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DECRETO-LEGGE 17 ottobre 2005, n. 211

Misure urgenti per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e disposizioni in materia aeroportuale.

note: Entrata in vigore del decreto: 19-10-2005.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/12/2005)
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  • Allegati
Testo in vigore dal: 19-10-2005
al: 17-12-2005
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare misure
finalizzate  ad  assicurare  un rigoroso controllo degli andamenti di
finanza  pubblica,  nonche'  una razionalizzazione delle procedure di
spesa;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni  per  migliorare  il  controllo  del  traffico aereo, la
sicurezza  degli  impianti  e  la  competitivita'  e  lo sviluppo del
sistema aeroportuale;
  Viste  le  deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle
riunioni del 5 ottobre 2005 e del 14 ottobre 2005;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, del
Ministro   dell'economia   e  delle  finanze  e  del  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti;
                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
Contenimento spese del bilancio dello Stato e degli enti pubblici non
                            territoriali
  1.  Per  l'anno  2005,  le dotazioni di competenza e di cassa delle
unita'  previsionali  di base degli stati di previsione dei Ministeri
concernenti  spese  per  consumi  intermedi  e per investimenti fissi
lordi,  esclusi  i  comparti  della  difesa,  della  sicurezza  e del
soccorso,  sono  ridotte secondo gli importi indicati rispettivamente
negli elenchi 1 e 2 allegati al presente decreto.
  2.  L'accantonamento  relativo al Ministero degli affari esteri del
fondo  speciale  di  parte  corrente  dello  stato  di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005 e' ridotto di
31 milioni di euro per il medesimo anno.
  3.  Per  l'anno  2005 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e' ridotta di 116 milioni di
euro e l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 3 gennaio 1981, n.
7,  e  all'articolo  37  della  legge  26  febbraio 1987, n. 49, come
determinate  dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e'
ridotta  di  30  milioni  di  euro  in  termini di competenza e di 70
milioni di euro in termini di cassa.
  4.  Gli  stanziamenti  per l'anno 2005 relativi a spese per consumi
intermedi dei bilanci di enti ed organismi pubblici non territoriali,
che  adottano  contabilita'  anche  finanziaria, individuati ai sensi
dell'articolo  1,  commi 5 e 6, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
con esclusione delle Aziende sanitarie ed ospedaliere, degli Istituti
di  ricovero  e cura a carattere scientifico, dell'Istituto superiore
di sanita', dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza
del   lavoro,  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco,  degli  Istituti
zooprofilattici  sperimentali  e  delle istituzioni scolastiche, sono
ridotti  nella  misura  del  10  per cento, comunque nei limiti delle
disponibilita'  non  impegnate  alla  data  di  entrata in vigore del
presente decreto. Per gli enti ed organismi pubblici che adottano una
contabilita'  esclusivamente  civilistica,  i costi della produzione,
individuati all'articolo 2425, primo comma, lettera b), numeri 6), 7)
e  8),  del  codice  civile,  previsti  nei  rispettivi  budget 2005,
concernenti  i  beni  di consumo e servizi ed il godimento di beni di
terzi, sono ridotti del 10 per cento.
  5.  Le  somme  provenienti  dalle  riduzioni di cui al comma 4 sono
versate  da  ciascun  ente,  entro il 30 giugno 2006, all'entrata del
bilancio  dello  Stato,  con imputazione al capo X, capitolo 2961. E'
fatto  divieto  alle Amministrazioni vigilanti di approvare i bilanci
di  enti  ed organismi pubblici in cui gli amministratori non abbiano
espressamente  dichiarato  nella  relazione  sulla  gestione di avere
ottemperato alle disposizioni del presente comma e del comma 4.
  6.  A  valere  sulle  maggiori  entrate  derivanti  dall'attuazione
dell'articolo  2, un importo pari a 50 milioni di euro e' iscritto in
un  apposito  fondo  da  istituire  nello  stato  di  previsione  del
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  la cui utilizzazione e'
effettuata  con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
motivata    richiesta    delle   amministrazioni   interessate,   per
indifferibili esigenze connesse alle spese per consumi intermedi.