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DECRETO-LEGGE 17 ottobre 2005, n. 211

Misure urgenti per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e disposizioni in materia aeroportuale.

note: Entrata in vigore del decreto: 19-10-2005.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/12/2005)
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Testo in vigore dal:  19-10-2005 al: 17-12-2005

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure finalizzate ad assicurare un rigoroso controllo degli andamenti di finanza pubblica, nonché una razionalizzazione delle procedure di spesa;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per migliorare il controllo del traffico aereo, la sicurezza degli impianti e la competitività e lo sviluppo del sistema aeroportuale;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 5 ottobre 2005 e del 14 ottobre 2005;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Contenimento spese del bilancio dello Stato e degli enti pubblici non territoriali
1. Per l'anno 2005, le dotazioni di competenza e di cassa delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri concernenti spese per consumi intermedi e per investimenti fissi lordi, esclusi i comparti della difesa, della sicurezza e del soccorso, sono ridotte secondo gli importi indicati rispettivamente negli elenchi 1 e 2 allegati al presente decreto.
2. L'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005 è ridotto di 31 milioni di euro per il medesimo anno.
3. Per l'anno 2005 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, è ridotta di 116 milioni di euro e l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 3 gennaio 1981, n. 7, e all'articolo 37 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinate dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è ridotta di 30 milioni di euro in termini di competenza e di 70 milioni di euro in termini di cassa.
4. Gli stanziamenti per l'anno 2005 relativi a spese per consumi intermedi dei bilanci di enti ed organismi pubblici non territoriali, che adottano contabilità anche finanziaria, individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 5 e 6, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con esclusione delle Aziende sanitarie ed ospedaliere, degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, dell'Istituto superiore di sanità, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, dell'Agenzia italiana del farmaco, degli Istituti zooprofilattici sperimentali e delle istituzioni scolastiche, sono ridotti nella misura del 10 per cento, comunque nei limiti delle disponibilità non impegnate alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per gli enti ed organismi pubblici che adottano una contabilità esclusivamente civilistica, i costi della produzione, individuati all'articolo 2425, primo comma, lettera b), numeri 6), 7) e 8), del codice civile, previsti nei rispettivi budget 2005, concernenti i beni di consumo e servizi ed il godimento di beni di terzi, sono ridotti del 10 per cento.
5. Le somme provenienti dalle riduzioni di cui al comma 4 sono versate da ciascun ente, entro il 30 giugno 2006, all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 2961. È fatto divieto alle Amministrazioni vigilanti di approvare i bilanci di enti ed organismi pubblici in cui gli amministratori non abbiano espressamente dichiarato nella relazione sulla gestione di avere ottemperato alle disposizioni del presente comma e del comma 4.
6. A valere sulle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, un importo pari a 50 milioni di euro è iscritto in un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, la cui utilizzazione è effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su motivata richiesta delle amministrazioni interessate, per indifferibili esigenze connesse alle spese per consumi intermedi.