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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 2005, n. 68

Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

note: Entrata in vigore del decreto: 13-5-2005 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/01/2011)
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Testo in vigore dal: 13-5-2005
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Visto  l'articolo 27,  commi  8,  lettera  e),  e  9,  della  legge
16 gennaio 2003, n. 3;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  l'articolo 14  del  decreto  del Presidente della Repubblica
28 dicembre  2000,  n. 445, recante il testo unico delle disposizioni
legislative    e   regolamentari   in   materia   di   documentazione
amministrativa;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 25 marzo 2004;
  Espletata  la  procedura  di  informazione  di  cui  alla direttiva
98/34/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998,
modificata  dalla  direttiva  98/48/CE  del  Parlamento europeo e del
Consiglio,  del  20 luglio 1998, attuata con legge 21 giugno 1986, n.
317,  cosi' come modificata dal decreto legislativo 23 novembre 2000,
n. 427;
  Acquisito   il   parere   della   Conferenza  unificata,  ai  sensi
dell'articolo 8  del  decreto  legislativo  28 agosto  1997,  n. 281,
espresso nella riunione del 20 maggio 2004;
  Vista la nota del 29 marzo 2004, con la quale e' stato richiesto il
parere del Garante per la protezione dei dati personali;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 14 giugno 2004;
  Acquisito  il  parere delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 gennaio 2005;
  Sulla proposta del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro
per  l'innovazione  e  le  tecnologie,  di  concerto  con il Ministro
dell'economia e delle finanze;

                              E m a n a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.
                        Oggetto e definizioni

  1.  Il  presente  regolamento  stabilisce  le  caratteristiche e le
modalita'  per l'erogazione e la fruizione di servizi di trasmissione
di documenti informatici mediante posta elettronica certificata.
  2. Ai fini del presente regolamento si intende per:
    a) busta  di  trasporto, il documento informatico che contiene il
messaggio di posta elettronica certificata;
    b) Centro    nazionale    per    l'informatica   nella   pubblica
amministrazione,  di  seguito denominato: «CNIPA», l'organismo di cui
all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.
39,   come   modificato   dall'articolo 176,   comma 3,  del  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
    c) dati   di  certificazione,  i  dati  inseriti  nelle  ricevute
indicate  dal  presente  regolamento,  relativi alla trasmissione del
messaggio di posta elettronica certificata;
    d) dominio di posta elettronica certificata, l'insieme di tutte e
sole  le caselle di posta elettronica certificata il cui indirizzo fa
riferimento,  nell'estensione,  ad  uno  stesso  dominio  della  rete
Internet, definito secondo gli standard propri di tale rete;
    e) log  dei  messaggi,  il  registro informatico delle operazioni
relative  alle  trasmissioni  effettuate  mediante  posta elettronica
certificata tenuto dal gestore;
    f) messaggio  di  posta  elettronica  certificata,  un  documento
informatico   composto   dal   testo   del  messaggio,  dai  dati  di
certificazione e dagli eventuali documenti informatici allegati;
    g) posta   elettronica   certificata,   ogni   sistema  di  posta
elettronica   nel   quale   e'  fornita  al  mittente  documentazione
elettronica   attestante   l'invio   e   la   consegna  di  documenti
informatici;
    h) posta  elettronica,  un sistema elettronico di trasmissione di
documenti informatici;
    i) riferimento  temporale,  l'informazione  contenente  la data e
l'ora  che  viene  associata  ad  un  messaggio  di posta elettronica
certificata;
    l) utente di posta elettronica certificata, la persona fisica, la
persona  giuridica,  la  pubblica  amministrazione  e qualsiasi ente,
associazione  o  organismo,  nonche'  eventuali  unita' organizzative
interne  ove  presenti,  che  sia  mittente  o  destinatario di posta
elettronica certificata;
    m) virus informatico, un programma informatico avente per scopo o
per effetto il danneggiamento di un sistema informatico o telematico,
dei  dati  o  dei  programmi  in esso contenuti o ad esso pertinenti,
ovvero  l'interruzione,  totale  o  parziale, o l'alterazione del suo
funzionamento.
          Avvertenza:

              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate o alle quali e' operato il rinvio.
              - Restano  invariati il valore e l'efficacia degli atti
          legislativi qui trascritti.
              - Per  le  direttive  CE vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Comunita'
          europea (G.U.C.E.).

          Note alle premesse:

              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              - Si  riporta  il  testo vigente dell'art. 15, comma 2,
          della  legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il
          conferimento  di  funzioni  e  compiti alle regioni ed enti
          locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per
          la semplificazione amministrativa):
              «2.  Gli  atti, dati e documenti formati dalla pubblica
          amministrazione  e  dai privati con strumenti informatici o
          telematici,  i  contratti  stipulati  nelle medesime forme,
          nonche'  la loro archiviazione e trasmissione con strumenti
          informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di
          legge.  I  criteri  e  le  modalita'  di  applicazione  del
          presente    comma   sono   stabiliti,   per   la   pubblica
          amministrazione  e per i privati, con specifici regolamenti
          da  emanare  entro centottanta giorni dalla data di entrata
          in vigore della presente legge ai sensi dell'art. 17, comma
          2,  della  legge  23 agosto  1988,  n.  400. Gli schemi dei
          regolamenti  sono  trasmessi  alla Camera dei deputati e al
          Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle
          competenti Commissioni».
              - Si riporta il testo dell'art. 27, commi 8, lettera e)
          e  9,  della  legge  16 gennaio  2003,  n.  3 (Disposizioni
          ordinamentali in materia di pubblica amministrazione):
              «8. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge  sono  emanati  uno  o piu' regolamenti, ai
          sensi  dell'art.  117,  sesto  comma,  della Costituzione e
          dell'art.  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          per introdurre nella disciplina vigente le norme necessarie
          ai fini del conseguimento dei seguenti obiettivi:
                a) - d) omissis;
                e) estensione   dell'uso   della   posta  elettronica
          nell'ambito  delle pubbliche amministrazioni e dei rapporti
          tra pubbliche amministrazioni e privati.
              9.  I  regolamenti  di  cui al comma 8 sono adottati su
          proposta  congiunta dei Ministri per la funzione pubblica e
          per  l'innovazione  e  le  tecnologie,  di  concerto con il
          Ministro dell'economia e delle finanze.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  17, comma 2, della
          legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri):
              «2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  14,  comma  1, del
          decreto  del  Presidente  della  Repubblica del 28 dicembre
          2000,  n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e
          regolamentari  in materia di documentazione amministrativa.
          -  Testo  A),  come  modificato dal decreto qui pubblicato:
          (Vedi allegato).
              - La  legge  21 giugno  1986,  n. 317, pubblicata nella
          Gazzetta   Ufficiale   del  2 luglio  1986,  n.  151,  reca
          «Procedura   d'informazione   nel  settore  delle  norme  e
          regolamentazioni   tecniche  e  delle  regole  relative  ai
          servizi  della  societa'  dell'informazione  in  attuazione
          della  direttiva  98/34/CE  del  Parlamento  europeo  e del
          Consiglio  del  22 giugno  1998, modificata dalla direttiva
          98/48/CE   del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  del
          20 luglio 1998.».
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  8  del  decreto
          legislativo   28 agosto   1997,   n.  281  (Definizione  ed
          ampliamento  delle attribuzioni della Conferenza permanente
          per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le regioni e le province
          autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per le
          materie  ed  i  compiti  di interesse comune delle regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali):
              «8  (Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali  e
          Conferenza  unificata).  - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
          di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
          comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
          Stato-regioni.
              2.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli  affari  regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
          del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
          il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
          il  Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
          nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  Presidente
          dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
          rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
          legge  8 giugno  1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
          invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
              3.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
              4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma 1  e'
          convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
              Le  sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio
          dei  Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.».
          Nota all'art. 1:
              - Si riporta il testo dell'art. 4, comma 1, del decreto
          legislativo   12 febbraio  1993,  n.  39,  come  modificato
          dall'art.  176,  comma 3, del decreto legislativo 30 giugno
          2003,  n.  196  (Norme  in  materia  di sistemi informativi
          automatizzati  delle  amministrazioni  pubbliche,  a  norma
          dell'art.  2,  comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre
          1992, n. 421.):
              «1.  E' istituito il Centro nazionale per l'informatica
          nella   pubblica   amministrazione,  che  opera  presso  la
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  per l'attuazione
          delle   politiche  del  Ministro  per  l'innovazione  e  le
          tecnologie,     con    autonomia    tecnica,    funzionale,
          amministrativa,  contabile e finanziaria e con indipendenza
          di giudizio.».