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DECRETO LEGISLATIVO 30 settembre 2005, n. 225

Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1019/2002 relativo alla commercializzazione dell'olio d'oliva.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/11/2005 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/06/2016)
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Testo in vigore dal:  18-11-2005 al: 30-6-2016
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione, del 13 giugno 2002, relativo alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva, e successive modificazioni;
Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, legge comunitaria per il 2003, ed in particolare l'articolo 3;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifica al sistema penale;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, recante depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 29 aprile 2004 concernente disposizioni applicative di controllo delle norme di commercializzazione dell'olio di oliva di cui al regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione, del 13 giugno 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 2004, che attribuisce all'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali la competenza nei controlli di cui al regolamento (CE) n. 1019/2002;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 4 giugno 2004 di attuazione del citato decreto ministeriale in data 29 aprile 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 2004;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 novembre 2004;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 settembre 2005;

Sulla

proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri delle politiche agricole e forestali, delle attività produttive e per gli affari regionali; Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Imballaggi per le vendite al dettaglio
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque detenga per vendere o venda gli oli di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1019/2002 in imballaggi preconfezionati non conformi all'articolo 2, paragrafo 1, del medesimo regolamento (CE) n. 1019/2002, è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma:
a) da cento euro a seicento euro, nel caso di imballaggi non conformi in quanto di capacità superiore a quelle massime consentite;
b) da ottocento euro a quattromilaottocento euro, nel caso di imballaggi non conformi in quanto non provvisti di un sistema di chiusura che perde la propria integrità dopo la prima utilizzazione.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il regolamento (CE) n. 1019/2002 è pubblicato in GUCE n. L 155 del 14 giugno 2002.
- Si riporta il testo dell'art. 3, della legge 31 ottobre 2003, n. 306, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 novembre 2003, n. 266, supplemento ordinario:
«Art. 3 (Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie). - 1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa ai sensi della legge 22 febbraio 1994, n. 146, della legge 24 aprile 1998, n. 128, e della presente legge, e di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative.
2. La delega di cui al comma 1, è esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informeranno ai principi e criteri direttivi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c).
3. Sugli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo il Governo acquisisce i pareri dei competenti organi parlamentari che devono essere espressi entro sessanta giorni dalla ricezione degli schemi. Decorso inutilmente il termine predetto, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.».
- La legge 24 novembre 1981, n. 689, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, Supplemento Ordinario.
- Il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1999, n. 306, supplemento ordinario.
- Si riporta il testo dell'art. 1, della legge 25 giugno 1999, n. 205, recante: «Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario».
«Art. 1 (Delega). - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la trasformazione da illecito penale in illecito amministrativo e per la riforma della disciplina sanzionatoria nelle materie indicate negli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8, e per attribuire al giudice di pace, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 2, la competenza in materia di opposizione all'ordinanza-ingiunzione, di cui agli articoli 22, 23 e 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689».
Nota all'art. 1:
- Il regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione, del 13 giugno 2002, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 2004.
(Omissis).