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DECRETO LEGISLATIVO 28 giugno 2005, n. 139

Costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell'articolo 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 3/8/2005 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/12/2020)
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vigente al 19/02/2014
Testo in vigore dal: 3-12-2005
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

    Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
    Vista la legge 24 febbraio 2005, n. 34, recante delega al Governo
per  l'istituzione  dell'Ordine  dei  dottori  commercialisti e degli
esperti contabili ed, in particolare, gli articoli 2, 3 e 6;
    Sentiti  i  Consigli  nazionali  dei dottori commercialisti e dei
ragionieri e periti commerciali;
    Vista  la  preliminare  deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 27 maggio 2005;
    Acquisiti  i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica, espressi, rispettivamente, in
data 21 giugno 2005 e 22 giugno 2005;
    Ritenuto   di   accogliere   le   osservazioni   formulate  dalle
Commissioni  parlamentari,  ad  eccezione di quelle aventi ad oggetto
questioni  meramente  formali  o non conformi con i principi espressi
dalla legge di delegazione;
    Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 24 giugno 2005;
    Sulla  proposta  del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;

                                Emana

                  il seguente decreto legislativo:



                               Art. 1
                      Oggetto della professione

  1.  Agli  iscritti  nell'Albo  dei  dottori  commercialisti e degli
esperti  contabili,  di  seguito  denominato  "Albo", e' riconosciuta
competenza  specifica  in  economia  aziendale e diritto d'impresa e,
comunque,   nelle   materie   economiche,   finanziarie.  tributarie,
societarie ed amministrative.
  2.  In  particolare,  formano oggetto della professione le seguenti
attivita':
    a) l'amministrazione e la liquidazione di aziende, di patrimoni e
di singoli beni;
    b) le perizie e le consulenze tecniche;
    c) le ispezioni e le revisioni amministrative;
    d)  la  verificazione  ed  ogni  altra  indagine  in  merito alla
attendibilita'  di  bilanci,  di  conti, di scritture e di ogni altro
documento contabile delle imprese ed enti pubblici e privati;
    e) i regolamenti e le liquidazioni di avarie;
    f)   le   funzioni  di  sindaco  e  di  revisore  nelle  societa'
commerciali, enti non commerciali ed enti pubblici.
  3.  Ai  soli  iscritti  nella Sezione A Commercialisti dell'Albo e'
riconosciuta  competenza  tecnica  per  l'espletamento delle seguenti
attivita':
    a)  la  revisione  e la formulazione di giudizi o attestazioni in
merito  ai  bilanci  di  imprese  ed  enti,  pubblici  e privati, non
soggetti  al  controllo  legale dei conti, ove prevista dalla legge o
richiesta  dall'autorita'  giudiziaria,  amministrativa o da privati,
anche  ai  fini  dell'accesso  e  del  riconoscimento di contributi o
finanziamenti  pubblici,  anche  comunitari,  nonche' l'asseverazione
della rendicontazione dell'impiego di risorse finanziarie pubbliche;
    b) le valutazioni di azienda;
    c)  l'assistenza  e  la  rappresentanza davanti agli organi della
giurisdizione  tributaria  di  cui al decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 545;
    d)  l'incarico  di curatore, commissario giudiziale e commissario
liquidatore    nelle    procedure    concorsuali,    giudiziarie    e
amministrative,  e  nelle procedure di amministrazione straordinaria,
nonche'  l'incarico di ausiliario del giudice, di amministratore e di
liquidatore nelle procedure giudiziali;
    e)  le funzioni di sindaco e quelle di componente di altri organi
di  controllo  o  di  sorveglianza,  in  societa'  o enti, nonche' di
amministratore,  qualora  il requisito richiesto sia l'indipendenza o
l'iscrizione in albi professionali;
    f)  le  funzioni di ispettore e di amministratore giudiziario nei
casi previsti dall'articolo 2409 del codice civile;
    g) la predisposizione e diffusione di studi e ricerche di analisi
finanziaria  aventi  ad  oggetto  titoli  di  emittenti  quotate  che
contengono  previsioni  sull'andamento  futuro e che esplicitamente o
implicitamente forniscono un consiglio d'investimento;
    h)  la  valutazione, in sede di riconoscimento della personalita'
giuridica delle fondazioni e delle associazioni, dell'adeguatezza del
patrimonio alla realizzazione dello scopo;
    i)  il  compimento  delle operazioni di vendita di beni mobili ed
immobili,  nonche'  la  formazione  del progetto di distribuzione, su
delega   del   giudice   dell'esecuzione,   secondo  quanto  previsto
dall'articolo  2,  comma  3,  lettera  e), del decreto-legge 14 marzo
2005,  n.  35,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 14 maggio
2005,  n.  80,  e con decorrenza dalla data indicata dall'articolo 2,
comma 3-quater, del medesimo decreto;
    l) l'attivita' di consulenza nella programmazione economica negli
enti locali;
    m)  l'attivita' di valutazione tecnica dell'iniziativa di impresa
e  di  asseverazione  dei business plan per l'accesso a finanziamenti
pubblici;
    n)   il   monitoraggio   ed   il   tutoraggio  dell'utilizzo  dei
finanziamenti pubblici erogati alle imprese;
    o)  la redazione e la asseverazione delle informative ambientali,
sociali  e  di  sostenibilita'  delle imprese e degli enti pubblici e
privati;
    p)  la certificazione degli investimenti ambientali ai fini delle
agevolazioni previste dalle normative vigenti:
    q) le attivita' previste per gli iscritti nella Sezione B Esperti
contabili dell'Albo.
  4.  Agli  iscritti  nella  Sezione B Esperti contabili dell'Albo e'
riconosciuta  competenza  tecnica  per  l'espletamento delle seguenti
attivita':
    a)  tenuta e redazione dei libri contabili, fiscali e del lavoro,
controllo  della documentazione contabile, revisione e certificazione
contabile di associazioni, persone fisiche o giuridiche diverse dalle
societa' di capitali;
    b)  elaborazione e predisposizione delle dichiarazioni tributarie
e cura degli ulteriori adempimenti tributari;
    c) rilascio dei visti di conformita', asseverazione ai fini degli
studi  di  settore e certificazione tributaria, nonche' esecuzione di
ogni altra attivita' di attestazione prevista da leggi fiscali;
    d)  la  funzione  di revisione o di componente di altri organi di
controllo contabile nonche', sempre che sussistano i requisiti di cui
al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, il controllo contabile
ai sensi dell'articolo 2409-bis del codice civile;
    e)  la  revisione dei conti, sempre che sussistano i requisiti di
cui  al  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, nelle imprese ed
enti che ricevono contributi dallo Stato, dalle Regioni, da Province,
Comuni ed enti da essi controllati o partecipati;
    f) il deposito per l'iscrizione presso enti pubblici o privati di
atti  e  documenti  per  i  quali sia previsto l'utilizzo della firma
digitale,  ai  sensi  della  legge  15 marzo 1997, n. 59, e del testo
unico  delle  disposizioni  legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e loro successive modificazioni;
    ((f-bis)  l'assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non
titolari  di  reddito  di  lavoro  autonomo e di impresa, di cui all'
articolo  34,  comma  4,  del  decreto  legislativo 9 luglio 1997, n.
241.))
  5.  L'elencazione  di  cui  al  presente  articolo  non  pregiudica
l'esercizio   di  ogni  altra  attivita'  professionale  dei  dottori
commercialisti  e  degli  esperti  contabili ad essi attribuiti dalla
legge  o  da regolamenti. Sono fatte salve le prerogative attualmente
attribuite dalla legge ai professionisti iscritti in altri albi.