DECRETO LEGISLATIVO 9 luglio 1997, n. 241

Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni.

note: Entrata in vigore del decreto: 12-8-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/05/2023)
Testo in vigore dal: 1-1-2014
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 34 
                            (Attivita'). 
  1. I centri costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c)
del comma l  dell'articolo  32  prestano  l'assistenza  fiscale  alle
imprese. Sono escluse dall'assistenza  fiscale  le  imprese  soggette
all'imposta sul reddito delle persone giuridiche tenute  alla  nomina
del  collegio  sindacale,  nonche'  quelle  alle   quali   non   sono
applicabili le disposizioni concernenti gli studi di settore  diverse
dalle societa' cooperative e loro consorzi che, unitamente ai  propri
soci, fanno riferimento alle associazioni nazionali  riconosciute  in
base al decreto legislativo  del  Capo  provvisorio  dello  Stato  14
dicembre 1947, n. 1577. 
  2. I centri costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e) e f)
del comma  l  dell'articolo  32  prestano  l'assistenza  fiscale  nei
confronti dei contribuenti non titolari di redditi di lavoro autonomo
e d'impresa di cui agli articoli 49, comma 1, e 51  del  testo  unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
  3. I centri prestano assistenza  fiscale  ai  contribuenti  che  la
richiedono e, in particolare: 
    a) elaborano e predispongono le dichiarazioni tributarie, nonche'
curano gli ulteriori adempimenti tributari; 
    b) redigono le scritture contabili; 
  c) verificano la conformita' dei dati esposti  nelle  dichiarazioni
alla relativa documentazione; 
    d) consegnano al contribuente copia della dichiarazione elaborata
e del prospetto di liquidazione delle imposte; 
    e) comunicano ai sostituti d'imposta il  risultato  finale  delle
dichiarazioni stesse, ai fini del conguaglio a credito o a debito  in
sede di ritenuta d'acconto; 
    f) inviano all'amministrazione finanziaria le  dichiarazioni  dei
redditi e le scelte  ai  fini  della  destinazione  dell'otto  e  del
quattro per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. 
  4. In relazione alla dichiarazione annuale dei redditi dei titolari
dei redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli  articoli
46 e 47, comma 1, lettere a), d), g), con esclusione delle indennita'
percepite dai membri del Parlamento europeo, e  l)  del  testo  unico
delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  nonche'  dei  redditi  indicati
all'articolo 49, comma 2, lettera a), del  medesimo  testo  unico,  i
centri costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e)  e  f)  del
comma 1 dell'articolo 32, svolgono le attivita' di cui  alle  lettere
da c) a f) del comma 3 ((assicurando adeguati  livelli  di  servizio.
Con provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia  delle  entrate  sono
definiti  i  livelli  di  servizio  anche  in  relazione  agli  esiti
dell'assistenza fiscale e le relative modalita' di misurazione.))