite di controllo delle
          navi  e'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 agosto
          1998,  n.  201.      - Si  riporta il testo dell'art. 3 del
          decreto  legislativo  19  agosto 2005, n. 196, concernente:
          «Attuazione    della    direttiva    2002/59/CE    relativa
          all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e
          di  informazione  sul  traffico  navale»,  pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale del 23 settembre 2005, n. 222:     «Art.
          3  (Ambito  di  applicazione).  - 1. Il presente decreto si
          applica  alle  navi  di stazza lorda pari o superiore a 300
          tonnellate, salvo diversamente specificato.
              2. Il presente decreto non si applica:
                a) alle   navi   da   guerra,  alle  navi  da  guerra
          ausiliarie  ed  alle  altre  navi appartenenti ad uno Stato
          membro o da questo esercitate ed utilizzate per un servizio
          pubblico non commerciale;
                b) alle  navi da pesca, alle navi tradizionali e alle
          imbarcazioni da diporto di lunghezza inferiore a 45 metri;
                c) al combustibile imbarcato, fino a 5000 tonnellate,
          alle scorte e alle attrezzature di bordo delle navi.».
              - Il  decreto  legislativo  7  settembre  2005, n. 209,
          concernente   «Codice   delle   assicurazioni  private»  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 ottobre 2005, n.
          239.