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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 7 ottobre 2005, n. 228

Regolamento recante norme per il passaggio del personale dei ruoli degli agenti e assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori del Corpo forestale dello Stato in altri ruoli dell'amministrazione o di altre amministrazioni dello Stato.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/11/2005
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vigente al 30/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 19-11-2005
          IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

  Visto  il  testo  unico  delle  disposizioni concernenti lo statuto
degli  impiegati  civili  dello  Stato,  approvato con il decreto del
Presidente  della  Repubblica  10 gennaio  1957,  n.  3, e successive
modifiche ed integrazioni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973,
n.  1092,  recante  «Approvazione  del  testo  unico  delle norme sul
trattamento  di  quiescenza  dei  dipendenti  civili e militari dello
Stato»;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981,
n.  738,  concernente  l'utilizzazione  del  personale delle Forze di
polizia invalido per causa di servizio;
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e, in particolare, l'articolo
17, comma 3;
  Visto  l'articolo 12  del  decreto legislativo 28 febbraio 2001, n.
87,  concernente  disposizioni  integrative  e correttive del decreto
legislativo  12 maggio  1995,  n.  201,  in materia di riordino delle
carriere  del  personale  non  direttivo  e  non  dirigente del Corpo
forestale dello Stato;
  Vista  la  legge 6 febbraio 2004, n. 36, recante «Nuovo ordinamento
del Corpo forestale dello Stato» e successive modificazioni;
  Sentite  le  organizzazioni  sindacali  del  Corpo  forestale dello
Stato;
  Acquisiti  i  pareri  della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento   della   funzione   pubblica   di   cui  alla  nota  n.
DFP/22088/05/1.2.3.1  del 9 giugno 2005 e del Ministero dell'economia
e delle finanze, di cui alla nota n. 95445 del 14 luglio 2005;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva  per  gli atti normativi nelle adunanze del 7 marzo 2005 e
del 29 agosto 2005;
  Vista  la  comunicazione del presente regolamento al Presidente del
Consiglio  dei  Ministri,  ai  sensi del citato articolo 17, comma 3,
della  legge n. 400/1988, effettuata con nota n. 567 del 23 settembre
2005;

                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.

           Personale assolutamente inidoneo per infermita'

  1.  Il  personale  del  Corpo forestale dello Stato appartenente ai
ruoli   degli  agenti  ed  assistenti,  dei  sovrintendenti  e  degli
ispettori,  giudicato  permanentemente  non  idoneo in forma assoluta
all'assolvimento   dei  compiti  d'istituto  per  motivi  di  salute,
dipendenti  o  meno  da  causa  di  servizio, puo', a domanda, essere
trasferito   nelle   qualifiche  dei  ruoli  degli  operatori  e  dei
collaboratori,  dei  revisori  e dei periti del Corpo forestale dello
Stato,  secondo  le  corrispondenze di cui alla tabella A allegata al
presente  regolamento,  o nelle corrispondenti qualifiche o posizioni
economiche   di   altre   amministrazioni   dello  Stato,  sempreche'
l'infermita' accertata ne consenta l'ulteriore impiego.
  2.  La  domanda  e'  presentata all'amministrazione di appartenenza
entro   trenta   giorni  dalla  data  di  notifica  del  giudizio  di
inidoneita'.
  3.  Nel  caso  che  sia  proposto il ricorso di cui all'articolo 5,
comma   1,  della  legge  11 marzo  1926,  n.  416,  come  modificato
dall'articolo   1   del   decreto  del  Presidente  della  Repubblica
18 novembre  1965,  n.  1485,  il  termine per la presentazione della
domanda  decorre  dalla data di notifica o comunicazione del giudizio
della Commissione di seconda istanza.
          Avvertenza:

              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

          Note alle premesse:

              -  Si  riporta  il testo del comma 3 dell'art. 17 della
          legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri):
              «3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
              -  L'art.  12 del decreto legislativo 28 febbraio 2001,
          n.  87,  inserisce  l'art.  23-bis  al  decreto legislativo
          12 maggio 1995, n. 201, il cui testo e' il seguente:
              «Art.  23-bis (Utilizzazione del personale non idoneo o
          con quindici anni di servizio). - 1. Il personale dei ruoli
          degli  agenti  ed  assistenti,  dei  sovrintendenti e degli
          ispettori   del  Corpo  forestale  dello  Stato,  giudicato
          assolutamente  inidoneo  per motivi di salute, dipendenti o
          meno   da   causa  di  servizio,  sempreche'  l'inidoneita'
          accertata ne consenta l'ulteriore impiego, puo', a domanda,
          essere trasferito nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli
          degli  operatori e collaboratori, dei revisori e dei periti
          del  Corpo forestale dello Stato o di altre amministrazioni
          dello Stato.
              2.  Gli  appartenenti  ai  ruoli  degli  ispettori, dei
          sovrintendenti  e  degli  agenti  e  assistenti  del  Corpo
          forestale  dello  Stato,  purche' abbiano compiuto quindici
          anni  di  servizio,  possono,  a domanda, essere trasferiti
          nelle corrispondenti qualifiche, rispettivamente, dei ruoli
          dei   periti,   dei   revisori,   degli   operatori  e  dei
          collaboratori del Corpo forestale dello Stato.
              3.  Con  successivo  regolamento  da  emanarsi ai sensi
          dell'art.  17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          sono   determinate   le  modalita'  per  il  passaggio  del
          personale  di  cui  al  comma  1,  in  analogia  con quanto
          previsto   dal  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          24 aprile  1982,  n.  339,  nonche' del personale di cui al
          comma 2.».
          Nota all'art. 1:
              -  Il  testo  dell'art.  5,  primo  comma,  della legge
          11 marzo  1926,  n.  416,  e'  il  seguente:  «Salvo quanto
          disposto  dagli  articoli 7  e  8, nel termine di 90 giorni
          dall'avvenuta  partecipazione  il  militare,  l'impiegato o
          l'operaio  puo'  ricorrere  alla  competente  Direzione  di
          sanita' militare territoriale. In tal caso la pratica viene
          deferita  all'esame  di una commissione di seconda istanza,
          composta:
                dal  direttore  di  sanita' militare territoriale, il
          quale  puo'  delegare un colonnello medico piu' anziano del
          presidente della commissione di prima istanza, presidente;
                da due ufficiali superiori medici, membri.».