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DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2001, n. 87

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato.

note: Entrata in vigore del decreto: 17-4-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/07/2003)
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Testo in vigore dal:  17-4-2001

Art. 12

1. Dopo l'articolo 23 è inserito il seguente:
"Art. 23-bis (Utilizzazione del personale non idoneo o con quindici anni di servizio). - 1. Il personale dei ruoli degli agenti ed assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori del Corpo forestale dello Stato, giudicato assolutamente inidoneo per motivi di salute, dipendenti o meno da causa di servizio, semprechè l'inidoneità accertata ne consenta l'ulteriore impiego, può, a domanda, essere trasferito nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli degli operatori e collaboratori, dei revisori e dei periti del Corpo forestale dello Stato o di altre amministrazioni dello Stato.
2. Gli appartenenti ai ruoli degli ispettori, dei sovrintendenti e degli agenti ed assistenti del Corpo forestale dello Stato, purché abbiano compiuto quindici anni di servizio, possono, a domanda, essere trasferiti nelle corrispondenti qualifiche, rispettivamente, dei ruoli dei periti, dei revisori, degli operatori e dei collaboratori del Corpo forestale dello Stato.
3. Con successivo regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate le modalità per il passaggio del personale di cui al comma 1, in analogia con quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, nonché del personale di cui al comma 2.
4. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3, sono abrogati gli articoli 10, 11 e 12 della legge 18 febbraio 1963, n. 301.".
Note all'art. 12:
- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo ordinamento Presidenza del Consiglio dei Ministri) è riportato nelle note all'art. 2.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, recante "Passaggio del personale non idoneo all'espletamento dei servizi di polizia, ad altri ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza o di altre amministrazioni dello Stato" è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10 giugno 1982.
- Il testo dell'art. 10 della legge 18 febbraio 1963, n. 301 (Norme per il riordinamento dei servizi e delle carriere del Corpo forestale dello Stato e dei ruoli organici delle carriere esecutive del Ministero dell'agricoltura e delle foreste) è il seguente:
"Art. 10. (Riserva di posti per sottufficiali e guardie scelte nelle carriere esecutive ed ausiliarie). - Tutti i posti disponibili nel ruolo della carriera esecutiva del Corpo forestale dello Stato sono riservati ai sottufficiali del Corpo stesso che ne facciano domanda purché abbiano compiuto quindici anni di servizio.
La stessa domanda possono presentare, indipendentemente dalla indicata durata del servizio, i sottufficiali del Corpo forestale dello Stato i quali siano divenuti inabili al servizio attivo per ferite od infermità riportate nell'adempimento del servizio stesso. In tal caso la domanda può essere presentata fino al termine di un anno dal collocamento a riposo. I predetti sottufficiali sono inquadrati nel ruolo della carriera esecutiva con la qualità di "applicato ; per la loro promozione alla qualifica di primo archivista trova applicazione l'art. 354 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Un terzo dei posti disponibili nel ruolo del personale della carriera ausiliaria addetto agli uffici centrali e periferici del Ministero dell'agricoltura e della foreste è conferito, a domanda, alle guardie scelte divenute inabili al servizio forestale per ferite od infermità riportate nell'adempimento dei compiti di istituto, oppure che abbiano maturato quindici anni di anzianità di servizio nel Corpo forestale dello Stato.
Le predette guardie sono inquadrate con la qualifica di usciere.
La domanda di cui ai precedenti commi, può essere presentata anche dopo la cessazione dal servizio, ma non oltre il termine di un anno dalla data di collocamento a riposo, fatta eccezione per coloro che siano divenuti inabili al servizio per ferite od infermità riportate nell'adempimento del servizio stesso, i quali possono presentarla in ogni tempo.
Non possono presentare domanda i sottufficiali cessati dal servizio per una della cause previste dall'art. 25, lettere c), d) ed e) della legge 3 aprile 1958, n. 460.".
- Il testo dell'art. 11 della legge 18 febbraio 1963, n. 301 (Norme per il riordinamento dei servizi e delle carriere del Corpo forestale dello Stato e dei ruoli organici delle carriere esecutive del Ministero dell'agricoltura e delle foreste) è il seguente:
"Art. 11 (Modalità per il passaggio nella carriera esecutiva del Corpo forestale dello Stato ed in quella ausiliaria del Ministero dell'agricoltura e delle foreste).
- Il giudizio di idoneità per il passaggio dei sottufficiali nel ruolo della carriera esecutiva del Corpo forestale dello Stato è rimesso al consiglio di amministrazione del Corpo; quello per il passaggio delle guardie scelte nel ruolo del personale addetto agli uffici centrali e periferici della carriera ausiliaria del Ministero dell'agricoltura e delle foreste è espresso dal relativo consiglio di amministrazione.
La graduatoria in base alla quale i predetti appartenenti al Corpo forestale dello Stato sono chiamati all'impiego di cui al precedente articolo è determinata dalla data delle rispettive domande e, a parità di data, dall'anzianità di servizio.
Le domande presentate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge si intendono redatte sotto quest'ultima data.".
- Il testo dell'articolo 12 della legge 18 febbraio 1963, n. 301 (Norme per il riordinamento dei servizi e delle carriere del Corpo forestale dello Stato e dei ruoli organici delle carriere esecutive del Ministero dell'agricoltura e delle foreste) è il seguente:
"Art. 12 (Trattamento economico per il personale proveniente dai sottufficiali, dalle guardie scelte e guardie del Corpo forestale dello Stato). - Agli impiegati della carriera esecutiva, della carriera ausiliaria provenienti dal ruolo dei sottufficiali, delle guardie scelte e guardie del Corpo forestale dello Stato, sono ridotti di un anno tanti periodi di aumento dello stipendio nelle qualifiche di ciascuna delle predette carriere, quanti sono gli anni di servizio effettivamente prestato nel ruolo di provenienza.".