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DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2005, n. 82

Codice dell'amministrazione digitale.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/1/2006. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/03/2024)
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vigente al 18/06/2016
Testo in vigore dal: 19-12-2012
al: 13-9-2016
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera  r),  della
Costituzione; 
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  recante
disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento  della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri; 
  Visto l'articolo 10 della legge 29 luglio  2003,  n.  229,  recante
interventi  in  materia  di  qualita'  della  regolazione,  riassetto
normativo e codificazione - legge di semplificazione 2001; 
  Vista la legge 7 agosto  1990,  n.  241,  recante  nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi; 
  Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme
in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni
pubbliche, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge
23 ottobre 1992, n. 421; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento  della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri; 
  Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa  (Testo  A),  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto  legislativo  23  gennaio  2002,  n.  10,  recante
attuazione  della  direttiva  1999/93/CE  relativa   ad   un   quadro
comunitario per le firme elettroniche; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice
in materia di protezione dei dati personali; 
  Vista la legge 9 gennaio  2004,  n.  4,  recante  disposizioni  per
favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici; 
  Visto il decreto legislativo  20  febbraio  2004,  n.  52,  recante
attuazione della direttiva 2001/115/CE che semplifica ed armonizza le
modalita' di fatturazione in materia di IVA; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione dell'11 novembre 2004; 
  Esperita la procedura di notifica alla Commissione europea  di  cui
alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del
22 giugno 1998, modificata dalla direttiva  98/48/CE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, attuata dalla  legge  21
giugno 1986, n. 317, cosi' come modificata dal decreto legislativo 23
novembre 2000, n. 427; 
  Acquisito  il  parere  della   Conferenza   unificata,   ai   sensi
dell'articolo 8, del decreto legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,
espresso nella riunione del 13 gennaio 2005; 
  Sentito il Garante per la protezione dei dati personali; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 febbraio 2005; 
  Acquisito il parere delle competenti Commissioni della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 4 marzo 2005; 
  Sulla proposta del Ministro per l'innovazione e le  tecnologie,  di
concerto con il Ministro per la funzione pubblica,  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno,  con  il
Ministro della giustizia, con il Ministro delle attivita'  produttive
e con il Ministro delle comunicazioni; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente codice si intende per: 
    a) allineamento dei dati: il processo di coordinamento  dei  dati
presenti  in   piu'   archivi   finalizzato   alla   verifica   della
corrispondenza delle informazioni in essi contenute; 
  b) autenticazione del documento  informatico:  la  validazione  del
documento informatico attraverso l'associazione di  dati  informatici
relativi  all'autore  o  alle  circostanze,  anche  temporali,  della
redazione; 
    c) carta d'identita' elettronica: il documento d'identita' munito
di elementi per l'identificazione fisica del titolare  rilasciato  su
supporto informatico dalle amministrazioni comunali con la prevalente
finalita' di dimostrare l'identita' anagrafica del suo titolare; 
    d) carta  nazionale  dei  servizi:  il  documento  rilasciato  su
supporto informatico per consentire l'accesso per via  telematica  ai
servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni; 
    e)  certificati  elettronici:  gli  attestati   elettronici   che
collegano all'identita' del titolare i dati utilizzati per verificare
le firme elettroniche; 
    f) certificato qualificato: il certificato  elettronico  conforme
ai requisiti  di  cui  all'allegato  I  della  direttiva  1999/93/CE,
rilasciati da  certificatori  che  rispondono  ai  requisiti  di  cui
all'allegato II della medesima direttiva; 
    g)   certificatore:   il   soggetto   che   presta   servizi   di
certificazione delle firme elettroniche o che fornisce altri  servizi
connessi con queste ultime; 
    h)  chiave   privata:   l'elemento   della   coppia   di   chiavi
asimmetriche, utilizzato dal soggetto titolare, mediante il quale  si
appone la firma digitale sul documento informatico; 
    i)  chiave  pubblica:   l'elemento   della   coppia   di   chiavi
asimmetriche destinato ad essere  reso  pubblico,  con  il  quale  si
verifica la firma digitale  apposta  sul  documento  informatico  dal
titolare delle chiavi asimmetriche; 
  i-bis) copia  informatica  di  documento  analogico:  il  documento
informatico  avente  contenuto  identico  a  quello   del   documento
analogico da cui e' tratto; 
  i-ter) copia per immagine  su  supporto  informatico  di  documento
analogico: il documento informatico avente contenuto e forma identici
a quelli del documento analogico da cui e' tratto; 
  i-quater) copia informatica di documento informatico: il  documento
informatico avente contenuto identico a quello del documento  da  cui
e' tratto su supporto informatico  con  diversa  sequenza  di  valori
binari; 
  i-quinquies)  duplicato  informatico:  il   documento   informatico
ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso  dispositivo  o  su
dispositivi diversi, della medesima sequenza  di  valori  binari  del
documento originario; 
    l) dato a conoscibilita' limitata: il dato la cui  conoscibilita'
e' riservata per legge o regolamento a specifici soggetti o categorie
di soggetti; 
    m) dato delle  pubbliche  amministrazioni:  il  dato  formato,  o
comunque trattato da una pubblica amministrazione; 
    n) dato pubblico: il dato conoscibile da chiunque; 
    ((n-bis) Riutilizzo: uso del dato di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera e), del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36;)) 
    o) disponibilita': la possibilita'  di  accedere  ai  dati  senza
restrizioni non riconducibili a esplicite norme di legge; 
    p) documento  informatico:  la  rappresentazione  informatica  di
atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti; 
  p-bis) documento analogico: la rappresentazione non informatica  di
atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti; 
    q) firma elettronica: l'insieme dei dati  in  forma  elettronica,
allegati oppure connessi tramite associazione logica  ad  altri  dati
elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica; 
  q-bis)  firma  elettronica  avanzata:  insieme  di  dati  in  forma
elettronica allegati oppure connessi a un documento  informatico  che
consentono  l'identificazione  del   firmatario   del   documento   e
garantiscono la connessione univoca al firmatario, creati  con  mezzi
sui quali il  firmatario  puo'  conservare  un  controllo  esclusivo,
collegati ai dati ai quali  detta  firma  si  riferisce  in  modo  da
consentire di rilevare se i dati stessi siano  stati  successivamente
modificati; 
  r) firma elettronica qualificata:  un  particolare  tipo  di  firma
elettronica avanzata che sia basata su un certificato  qualificato  e
realizzata mediante un dispositivo  sicuro  per  la  creazione  della
firma; 
  s)  firma  digitale:  un  particolare  tipo  di  firma  elettronica
avanzata basata su un certificato qualificato  e  su  un  sistema  di
chiavi crittografiche, una pubblica  e  una  privata,  correlate  tra
loro, che consente  al  titolare  tramite  la  chiave  privata  e  al
destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di  rendere
manifesta e  di  verificare  la  provenienza  e  l'integrita'  di  un
documento informatico o di un insieme di documenti informatici; 
    t) fruibilita' di un dato: la possibilita' di utilizzare il  dato
anche trasferendolo nei sistemi informativi automatizzati di un'altra
amministrazione; 
    u) gestione informatica dei documenti: l'insieme delle  attivita'
finalizzate alla registrazione e  segnatura  di  protocollo,  nonche'
alla classificazione,  organizzazione,  assegnazione,  reperimento  e
conservazione dei documenti amministrativi formati o acquisiti  dalle
amministrazioni,   nell'ambito   del   sistema   di   classificazione
d'archivio adottato, effettuate mediante sistemi informatici; 
  u-bis) gestore di posta elettronica certificata:  il  soggetto  che
presta servizi di trasmissione dei documenti informatici mediante  la
posta elettronica certificata; 
  u-ter) identificazione informatica: la validazione dell'insieme  di
dati attribuiti in modo esclusivo ed univoco ad un soggetto,  che  ne
consentono  l'individuazione  nei  sistemi  informativi,   effettuata
attraverso  opportune  tecnologie  anche  al  fine  di  garantire  la
sicurezza dell'accesso; 
    v) originali non unici: i documenti per  i  quali  sia  possibile
risalire al loro contenuto attraverso altre scritture o documenti  di
cui sia obbligatoria la conservazione, anche se in possesso di terzi; 
  v-bis) posta elettronica certificata: sistema di  comunicazione  in
grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un  messaggio  di
posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi; 
    z) pubbliche amministrazioni centrali: le  amministrazioni  dello
Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le
istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad
ordinamento autonomo, le istituzioni universitarie, gli enti pubblici
non economici nazionali, l'Agenzia per  la  rappresentanza  negoziale
delle pubbliche amministrazioni (ARAN), le agenzie di cui al  decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300; 
    aa) titolare: la  persona  fisica  cui  e'  attribuita  la  firma
elettronica e che ha accesso ai dispositivi per  la  creazione  della
firma elettronica; 
    bb)  validazione  temporale:   il   risultato   della   procedura
informatica con  cui  si  attribuiscono,  ad  uno  o  piu'  documenti
informatici, una data ed un orario opponibili ai terzi.