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DECRETO LEGISLATIVO 12 maggio 1995, n. 201

Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato.

note: Entrata in vigore del decreto: 11-6-1995 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/09/2005)
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Testo in vigore dal:  17-4-2001
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Art. 23-bis

(( (Utilizzazione del personale non idoneo o con quindici anni di servizio). ))

((
1. Il personale dei ruoli degli agenti ed assistenti, dei
sovrintendenti e degli ispettori del Corpo forestale dello Stato, giudicato assolutamente inidoneo per motivi di salute, dipendenti o meno da causa di servizio, semprechè l'inidoneità accertata ne consenta l'ulteriore impiego, può, a domanda, essere trasferito nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli degli operatori e collaboratori, dei revisori e dei periti del Corpo forestale dello Stato o di altre amministrazioni dello Stato.
2. Gli appartenenti ai ruoli degli ispettori, dei sovrintendenti e degli agenti ed assistenti del Corpo forestale dello Stato, purché abbiano compiuto quindici anni di servizio, possono, a domanda, essere trasferiti nelle corrispondenti qualifiche, rispettivamente, dei ruoli dei periti, dei revisori, degli operatori e dei collaboratori del Corpo forestale dello Stato.
3. Con successivo regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate le modalità per il passaggio del personale di cui al comma 1, in analogia con quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, nonché del personale di cui al comma 2.
4. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3, sono abrogati gli articoli 10, 11 e 12 della legge 18 febbraio 1963, n. 301.