LEGGE 24 novembre 1981, n. 689

Modifiche al sistema penale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/10/2022)
Testo in vigore dal: 6-10-2011
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 22. 
               (Opposizione all'ordinanza-ingiunzione) 
 
  ((Salvo quanto previsto dall'articolo 133 del decreto legislativo 2
luglio 2010, n.  104,  e  da  altre  disposizioni  di  legge,  contro
l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone
la sola confisca gli interessati possono proporre opposizione dinanzi
all'autorita'  giudiziaria  ordinaria.  L'opposizione   e'   regolata
dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n.  150.))
((42)) 
  ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)). ((42)) 
  ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)). ((42)) 
  ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)). ((42)) 
  ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)). ((42)) 
  ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)). ((42)) 
  ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)). ((42)) 
 
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AGGIORNAMENTO (7) 
  La Corte Costituzionale con sentenza 5-24 febbraio 1992,  n.62  (in
G.U.  1a  s.s.  4/3/1992,  n.10)  ha  dichiarato  "  l'illegittimita'
costituzionale degli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre  1981,  n.
689 (Modifiche al sistema penale), in combinato disposto  con  l'art.
122 c.p.c., nella parte in cui non consentono ai  cittadini  italiani
appartenenti alla  minoranza  linguistica  slovena  nel  processo  di
opposizione  ad   ordinanze-ingiunzioni   applicative   di   sanzioni
amministrative davanti al pretore avente competenza su un  territorio
dove  sia  insediata  la  predetta  minoranza,  di  usare,  su   loro
richiesta, la lingua materna nei propri atti, usufruendo  per  questi
della traduzione nella lingua italiana, nonche' di ricevere  tradotti
nella  propria  lingua  gli  atti  dell'autorita'  giudiziaria  e  le
risposte della controparte." 
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AGGIORNAMENTO (28) 
  Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n.507 (in S.O. n.233 relativo alla G.U.
31/12/1999,  n.306)  ha  disposto  8con  l'art.97  comma   1)   che:"
L'articolo  22  della  legge  24  novembre  1981,  n.  689  e'  cosi'
modificato: a) nel primo comma le  parole  "davanti  al  giudice  del
luogo in cui e' stata commessa la violazione" sono  sostituite  dalle
seguenti: "davanti al giudice del luogo in cui e' stata  commessa  la
violazione individuato a norma dell'articolo 22-bis"." 
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AGGIORNAMENTO (32a) 
  La Corte Costituzionale con sentenza 10 - 18 marzo 2004,  n.98  (in
G.U.  1a  s.s.  24/3/2004,  n.12)  ha  dichiarato   "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 22 della legge  24  novembre  1981,  n.  689
(Modifiche al sistema  penale),  nella  parte  in  cui  non  consente
l'utilizzo    del    servizio    postale    per    la    proposizione
dell'opposizione". 
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AGGIORNAMENTO (40) 
  La L. 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal D.L. 12  novembre
2010, n. 187, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2010,
n. 217, ha disposto (con l'art. 6, comma 5) che "in deroga  a  quanto
previsto dall'articolo 22, primo comma, della citata legge n. 689 del
1981, l'opposizione e' proposta davanti al giudice del luogo  ove  ha
sede l'autorita' che ha applicato la sanzione". 
    
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AGGIORNAMENTO (42) 
  Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150  ha  disposto  (con  l'art.  36,
commi 1 e 2) che "1. Le norme del presente decreto  si  applicano  ai
procedimenti instaurati  successivamente  alla  data  di  entrata  in
vigore dello stesso. 
  2. Le norme abrogate o modificate dal presente  decreto  continuano
ad applicarsi alle controversie pendenti  alla  data  di  entrata  in
vigore dello stesso."