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DECRETO-LEGGE 14 marzo 2005, n. 35

Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale.

note: Entrata in vigore del decreto: 17-3-2005.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 (in SO n.91, relativo alla G.U. 14/05/2005, n.111).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/2023)
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Testo in vigore dal: 17-3-2005
al: 14-5-2005
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare misure
atte a rilanciare lo sviluppo economico, sociale e territoriale;
  Ritenuta,  altresi',  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza di
dotare  l'ordinamento giuridico di adeguati strumenti coerenti con le
determinazioni  del  Piano  d'azione  europeo, cosi' da assicurare la
crescita interna in misura corrispondente allo scenario europeo;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell'11 marzo 2005;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro   dell'economia   e   delle   finanze,  di  concerto  con  i
Vicepresidenti   del   Consiglio   dei  Ministri  e  con  i  Ministri
dell'interno,  delle attivita' produttive, delle comunicazioni, delle
politiche  agricole  e  forestali,  dell'ambiente  e della tutela del
territorio,  delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle
politiche sociali, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
per  i  beni  e le attivita' culturali, per la funzione pubblica, per
gli affari regionali e per l'innovazione e le tecnologie;

                              E m a n a

                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1
   Rafforzamento del sistema doganale, lotta alla contraffazione e
     sostegno all'internazionalizzazione del sistema produttivo

  1.  Per  il rilancio del sistema portuale italiano, con l'obiettivo
di  consentire  l'ingresso  e  l'uscita  delle  merci  dal territorio
doganale  dell'Unione europea in tempi tecnici adeguati alle esigenze
dei  traffici,  nonche'  per  l'incentivazione  dei sistemi logistici
nazionali  in  grado  di  rendere  piu'  efficiente lo stoccaggio, la
manipolazione  e  la  distribuzione  delle  merci,  con  decreto  del
Presidente  del  Consiglio dei Ministri, adottato entro trenta giorni
dalla  data  di  entrata in vigore del presente decreto, e' definito,
ferme  restando  le  vigenti  disposizioni  in  materia di servizi di
polizia  doganale,  il  riassetto  delle  procedure amministrative di
sdoganamento   delle   merci,   con   l'individuazione  di  forme  di
semplificazione  e  di  coordinamento  operativo affidate all'Agenzia
delle dogane, per le procedure di competenza di altre amministrazioni
che   concorrono   allo   sdoganamento   delle   merci,   e  comunque
nell'osservanza  dei  principi della massima riduzione dei termini di
conclusione  dei  procedimenti  e  della  uniformazione  dei tempi di
conclusione  previsti  per  procedimenti  tra  loro  analoghi,  della
disciplina  uniforme  dei  procedimenti  dello  stesso  tipo  che  si
svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della
medesima  amministrazione,  dell'accorpamento dei procedimenti che si
riferiscono alla medesima attivita', dell'adeguamento delle procedure
alle  tecnologie  informatiche,  del piu' ampio ricorso alle forme di
autocertificazione, sulla base delle disposizioni vigenti in materia.
E'  fatta  salva  la  disciplina in materia di circolazione in ambito
internazionale  dei  beni  culturali di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42.
  2.  Ai  fini di cui al comma 1, i soggetti deputati a rilasciare le
prescritte    certificazioni    possono   comunque   consentire,   in
alternativa,   la   presentazione  di  certificazioni  rilasciate  da
soggetto privato abilitato.
  3.  Al  comma  380 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.
311,  dopo  le  parole:  "Agenzia  delle  entrate"  sono  inserite le
seguenti: "e all'Agenzia delle dogane".
  4.  Per  garantire  il  potenziamento  e  la piena efficienza delle
apparecchiature   scanner   in  dotazione  all'Agenzia  delle  dogane
installate nei maggiori porti ed interporti del territorio nazionale,
favorire   la  presenza  delle  imprese  sul  mercato  attraverso  lo
snellimento  delle  operazioni  doganali  corrette ed il contrasto di
quelle   fraudolente,   nonche'  assicurare  un  elevato  livello  di
deterrenza  ai  traffici  connessi al terrorismo ed alla criminalita'
internazionale,  l'Agenzia  delle dogane utilizza, entro il limite di
ottanta  milioni  di  euro,  le maggiori somme rispetto all'esercizio
precedente  versate all'Italia dall'Unione europea e che, per effetto
del n. 3) della lettera i) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 10
ottobre  1989,  n.  349, sono disponibili per l'acquisizione di mezzi
tecnici e strumentali finalizzati al potenziamento delle attivita' di
accertamento, ispettive e di contrasto alle frodi.
  5.  E'  istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze
un  apposito  Fondo  con  la  dotazione di 34.180.000 euro per l'anno
2005,  di  39.498.000  euro  per  l'anno 2006, di 38.700.000 euro per
l'anno  2007  e di 42.320.000 euro a decorrere dall'anno 2008, per le
esigenze  connesse  all'istituzione del Sistema d'informazione visti,
finalizzato  al  contrasto  della  criminalita'  organizzata  e della
immigrazione  illegale  attraverso  lo  scambio  tra gli Stati membri
dell'Unione  europea di dati relativi ai visti, di cui alla decisione
2004/512/CE  del  Consiglio, dell'8 giugno 2004. Al riparto del Fondo
di  cui  al  presente  comma  si  provvede  con  decreto del Ministro
dell'economia  e  delle finanze, su proposta dei Ministri competenti.
All'onere di cui al presente comma si provvede:
    a)  quanto  a  euro  4.845.000 per il 2005, a euro 15.000.000 per
ciascuno  degli  anni  2006 e 2007, mediante corrispondente riduzione
dello   stanziamento   iscritto,   ai  fini  del  bilancio  triennale
2005-2007,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base di parte
corrente  "Fondo  speciale"  dello  stato di previsione del Ministero
dell'economia   e   delle   finanze   per  l'anno  2005,  allo  scopo
parzialmente  utilizzando,  per euro 1.345.000 per il 2005 e per euro
15.000.000  per  ciascun  degli  anni  2006  e 2007, l'accantonamento
relativo  al  Ministero degli affari esteri e, per euro 3.500.000 per
il 2005, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno;
    b) a euro 22.566.000 per il 2007 e ad euro 42.320.000 a decorrere
dal 2008, mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti
dall'attuazione dell'articolo 7, comma 3;
    c) quanto a euro 29.335.000 per il 2005, a euro 24.498.000 per il
2006  e  ad  euro  1.134.000  per  il  2007,  mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2005-2007,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base di conto
capitale  "Fondo  speciale"  dello  stato di previsione del Ministero
dell'economia   e   delle   finanze   per  l'anno  2005,  allo  scopo
parzialmente   utilizzando   l'accantonamento  relativo  al  predetto
Ministero.
  6.  Il  limite  massimo  di  intervento  della  Simest S.p.a., come
previsto  dalla  legge  24  aprile 1990, n. 100, e' elevato al 49 per
cento  per  gli  investimenti  all'estero  che  riguardano  attivita'
aggiuntive  delle  imprese,  derivanti  da  acquisizioni  di imprese,
"joint-venture"  o  altro  e  che  garantiscano il mantenimento delle
capacita'  produttive  interne.  Resta  ferma la facolta' del CIPE di
variare,  con  proprio  provvedimento,  la percentuale della predetta
partecipazione.
  7.  Salvo che il fatto costituisca reato, e' punito con la sanzione
amministrativa   pecuniaria   fino   a   10.000   euro  l'acquisto  o
l'accettazione,   senza   averne   prima   accertata   la   legittima
provenienza,  a  qualsiasi titolo di cose che, per la loro qualita' o
per  la  condizione  di  chi  le  offre  o  per l'entita' del prezzo,
inducano  a  ritenere  che siano state violate le norme in materia di
origine  e  provenienza  dei  prodotti  ed  in  materia di proprieta'
intellettuale.  La sanzione di cui al presente comma si applica anche
a  coloro che si adoperano per fare acquistare o ricevere a qualsiasi
titolo  alcuna delle cose suindicate, senza averne prima accertata la
legittima provenienza.
  8. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dal
comma  7 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate  ad  appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello
stato  di  previsione  del Ministero delle attivita' produttive e del
Ministero   degli   affari  esteri,  da  destinare  alla  lotta  alla
contraffazione.
  9.  All'articolo 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
dopo le parole: "fallaci indicazioni di provenienza" sono inserite le
seguenti: "o di origine".
  10.  All'articolo  517  del codice penale, le parole: "due milioni"
sono sostituite dalle seguenti: "ventimila euro".
  11.  Il  comitato  anti-contraffazione di cui all'articolo 4, comma
72,   della  legge  24  dicembre  2003,  n.  350,  opera  in  stretto
coordinamento con le omologhe strutture degli altri Paesi esteri.
  12.  I  benefici e le agevolazioni previsti ai sensi della legge 24
aprile 1990, n. 100, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e
della  legge  12  dicembre 2002, n. 273, non si applicano ai progetti
delle   imprese   che,   investendo   all'estero,  non  prevedano  il
mantenimento  sul  territorio  nazionale  delle attivita' di ricerca,
sviluppo,  direzione  commerciale,  nonche'  di una parte sostanziale
dell'attivita' produttive.
  13.  Le  imprese italiane che hanno trasferito la propria attivita'
all'estero  in  data  antecedente  alla data di entrata in vigore del
presente   decreto   e   che  intendono  reinvestire  sul  territorio
nazionale,  possono  accedere  alle  agevolazioni  e  agli  incentivi
concessi  alle  imprese estere sulla base delle previsioni in materia
di  contratti  di localizzazione, di cui alle delibere CIPE n. 130/02
del  19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del
6  maggio  2003,  e  n.  16/03  del  9  maggio 2003, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 156 dell'8 luglio 2003.
  14.  Allo  scopo  di  favorire l'attivita' di ricerca e innovazione
delle  imprese  italiane  ed  al fine di migliorarne l'efficienza nei
processi di internazionalizzazione, le partecipazioni acquisite dalla
Simest S.p.a. ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 aprile 1990, n.
100,  possono superare la quota del 25 per cento del capitale o fondo
sociale  della societa' nel caso in cui le imprese italiane intendano
effettuare  investimenti  in  ricerca  e  innovazione  nel periodo di
durata del contratto.
  15.  I  funzionari  delegati  di cui all'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, possono effettuare
trasferimenti  tra  le aperture di credito disposte in loro favore su
capitoli  relativi  all'acquisizione  di  beni  e servizi nell'ambito
dell'unita'  previsionale  di base "Uffici all'estero" dello stato di
previsione  del  Ministero  degli affari esteri. Detti trasferimenti,
adeguatamente  motivati,  sono  comunicati  al  competente  centro di
responsabilita',  all'ufficio  centrale del bilancio e alla Corte dei
conti,   al   fine  della  rendicontazione,  del  controllo  e  delle
conseguenti  variazioni  di  bilancio  da  disporre  con  decreto del
Ministro  degli  affari esteri. Con decreto del Ministro degli affari
esteri,  di  concerto  con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono  stabilite  le  modalita'  di  attuazione  delle norme di cui al
presente comma.