stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2005, n. 38

Esercizio delle opzioni previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/3/2005 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/03/2024)
nascondi
vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 22-3-2005
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione dei principi
contabili internazionali; 
  Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306,  recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee (legge comunitaria 2003),  ed  in  particolare
l'articolo 25,  recante  delega  al  Governo  per  l'esercizio  delle
opzioni previste dall'articolo  5  del  citato  regolamento  (CE)  n.
1606/2002; 
  Vista le sezione IX del capo V del titolo V del libro V del  codice
civile; 
  Visto il  decreto  legislativo  9  aprile  1991,  n.  127,  recante
attuazione  delle  direttive  78/660/CEE  e  83/349/CEE,  in  materia
societaria,  relative  ai  conti  annuali  e  consolidati,  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 1, della legge 26 marzo 1990, n. 69; 
  Visto il decreto  legislativo  27  gennaio  1992,  n.  87,  recante
attuazione della direttiva 86/635/CEE, relativa ai conti  annuali  ed
ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti  finanziari,
e della direttiva 89/117/CEE, relativa agli obblighi  in  materia  di
pubblicita' dei documenti contabili delle  succursali,  stabilite  in
uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari  con  sede
sociale fuori di tale Stato membro; 
  Visto il decreto  legislativo  26  maggio  1997,  n.  173,  recante
attuazione della direttiva 91/674/CEE, in materia di conti annuali  e
consolidati delle imprese di assicurazione; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 26 novembre 2004; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 25 febbraio 2005; 
  Sulla proposta del Ministro per  le  politiche  comunitarie  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il  Ministro
della giustizia; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1. 
                  Principi contabili internazionali 
 
  1. Ai fini dell'applicazione del presente  decreto,  per  «principi
contabili  internazionali»  si   intendono   i   principi   contabili
internazionali e le  relative  interpretazioni  adottati  secondo  la
procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002. 
                             Avvertenza:

    Il   testo   delle   note   qui   pubblicato   e'  stato  redatto
dall'amministrazione  competente  per materia, ai sensi dell'art. 10,
commi  2  e  3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione
delle   leggi,  sull'emanazione  dei  decreti  del  Presidente  della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di
facilitare  la  lettura delle disposizioni di legge modificate o alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui trascritti.
    Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
                         Note alle premesse:

    - L'art.  76  della Costituzione stabilisce che l'esercizio della
funzione  legislativa  non puo' essere delegato al Governo se non con
determinazione  di  principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.
    - L'art.  87  della  Costituzione  conferisce,  tra  l'altro,  al
Presidente  della  Repubblica  il  potere di promulgare le leggi e di
emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
    - Il  regolamento  (CE)  n. 1606/2002 e' pubblicato in GUCE n. L.
243 dell'11 settembre 2002.
    - L'art.  25  della  legge 31 ottobre 2003, n. 306: (Disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 2003), cosi' recita:
    «Art.  25  (Opzioni  previste dall'art. 5 del regolamento (CE) n.
1606/2002 del 19 luglio 2002, del Parlamento europeo e del Consiglio,
relativo  all'applicazione  dei principi contabili internazionali). -
1.  Il  Governo  e' delegato ad adottare, entro il termine di un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del
Ministro  per le politiche comunitarie o del Ministro dell'economia e
delle  finanze,  di  concerto con il Ministro della giustizia, previo
parere  dei  competenti  organi  parlamentari,  ai sensi dell'art. 1,
comma  3, salva la facolta' prevista dall'art. 1, comna 4, uno o piu'
decreti legislativi per l'esercizio delle facolta' previste dall'art.
5   del  regolamento  (CE)  n.  1606/2002  del  19 luglio  2002,  del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio, relativo all'applicazione dei
principi  contabili  internazionali, nelrispetto dei principi e delle
disposizioni  comunitarie  in  materia,  secondo i principi e criteri
direttivi appresso indicati:
      a) obbligo  di  adottare  i  principi  contabili internazionali
nella  redazione  del  bilancio  di esercizio delle societa' quotate,
salvo quanto previsto alla lettera e);
      b) obbligo  di  adottare  i  principi  contabili internazionali
nella  redazione  del  bilancio  di  esercizio  e  consolidato  delle
societa'  aventi  strumenti  finanziari diffusi presso il pubblico di
cui  all'art.  116  del  testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, salvo quanto previsto alla lettera e);
      c) obbligo  di  adottare  i  principi  contabili internazionali
nella  redazione del bilancio di esercizio e consolidato delle banche
e degli intermediari finanziari sottoposti a vigilanza da parte della
Banca d'Italia;
      d) obbligo  di  adottare  i  principi  contabili internazionali
nella   redazione   del   bilancio  consolidato  delle  societa'  che
esercitano le imprese incluse nell'ambito di applicazione del decreto
legislativo 26 maggio 1997, n. 173;
      e) obbligo  di  adottare  i  principi  contabili internazionali
nella   redazione  del  bilancio  di  esercizio  delle  societa'  che
esercitano le imprese incluse nell'ambito di applicazione del decreto
legislativo 26 maggio 1997, n. 173, solo nel caso in cui sono quotate
e non redigono il bilancio consolidato;
      f) facolta'  di  adottare  i  principi contabili internazionali
nella  redazione  del  bilancio  di  esercizio  o  consolidato  delle
societa'   che   non  ne  hanno  l'obbligo  ai  sensi  delle  lettere
precedenti,  diverse  da  quelle  che  esercitano  le imprese incluse
nell'ambito  di  applicazione del decreto legislativo 26 maggio 1997,
n. 173, e diverse da quelle che possono redigere il bilancio in forma
abbreviata, ai sensi dell'art. 2435-bis del codice civile;
      g) eventuale  modifica  della  normativa  fiscale in materia di
reddito   d'impresa  al  fine  di  armonizzarla  con  le  innovazioni
derivanti dall'applicazione dei principi contabili internazionali;
      h) nell'ambito  di  applicazione  soggettivo sopra individuato,
coordinamento  delle  disposizioni vigenti in materia di bilancio con
quelle derivanti dall'adozione dei principi contabili internazionali.
    2.  Dai  principi e criteri di cui al comma 1 non devono derivare
oneri o minori entrate per il bilancio dello Stato.
    3.  I poteri della Banca d'Italia di cui all'art. 5, comma 1, del
decreto  legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, sono esercitati, per gli
enti  creditizi  e  finanziari  di  cui  al  comma 1, lettera c), nel
rispetto  dei  principi  contabili internazionali adottati secondo la
procedura  di  cui  all'art.  6 del regolamento (CE) n. 1606/2002 del
19 luglio 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio.».
    - L'art.  5,  del  regolamento  (CE) n. 1606/2002, reca: «Opzioni
relative  ai  conti  annuali  e  alle  societa' i cui titoli non sono
negoziati in un mercato pubblico.».
    - La  sezione  IX  del capo V del titolo V del libro V del codice
civile reca: «Del Bilancio».
    - Il decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, reca: «Attuazione
delle  direttive  78/660/CEE  e  83/349/CEE,  in  materia  societaria
relative  ai conti annuali e consolidati, ai sensi dell'art. 1, comma
1, della legge 26 marzo 1990, n. 69.».
    - La  direttiva  78/660/CEE  e'  pubblicata  in GUCE n. L 222 del
14 agosto 1978.
    - La  direttiva  83/349/CEE  e'  pubblicata  in GUCE n. L 193 del
18 luglio 1983.
    - L'art.  1, comma 1, della legge 26 marzo 1990, n. 69 (Delega al
Governo   per   l'attuazione  di  direttive  comunitarie  in  materia
societaria), cosi' recita:
    «Art. 1. - 1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare,
entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente  legge,  con  uno  o  piu' decreti aventi forza di legge, le
norme  necessarie  per  dare  attuazione alle direttive del Consiglio
delle  Comunita' europee n. 78/660 del 25 luglio 1978 e n. 83/349 del
13 giugno   1983,   esercitando   le  opzioni  in  esse  previste  in
conformita'  dei  seguenti  principi  e  criteri direttivi e fissando
congrui  termini  per  l'entrata  in  vigore delle norme delegate nei
limiti consentiti dalle due direttive:
      a) realizzare  l'obiettivo  della  completezza  e  analiticita'
dell'informazione  del  bilancio,  con  le semplificazioni consentite
dalla  direttiva  per le societa' di minori dimensioni, facendo salvo
il  livello  di  chiarezza  e  capacita' informativa assicurato dalle
disposizioni vigenti;
      b) adottare  schemi  di  conti  annuali corrispondenti a quelli
previsti  dagli  articoli 9  o  23  della  direttiva  n.  78/660, con
facolta'  di utilizzare anche le previsioni dell'art. 2, paragrafo 6,
e dell'art. 4, paragrafo 1, della stessa direttiva per il rispetto di
quanto indicato alla lettera a);
      c) adottare,  per quanto riguarda la valutazione delle voci dei
conti  annuali,  le  regole  detrate  dagli  articoli 31  e  42 della
direttiva  n.  78/660  e  dall'art. 59 della medesima direttiva, come
modificato dall'art. 45 della direttiva n. 83/349 del 13 giugno 1983,
riservando  a  specifici  interventi  legislativi  la  disciplina dei
metodi di valutazione di cui all'art. 33;
      d) assicurare, nella misura compatibile con le leggi vigenti in
materia  tributaria,  l'autonomia  delle  disposizioni  tributarie di
quelle dettate in attuazione della direttiva, comunque prevedendo che
nel  conto  profitti  e  perdite  sia  indicato  in  quale  misura la
valutazione  di  singole voci sia stata influenzata dall'applicazione
della normativa tributaria;
      e) prevedere  e  regolare  la redazione di bilanci consolidati,
salvaguardate  le  esigenze  delle  imprese  di minori dimensioni nei
limiti  di  quanto  consentito dall'art. 6 della direttiva n. 83/349,
con  riferimento  alle  societa' di capitali, alle cooperative e alle
mutue assicuratrici che controllino altre imprese;
      f) estendere la disciplina di cui alla lettera e) ad altri enti
a  carattere  imprenditoriale,  in  relazione  ai quali si presentano
esigenze analoghe in rapporto alle finalita' della direttiva;
      g) considerare   fattispecie  di  controllo,  per  gli  effetti
stabiliti  dalla  lettera f), almeno quelle in cui un'impresa dispone
della  maggioranza  dei  voti  o  comunque  di  voti  sufficienti per
esercitare  un'influenza  dominante nell'assemblea ordinaria di altra
impresa,  computando  a  tali  fini anche i voti spettanti a societa'
controllate,  a  societa'  fiduciarie  e a persone interposte, ma non
anche quelli spettanti per conto di terzi;
      h) prevedere  la  possibilita'  di effettuare un consolidamento
proporzionale  alla partecipazione posseduta, secondo quanto previsto
dall'art. 32 della direttiva n. 83/349;
      i) esonerare  dalla  disciplina  di  attuazione delle direttive
sopra  indicate,  indipendentemente  dalla  loro forma giuridica, gli
enti  creditizi  e  le  imprese  che  svolgono  in  via  esclusiva  o
prevalente,  indirettamente,  attivita' di raccolta e collocamento di
pubblico  risparmio  o attivita' finanziaria, o ad essa assimilabile,
come  definita  dall'art. 1 della legge 17 aprile 1986, n. 114, salvo
che  essa non consista nella detenzione in via esclusiva o prevalente
di  partecipazioni  in societa' esercenti attivita' diversa da quella
creditizia o finanziaria;
      l) modificare la formulazione dell'art. 2359 del codice civile,
in  modo  da  assicurarne  il  coordinamento  con le disposizioni che
individuano  i casi in cui ricorre l'obbligo di redazione dei bilanci
consolidati;
      m) apportare  le  ulteriori  modificazioni  necessarie  per  il
coordinato   adattamento   del   sistema   vigente  alle  innovazioni
conseguenti  all'attuazione  delle  direttive  previste  dal presente
articolo.».
    - Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 reca: «Attuazione
della  direttiva  86/635/CEE  relativa  ai  conti annuali ed ai conti
consolidati  delle  banche e degli altri istituti finanziari, e della
direttiva   89/117/CEE,   relativa   agli   obblighi  in  materia  di
pubblicita'  dei  documenti  contabili delle succursali, stabilite in
uno  Stato  membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede
sociale fuori di tale Stato membro.».
    - La  direttiva  86/635/CEE  e'  pubblicata  in GUCE n. L 372 del
31 dicembre 1986.
    - La  direttiva  89/117/CEE  e'  pubblicata  in  GUCE n. L 44 del
16 febbraio 1989.
    - Il   decreto   legislativo   26 maggio   1997,  n.  173,  reca:
«Attuazione della direttiva 91/674/CEE, in materia di conti annuali e
consolidati delle imprese di assicurazione.».
    - La  direttiva  91/674/CEE  e'  pubblicata  in GUCE n. L 374 del
31 dicembre 1991.
Nota all'art. 1:
    - Per il regolamento (CE) n. 1606/2002, vedi note alle premesse.