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DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 190

Attuazione della direttiva 2002/65/CE relativa alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 7/10/2005 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/11/2007)
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Testo in vigore dal: 7-10-2005
al: 13-12-2007
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge  31  ottobre  2003,  n.  306,  ed  in  particolare
l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato B;
  Vista   la  direttiva  2002/65/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione
a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica la
  direttiva  90/619/CEE  del  Consiglio  e  le  direttive  97/7/CE  e
  98/27/CE;
Vista la direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo, del
5 novembre 2002, relativa all'assicurazione sulla vita;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576;
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
  Visto  il  decreto-legge  3  maggio  1991,  n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197;
  Visto  il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,
di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
  Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;
  Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;
  Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1996, n. 659;
 Vista la legge 30 luglio 1998, n. 281, e successive modificazioni;
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427;
  Visto   il   testo   unico   delle   disposizioni   in  materia  di
intermediazione  finanziaria,  ai  sensi  degli articoli 8 e 21 della
legge  6  febbraio  1996,  n.  52,  di  cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58;
  Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185;
  Visto il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70;
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 20 maggio 2005;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 luglio 2005;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del
Ministro delle attivita' produttive, di concerto con i Ministri degli
affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1.
                   Oggetto e campo di applicazione

  1.  Il  presente  decreto  si  applica  alla  commercializzazione a
distanza di servizi finanziari ai consumatori, anche quando una delle
fasi    della   commercializzazione   comporta   la   partecipazione,
indipendentemente dal suo stato giuridico, di un soggetto diverso dal
fornitore.
  2.  Per i contratti riguardanti servizi finanziari costituiti da un
accordo  iniziale  di  servizio seguito da operazioni successive o da
una  serie di operazioni distinte della stessa natura scaglionate nel
tempo,   le   disposizioni   del   presente   decreto   si  applicano
esclusivamente all'accordo iniziale. Se non vi e' un accordo iniziale
di  servizio,  ma  le  operazioni  successive o distinte della stessa
natura  scaglionate  nel  tempo  sono  eseguite  tra  le stesse parti
contrattuali,  gli  articoli  3,  4, 5, 6, 7, 8 e 9 si applicano solo
quando   e'  eseguita  la  prima  operazione.  Tuttavia,  se  nessuna
operazione  della  stessa  natura  e' eseguita entro un periodo di un
anno,  l'operazione  successiva  e'  considerata come la prima di una
nuova  serie  di  operazioni  e,  di  conseguenza,  si  applicano  le
disposizioni degli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.
  3.  Ferme  restando  le  disposizioni  che  stabiliscono  regimi di
autorizzazione  per  la commercializzazione dei servizi finanziari in
Italia,   sono  fatte  salve,  ove  non  espressamente  derogate,  le
disposizioni  in  materia  bancaria,  finanziaria, assicurativa e dei
sistemi  di pagamento e le competenze delle autorita' indipendenti di
settore.