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DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2005, n. 38

Esercizio delle opzioni previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/3/2005 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/03/2024)
Testo in vigore dal: 22-3-2005
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione dei principi
contabili internazionali; 
  Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306,  recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee (legge comunitaria 2003),  ed  in  particolare
l'articolo 25,  recante  delega  al  Governo  per  l'esercizio  delle
opzioni previste dall'articolo  5  del  citato  regolamento  (CE)  n.
1606/2002; 
  Vista le sezione IX del capo V del titolo V del libro V del  codice
civile; 
  Visto il  decreto  legislativo  9  aprile  1991,  n.  127,  recante
attuazione  delle  direttive  78/660/CEE  e  83/349/CEE,  in  materia
societaria,  relative  ai  conti  annuali  e  consolidati,  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 1, della legge 26 marzo 1990, n. 69; 
  Visto il decreto  legislativo  27  gennaio  1992,  n.  87,  recante
attuazione della direttiva 86/635/CEE, relativa ai conti  annuali  ed
ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti  finanziari,
e della direttiva 89/117/CEE, relativa agli obblighi  in  materia  di
pubblicita' dei documenti contabili delle  succursali,  stabilite  in
uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari  con  sede
sociale fuori di tale Stato membro; 
  Visto il decreto  legislativo  26  maggio  1997,  n.  173,  recante
attuazione della direttiva 91/674/CEE, in materia di conti annuali  e
consolidati delle imprese di assicurazione; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 26 novembre 2004; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 25 febbraio 2005; 
  Sulla proposta del Ministro per  le  politiche  comunitarie  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il  Ministro
della giustizia; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1. 
                  Principi contabili internazionali 
 
  1. Ai fini dell'applicazione del presente  decreto,  per  «principi
contabili  internazionali»  si   intendono   i   principi   contabili
internazionali e le  relative  interpretazioni  adottati  secondo  la
procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002. 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione dei principi
contabili internazionali; 
  Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306,  recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee (legge comunitaria 2003),  ed  in  particolare
l'articolo 25,  recante  delega  al  Governo  per  l'esercizio  delle
opzioni previste dall'articolo  5  del  citato  regolamento  (CE)  n.
1606/2002; 
  Vista le sezione IX del capo V del titolo V del libro V del  codice
civile; 
  Visto il  decreto  legislativo  9  aprile  1991,  n.  127,  recante
attuazione  delle  direttive  78/660/CEE  e  83/349/CEE,  in  materia
societaria,  relative  ai  conti  annuali  e  consolidati,  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 1, della legge 26 marzo 1990, n. 69; 
  Visto il decreto  legislativo  27  gennaio  1992,  n.  87,  recante
attuazione della direttiva 86/635/CEE, relativa ai conti  annuali  ed
ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti  finanziari,
e della direttiva 89/117/CEE, relativa agli obblighi  in  materia  di
pubblicita' dei documenti contabili delle  succursali,  stabilite  in
uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari  con  sede
sociale fuori di tale Stato membro; 
  Visto il decreto  legislativo  26  maggio  1997,  n.  173,  recante
attuazione della direttiva 91/674/CEE, in materia di conti annuali  e
consolidati delle imprese di assicurazione; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 26 novembre 2004; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 25 febbraio 2005; 
  Sulla proposta del Ministro per  le  politiche  comunitarie  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il  Ministro
della giustizia; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1. 
                  Principi contabili internazionali 
 
  1. Ai fini dell'applicazione del presente  decreto,  per  «principi
contabili  internazionali»  si   intendono   i   principi   contabili
internazionali e le  relative  interpretazioni  adottati  secondo  la
procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002.