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LEGGE 10 ottobre 1989, n. 349

Delega al Governo ad adottare norme per l'aggiornamento, la modifica e l'integrazione delle disposizioni legislative in materia doganale, per la riorganizzazione dell'amministrazione delle dogane e imposte indirette, in materia di contrabbando e in materia di ordinamento ed esercizio dei magazzini generali e di applicazione delle discipline doganali ai predetti magazzini generali, nonchè delega ad adottare un testo unico in materia doganale e di imposte di fabbricazione e di consumo.

note: Entrata in vigore della legge: 9/11/1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/05/2001)
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Testo in vigore dal: 9-11-1989
                               Art. 3.
            (Principi e criteri direttivi della delega in
              materia di amministrazione delle dogane e
                          imposte indirette)
1.  Le  norme  da  emanare,  ai sensi dell'articolo 1, comma 1, sulla
nuova organizzazione centrale e periferica dell'amministrazione delle
dogane ed imposte indirette e sull'ordinamento del relativo personale
dovranno rispondere ai seguenti principi e criteri direttivi:
a)  sara' istituito, nell'ambito del Ministero delle finanze, ed alle
dirette dipendenze del Ministro, il dipartimento delle dogane e delle
imposte indirette, che sostituira' l'attuale direzione generale delle
dogane e delle imposte indirette e  gli  uffici  e  servizi  centrali
periferici da essa dipendenti;
b)  al  dipartimento  di  cui  alla  lettera  a)  sara'  riconosciuta
un'autonomia organizzativa e funzionale  adeguata  al  dinamismo  dei
servizi  doganali  e  delle  imposte di fabbricazione e di consumo ed
alle esigenze della produzione e dei  traffici  e  del  funzionamento
delle Comunita' europee, prevedendosi in particolare:
1)  l'articolazione del dipartimento in uffici centrali e periferici,
distinti da quelli degli altri settori del Ministero  delle  finanze;
in  particolare saranno previsti: la direzione generale, il consiglio
di  amministrazione,  la  commissione  di  disciplina,  non  piu'  di
quindici  direzioni  compartimentali, circoscrizioni doganali, uffici
tecnici di finanza, laboratori chimici delle dogane e  delle  imposte
indirette e dogane, da cui potranno dipendere sezioni doganali, posti
doganali e posti di osservazione; i servizi della direzione  generale
saranno  ripartiti  in  tre direzioni centrali: la direzione centrale
degli affari generali, del personale  e  dei  servizi  informatici  e
tecnici;  la  direzione  centrale dei servizi doganali e la direzione
centrale dell'imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi; i
servizi  delle  direzioni  centrali saranno ripartiti, con criteri di
omogeneita', in ispettorati generali  amministrativi  e  tecnici  dai
quali   dipenderanno   le  divisioni,  da  sottoporre  previamente  a
revisione delle competenze  e  a  revisione  quantitativa;  a  queste
ultime saranno devolute le attribuzioni degli attuali uffici centrali
e tecnici, di riscontro e di controllo;
2)  la  revisione  del sistema dei controlli contabili sugli atti del
dipartimento,  in  modo  da  privilegiare  il  controllo   successivo
rispetto   a   quello   preventivo;   inoltre  potra'  prevedersi  la
semplificazione delle formalita' preventive  cui  e'  subordinata  la
stipulazione di contratti e convenzioni per l'acquisizione dei beni e
servizi occorrenti al perseguimento delle finalita' del dipartimento;
3)  l'istituzione,  nell'ambito  del  dipartimento,  di  una  sezione
staccata del Provveditorato generale dello Stato  e  di  un  apposito
ufficio  di  ragioneria  i  quali  eserciteranno,  direttamente e nei
limiti di valore per gli impegni di spesa di cui all'articolo  8  del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e
successive modificazioni, le competenze del  Proveditorato  stesso  e
delle Ragionerie centrali, secondo i programmi approvati dal Ministro
delle  finanze,  in  materia   di   acquisizione,   conservazione   e
distribuzione  degli  stampati,  dei  modelli,  dei  mezzi  tecnici e
strumentali e di quant'altro possa  occorrere  per  il  funzionamento
degli  uffici  centrali  e  periferici  del dipartimento, utilizzando
appositi stanziamenti di spesa. Sara'  prevista  la  possibilita'  di
affidare     all'Amministrazione     dei     monopoli     di    Stato
l'approvvigionamento,  la  conservazione  e  la  distribuzione  degli
stampati  e della modulistica anche in bianco nonche' la manutenzione
del patrimonio immobiliare degli uffici  centrali  e  periferici  del
dipartimento.   La   direzione   della   sezione  staccata  e  quella
dell'ufficio di ragioneria saranno affidate a dirigenti del  Ministro
del  tesoro con qualifica di dirigente superiore e a tal fine i posti
di ciascuno dei quadri B e I della tabella  VII  allegata  al  citato
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  748 del 1972 saranno
aumentati di una unita'. La dotazione organica  dei  suddetti  uffici
sara'  stabilita  dal  Ministro del tesoro. Gli stanziamenti di spesa
non utilizzati nel corso di un esercizio finanziario potranno  essere
utilizzati nei successivi;
4)  l'attribuzione al Ministro delle finanze, sentito il consiglio di
amministrazione  del  dipartimento,  del  potere  di  predisporre  ed
attuare,  anche  d'intesa con la direzione generale degli istituti di
previdenza del Ministro del tesoro, un programma di  acquisizione  di
alloggi  di  servizio  nelle  zone  disagiate con una spesa annua non
superiore a 10 miliardi di lire per gli anni 1989, 1990, 1991, 1992 e
1993, nonche' un programma per la realizzazione di strutture edilizie
per gli uffici, con una spesa complessiva di 250  miliardi  di  lire,
con  uno  stanziamento  annuo  di 50 miliardi di lire a decorrere dal
1991. L'assegnazione degli alloggi verra' fatta in base a  criteri  e
procedure  da  definire  sentite  le  organizzazioni sindacali di cui
all'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della  Repubblica
8 maggio 1987, n. 266;
5)  l'unificazione  ed  il  potenziamento dei sistemi informatici per
l'automazione dei servizi di competenza, con una spesa non  superiore
a  10  miliardi  di  lire  annui  a  decorrere  dal  1989,  e la loro
integrazione con il sistema informativo del Ministero delle finanze e
con  i  sistemi  informatici  e  telematici delle Comunita' europee e
degli altri Paesi membri;
6)  la  revisione  dell'ordinamento e della ripartizione territoriale
degli uffici e l'unificazione di essi  laddove  giustificate  da  una
piu'   efficiente  organizzazione  dei  servizi  e  da  una  migliore
utilizzazione delle risorse: a seguito del riordinamento del  numero,
della  tipologia  e  della  competenza degli uffici del dipartimento,
anche ai fini dell'attuazione del mercato interno comunitario, con le
procedure  previste dall'articolo 2 del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 266 del 1987, saranno stabilite le  nuove  piante
organiche  di ciascuno di essi, tenuto conto del rispettivo carico di
lavoro. Per garantire la mobilita'  del  personale,  i  trasferimenti
necessari  per  la  copertura  delle  nuove piante organiche potranno
essere effettuati con  le  procedure  previste  dall'articolo  4  del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 266 del 1987, anche
in  deroga  ai  vincoli  di  permanenza  minima  degli  impiegati  in
determinate  zone  del  territorio  nazionale,  tenendo  conto  delle
priorita' in relazione  a  situazioni  oggettivamente  rilevanti  dei
singoli impiegati;
c)  alle direzioni compartimentali di cui alla lettera b), numero 1),
saranno attribuiti i compiti degli attuali compartimenti doganali  ed
inoltre quelli di:
1)  esercitare  azione  di  direttiva  e  di  indirizzo  ed  opera di
vigilanza sulle attivita' d'istituto  degli  uffici  doganali,  degli
uffici  tecnici  di  finanza  e dei laboratori chimici, nonche' degli
uffici di cui alla lettera b), numero 6), compresi nel proprio ambito
territoriale,  disponendo  l'uniforme  svolgimento di detti servizi e
controllando  l'esatta  applicazione  delle   norme   legislative   e
regolamentari, delle istruzioni e determinazioni del dipartimento;
2) provvedere a ripartire tra gli uffici dipendenti i mezzi necessari
per il loro  funzionamento,  messi  a  disposizione  dalla  direzione
generale del dipartimento;
3) effettuare attivita' ispettive sugli uffici dipendenti;
4) decidere in prima istanza sui ricorsi previsti dalle vigenti norme
e  sulle  controversie  insorte  tra  gli  uffici  e  gli   operatori
economici;
5)  curare,  secondo i programmi fissati dalla direzione generale del
dipartimento  d'intesa  con  le  organizzazioni  sindacali   di   cui
all'articolo  4,  comma  4,  del  citato decreto del Presidente della
Repubblica  n.266  del  1987,  la  preparazione   professionale   del
personale,   avvalendosi  anche  della  collaborazione  della  Scuola
centrale tributaria, delle universita' ed eventualmente  di  istituti
pubblici  di  ricerca, con una spesa annua non superiore a 5 miliardi
di  lire  a  decorrere  dal  1989.  I  corsi  per   la   preparazione
professionale del personale potranno essere organizzati anche in sede
periferica; con decreto del Ministro delle finanze, di  concerto  con
il  Ministro  del  tesoro,  potranno essere istituite sedi decentrate
della Scuola tributaria Ezio Vanoni, istituita con  legge  29  aprile
1957, n. 310;
6)  gestire  i  servizi  relativi all'automazione, all'informatica ed
alla telematica nelle aree di rispettiva competenza territoriale;
7) amministrare il personale nel proprio ambito territoriale;
8)  svolgere  il servizio di economato, provvedendo in particolare ad
assegnare agli uffici la dotazione di registri e di stampati;
9)  esercitare  tutte  le  altre  attribuzioni  finora  affidate alle
intendenze di finanza in materia  di  dogane  ed  imposte  indirette,
salvo che non vengano devolute alle circoscrizioni doganali;
d)  alle  circoscrizioni  doganali  saranno  attribuite,  oltre  alle
attuali, funzioni di coordinamento e vigilanza sulle dogane e compiti
di carattere amministrativo, in particolare in materia di personale e
di contabiita', che potranno riguardare anche gli uffici  tecnici  di
finanze  ed  i laboratori chimici; alle circoscrizioni sara' altresi'
attribuita la competenza ad irrogare, con  provvedimento  impugnabile
davanti  al  Ministro,  le sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera s);
e)  agli  uffici  tecnici  di  finanza  saranno  devolute  le attuali
funzioni degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione;
f)  sara'  previsto  un  ruolo unico del personale addetto ai servizi
centrali e periferici del dipartimento.  Con  le  procedure  previste
dall'articolo  26  del citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 266 del 1987, saranno rideterminati i profili  professionali,  che
dovranno  comprendere  le  mansioni  affini  esercitate  presso detti
uffici e l'inclusione di profili, tra  cui  quello  degli  interpreti
linguistici, necessari per il migliore svolgimento delle attribuzioni
del dipartimento. Il contingente  del  personale  non  dirigente  dei
ruoli  diversi da quelli dell'amministrazione periferica delle dogane
ed imposte indirette da immettere nel ruolo unico e'  determinato  in
misura  pari  alle  unita'  di  detti  ruoli  in  servizio  presso la
direzione generale delle dogane  ed  imposte  indirette,  gli  uffici
doganali,  gli  uffici  tecnici  delle  imposte di fabbricazione ed i
laboratori chimici delle dogane ed imposte indirette  al  1o  gennaio
1989;  per il personale dirigente il contingente comprende i posti di
funzione  dell'amministrazione  centrale  previsti  per  la  suddetta
direzione generale;
g)  presso  le  piu'  importanti rappresentanze diplomatiche italiane
all'estero potra' essere assegnato un funzionario del dipartimento in
qualita'  di  addetto  doganale per assicurare una rapida, completa e
corretta applicazione delle misure di mutua assistenza amministrativa
previste da norme comunitarie e nazionali;
h)  sara'  previsto  un  incremento  delle  dotazioni  organiche  del
personale del dipartimento definite secondo il disposto della lettera
f),  con  riferimento alle professionalita' amministrative e tecniche
in relazione all'evoluzione delle esigenze di servizio. A  tal  fine,
d'intesa con le organizzazioni sindacali di cui all'articolo 4, comma
4, del citato decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  266  del
1987,  saranno  previste  procedure  rapide  di  copertura  dei posti
vacanti, anche mediante concorsi basati sulla valutazione  di  titoli
professionali  e  di cultura, salvi i casi di procedure ulteriormente
semplificate  previste  dalle  disposizioni  generali  sul   pubblico
impiego.  L'onere  complessivo  massimo  e' valutato, a decorrere dal
1990,  in  50  miliardi  annui.  Per  il  personale   non   dirigente
l'incremento  non  potra'  superare 1.585 unita'; per i dirigenti non
potra' superare 70 unita' complessive delle quali:
1)  una  nella  qualifica  di  dirigente generale di livello B con le
funzioni di direttore generale;
2)  due nella qualifica di dirigente generale di livello C, le quali,
unitamente a quella gia' in dotazione,  assumeranno  la  funzione  di
direttore  centrale;  una  di  esse assolvera' anche alle funzioni di
vice direttore generale;
3)  sessantasette  nelle  altre  qualifiche dirigenziali da destinare
prevalentemente ai servizi ispettivi ed ai servizi informatici, delle
quali non oltre dieci nella qualifica di dirigente superiore;
i) con riferimento alla legge 29 marzo 1983, n. 93, sara' prevista la
revisione del  trattamento  economico  accessorio  del  personale  in
funzione    dei    servizi   resi   e   comunque   dell'esigenza   di
omogeneizzazione  con  il  trattamento   del   personale   di   altre
amministrazioni operante in analoghe situazioni. In particolare:
1)  sara'  disposto  l'assorbimento in un unico compenso incentivante
dei   trattamenti   accessori   in   vigore    per    il    personale
dell'amministrazione  delle dogane e delle imposte indirette, diversi
da quello di cui al numero  2);  detto  compenso  sara'  determinato,
d'intesa con le organizzazioni sindacali di cui all'articolo 4, comma
4, del citato decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  266  del
1987,  per ufficio e per qualifica con riferimento alla produttivita'
ed  al  disagio  e  potra'  essere  articolato  avendo   riguardo   a
particolari  condizioni  di  servizio,  alla  responsabilita' ed alla
natura delle  prestazioni  rese.  Dovra'  prevedersi  che  nel  fondo
annuale di finanziamento del compenso incentivante confluiscano anche
le economie risultanti dalla graduale riduzione  dei  limiti  massimi
individuali  di  ore di lavoro straordinario, autorizzati per ciascun
ufficio ai sensi del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  13
luglio  1978,  n.  396,  resa  possibile  dalle  nuove  assunzioni in
concomitanza  delle   quali   sara'   disposto,   d'intesa   con   le
organizzazioni  sindacali, il ricorso a turni di lavoro ordinario per
assicurare l'apertura  degli  uffici  doganali  del  dipartimento  in
relazione alla normativa comunitaria ed alle esigenze dei traffici;
2)  sara'  istituita  un'indennita'  di  istituto doganale, analoga a
quelle attribuite  al  personale  di  altre  categorie  del  pubblico
impiego  operanti  negli  spazi doganali, i cui criteri di erogazione
saranno fissati d'intesa  con  le  organizzazioni  sindacali  di  cui
all'articolo  4,  comma  4,  del  citato decreto del Presidente della
Repubblica  n.  266  del  1987;  il  relativo   finanziamento   sara'
assicurato mediante l'assorbimento degli stanziamenti previsti per il
compenso incentivante base di cui all'articolo 10 del  testo  annesso
al  decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, e
per la relativa maggiorazione di cui all'articolo 3  della  legge  13
luglio  1984,  n. 302, integrati di 15 miliardi di lire per il 1989 e
di 30 miliardi di lire annue a partire dal 1990;
3)  dovra' stabilirsi che dall'esercizio finanziario 1990 le maggiori
somme, rispetto all'esercizio precedente,  versate  all'Italia  dalle
Comunita'  europee  a titolo di partecipazione alle spese di esazione
delle risorse proprie CEE siano stanziate in integrazione ai capitoli
di  spesa  del  dipartimento  destinati  alla  acquisizione  di mezzi
tecnici e strumentali e finalizzate al potenziamento delle  attivita'
di accertamento, ispettive e di contrasto alle frodi.
           Note all'art. 3:
             -   Il   testo   dell'art.  8  del  D P.R.  n.  748/1972
          (Disciplina    delle    funzioni     dirigenziali     nelle
          Amministrazioni   dello   Stato,   anche   ad   ordinamento
          autonomo), adeguato, relativamente ai limiti  di  somma  in
          esso  indicati,  per effetto della legge 25 maggio 1978, n.
          233, e' il seguente:  "Art. 8 (Attribuzioni particolari dei
          dirigenti  superiori). - Ai dirigenti superiori preposti ai
          servizi dipendenti  organicamente  dal  Ministro  spettano,
          nell'ambito   della  competenza  del  proprio  ufficio,  le
          attribuzioni stabilite nel primo comma del precedente  art.
          7.   Salvo  quanto  previsto  dal  successivo  art.  9,  ai
          dirigenti superiori preposti  agli  altri  uffici  indicati
          nell'art.   5  spetta  in  particolare,  nell'ambito  della
          competenza del  proprio  ufficio,  di:   a)  esercitare  le
          funzioni  che ad essi sono direttamente attribuite da leggi
          o  regolamenti  anche  ministeriali;   b)   approvare,   in
          attuazione  dei programmi stabiliti dal Ministro i progetti
          per lavori, forniture e prestazioni fino all'importo di 300
          milioni  di lire, ridotto alla meta' quando alla esecuzione
          s'intenda provvedere in economia, a  trattativa  privata  o
          col   sistema   della  concessione,  nonche'  ove  occorra,
          provvedere   all'approvazione   dei   contratti   o    alla
          concessione  dei  lavori;  c)  concludere  ed  approvare le
          transazioni relative a lavori e forniture e servizi da essi
          gestite,  quando  cio'  che  si  chiede  di  promettere, di
          abbandonare o di pagare non  superi  60  milioni  di  lire,
          concorrendo a formare tale somma le transazioni che fossero
          precedentemente intervenute  sullo  stesso  oggetto  o  per
          l'esecuzione  dello  stesso  contratto;  d) disporre la non
          applicazione di clausole penali quando la somma controversa
          o  che l'Amministrazione abbandona, non superi i 60 milioni
          di lire; e) provvedere a  tutte  le  operazioni  successive
          all'approvazione  del  progetto  o del contratto per opere,
          forniture e servizi, compresa la nomina  dei  collaudatori,
          la  liquidazione ed il pagamento del saldo, e, ove occorra,
          la  formazione  e  l'approvazione  di   atti   integrativi,
          aggiuntivi  o  sostitutivi  dei  contratti,  sempre entro i
          limiti di competenza stabiliti nelle precedenti lettere; f)
          promuovere  liti attive e resistere a quelle passive quando
          l'oggetto della controversia non superi 60 milioni di lire;
          g) adottare i provvedimenti di concessione, autorizzazione,
          licenze ed analoghi ad essi espressamente attribuiti  dalla
          legge  o dal regolamento anche ministeriale e salva in ogni
          caso la facolta' del Ministro di avocare i singoli  affari;
          h)  disporre il movimento, tra le maggiori ripartizioni del
          proprio ufficio,  del  personale  in  servizio,  esclusi  i
          dirigenti;  i) provvedere agli atti vincolati di competenza
          dell'Amministrazione centrale  che  comportino  impegni  di
          spesa  non  superiore  a  200 milioni di lire ed agli altri
          specificati con regolamento anche ministeriale;
     l)  provvedere,  previa  diffida  ad  adempiere entro un congruo
termine  ed  informandone  preventivamente  il  Ministro,  agli  atti
obbligatori di competenza degli organi inferiori, qualora siano stati
da questi  indebitamente  omessi  o  ritardati  e  non  sia  all'uopo
previsto  dalla legge l'intervento di altri organi amministrativi.  I
provvedimenti di cui alle lettere  b),  c),  d),  e),  f),  i),  sono
definitivi".  - Il testo dei quadri B ed I della tabella VII allegata
al citato D P.R. n. 748/1972 e' il seguente:
                                                         "TABELLA VII
                         MINISTERO DEL TESORO
                       AMMINISTRAZIONE CENTRALE
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             - Il testo degli articoli 2 (come modificato dall'art. 2
          del D P.R. 17 settembre 1987, n. 494) e  4  del  D.P.R.  n.
          266/1987   (Norme   risultanti  dalla  disciplina  prevista
          dall'accordo del 26 marzo 1987 concernente il comparto  del
          personale  dipendente dai Ministeri) e' il seguente:  "Art.
          2 (Organici). -  1.  Le  ammministrazioni  forniscono  alle
          organizzazioni  sindacali  firmatarie dell'accordo recepito
          con il presente decreto, entro  il  30  aprile  di  ciascun
          anno,   informazioni   attinenti,   in   particolare,  alle
          consistenze organiche ed ai presenti con le piu'  opportune
          disaggregazioni  caratteristiche quali:  personale di ruolo
          e non, livello retributivo, sesso, eta'  ed  anzianita'  di
          servizio,  tasso  di  assenteismo  annuo,  quantita' di ore
          straordinarie  prestate  nell'anno  precedente.    2.   Ove
          possibile,  le  amministrazioni  forniscono informazioni in
          loro possesso sui servizi erogati e  sulle  caratteristiche
          dei fruitori degli stessi.  3. Le informazioni di cui sopra
          costituiscono supporto per la verifica  e  definizione  dei
          flussi  di  attivita'  e  degli  organici.   4.  Al fine di
          pervenire ad una razionale  organizzazione  del  lavoro  in
          ciascuna  amministrazione,  si  provvede  alla  verifica  e
          determinazione delle dotazioni organiche degli uffici delle
          stesse    amministrazioni   sulla   base   del   fabbisogno
          funzionale.  5. Al  riguardo,  le  singole  amministrazioni
          procedono,  mediante  apposita  commissione  paritetica,  a
          definire i criteri necessari alla realizzazione di indagini
          campionarie,  per  rilevare i tempi operativi delle diverse
          attivita'  degli  uffici  compresi  nel  campione.   6.  Le
          indagini  prendono  a  riferimento  un  numero  limitato di
          uffici  di  similari  valenze,  costituenti   un   campione
          sufficientemente  rappresentativo,  in relazione anche alla
          dimensione dell'ufficio e  ai  flussi  di  lavoro,  ubicati
          nelle  diverse  aree  geografiche  del  Paese  e  svolgenti
          funzioni  omogenee.   7.  I  risultati  dell'indagine  sono
          riassunti,  con  l'apporto  della commissione paritetica, a
          livello centrale dell'amministrazione  e  costituiscono  la
          base  per  la  determinazione,  da attuare mediante accordi
          decentrati per unita' organica di livello provinciale o  di
          uffici,  istituti  o  servizi  di  particolare  rilevanza o
          stabilimenti di  notevole  complessita'  non  riconducibili
          alla  circoscrizione  provinciale,  dei tempi e dei carichi
          funzionali di lavoro.  8. Per la formulazione  di  proposte
          per   la  determinazione  degli  organici,  da  attuare  al
          medesimo livello di negoziazione  decentrata  indicata  nel
          comma  7, si terra' conto, oltre che delle risultanze delle
          operazioni  di  cui  al  medesimo  comma  7,  anche   delle
          situazioni  specifiche  nei  singoli  uffici, nonche' delle
          diverse  figure  professionali  impegnate,   delle   figure
          professionali   addette   a   servizi  indivisibili,  delle
          eventuali  necessita'  di  professionalita'  nuove,   degli
          eventuali  processi  di  ristrutturazione  delle  attivita'
          degli uffici, delle eventuali iniziative volte  ad  offrire
          nuovi servizi all'utenza, degli effetti del turn-over sulle
          effettive  presenze  degli  addetti,  della  programmazione
          dell'orario  di  servizio  e  di  apertura al pubblico e di
          quant'altro ritenuto utile al  fine  di  pervenire  ad  una
          appropriata  definizione  delle  necessita' organiche degli
          stessi.  9. Tali  proposte  saranno  valutate  in  sede  di
          negoziazione  decentrata  a  livello  nazionale  e potranno
          costituire  la  base  per  proposte  finalizzate   a:    a)
          modificare  le  piante organiche di ufficio. Tali modifiche
          saranno effettuate con  provvedimento  dell'amministrazione
          sentito  il  consiglio  di amministrazione; b) modificare i
          contingenti dei profili insistenti sulla  stessa  qualifica
          funzionale,  cui  si  provvedera', su proposta del Ministro
          competente al Dipartimento per la  funzione  pubblica,  con
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
          concerto con il Ministro  del  tesoro,  previo  parere  del
          Consiglio  superiore  della  pubblica  amministrazione;  c)
          modificare  i  contingenti   di   profili   insistenti   su
          qualifiche  funzionali  differenti cui si provvedera', dopo
          aver attuato i processi di mobilita' previsti nell'art.  3,
          con  iniziative  dei  Ministri  competenti,  utilizzando le
          procedure consentite dalla vigente  normativa,  sentito  il
          Consiglio superiore della pubblica amministrazione".  "Art.
          4 (Mobilita' interna all'Amministrazione). - 1. Sara'  cura
          delle amministrazioni di portare a conoscenza del personale
          la situazione delle  vacanze  dei  posti  di  ogni  singolo
          ufficio,  verificata  in  sede  di  accordo  decentrato per
          amministrazione a livello centrale,  distinti  per  profilo
          professionale  e  relativa qualifica funzionale, al fine di
          mettere in  grado  il  personale  interessato  di  produrre
          domanda  di trasferimento.  2. Gli avvisi di disponibilita'
          dei posti sono pubblicati nel Bollettino ufficiale,  almeno
          una  volta  all'anno.   3. Le amministrazioni provvederanno
          all'espletamento della formalita'  di  trasferimento  entro
          sei   mesi   dalla   pubblicazione   dell'avviso.    4.  La
          graduatoria  degli   aspiranti   sara'   formata   da   una
          commissione    paritetica,   composta   da   rappresentanti
          dell'amministrazione e da un numero di rappresentanti delle
          organizzazioni   sindacali   maggiormente   rappresentative
          nell'amministrazione  compreso  tra  cinque  e   sette   in
          proporzione  ai  suffragi  conseguiti nelle elezioni per la
          rappresentanza  nei  consigli  di  amministrazione,  tenuto
          conto dei seguenti requisiti: a) condizioni di famiglia; b)
          eventuali necessita' di studio del dipendente, del  coniuge
          e  dei  figli; c) servizio gia' prestato in sedi disagiate;
          d)  anzianita'  di  servizio;  e)  anzianita'  di  sede  di
          provenienza;   f)   motivi   di  salute.   5.  In  sede  di
          contrattazione decentrata  per  amministrazione  a  livello
          centrale  saranno  definiti  i  punteggi  da  attribuire  a
          ciascuno dei suddetti requisiti, che saranno  recepiti  con
          decreto   del   Ministro  competente  da  pubblicarssi  nel
          Bollettino ufficiale.  6. A parita' di  punteggio  dovranno
          avere precedenza gli impiegati che provengano da uffici ove
          si sia costituita una  posizione  sovrannumeraria  rispetto
          alle  piante organiche ridefinite con la procedura indicata
          nell'art.  2,  purche'  appartenenti  al  medesimo  profilo
          professionale.   7.  In  mancanza di domande o nel caso che
          quelle prodotte  non  siano  sufficienti  a  consentire  il
          ripiano  del  personale  negli uffici sottodimensionati, si
          procedera' di ufficio,  gradualmente,  per  eccezionali  ed
          inderogabili    esigenze    di   servizio,   ai   necessari
          trasferimenti  del  personale  esuberante  che,   comunque,
          dovra'  essere destinato ad uffici della stessa provincia o
          di province limitrofe o della stessa regione tenendo  conto
          anche  delle  opzioni  individuali.   8.  A  tale  scopo la
          commissione paritetica verifica l'applicazione dei  criteri
          tenendo  conto,  oltre che dei requisiti indicati nel comma
          4, della minore anzianita' di qualifica ed,  a  parita'  di
          questa,   della   minore   anzianita'   di   servizio   ed,
          eventualmente, della minore  eta'.   9.  E'  consentito  il
          trasferimento  di impiegati di identico profilo per scambio
          di sede, indipendentemente dalla verifica delle  situazioni
          di  esubero  di  personale,  con modalita' da stabilire con
          accordi decentrati a livello nazionale e  previo  esame  da
          parte  della commissione di cui al comma 4.  10. L'istituto
          della mobilita' si estende  ai  segretari  comunali  con  i
          criteri  e le modalita' che saranno stabiliti negli accordi
          decentrati, sulla base dei  principi  recati  dal  presente
          decreto,  ove  applicabili,  e  nel  rispetto  delle  norme
          vigenti in  materia  di  trasferimenti".   -  La  legge  n.
          310/1957, che dispone la "Istituzione della Scuola centrale
          tributaria  'Ezio  Vanoni'",  e'  stata  pubblicata   nella
          Gazzetta  Ufficiale  n. 125 del 17 maggio 1957.  - Il testo
          dell'art. 26 del gia'  citato  D P.R.  n.  266/1987  e'  il
          seguente:    "Art.  26  (Procedure  per  l'istituzione,  la
          modifica o soppressione dei profili professionali). - 1.  I
          profili professionali ed i relativi contenuti, definiti dal
          decreto del Presidente della Repubblica 29  dicembre  1984,
          n.  1219,  possono  essere,  nell'ambito delle declaratorie
          delle qualifiche funzionali di cui all'art. 2  della  legge
          11  luglio  1980,  n.  312,  e  dell'art.  20  del presente
          decreto, modificati, in relazione alle  esigenze  derivanti
          da   variazioni   all'organizzazione   del  lavoro  o  alle
          competenze     dell'amministrazione,     da     innovazioni
          tecnologiche,   ovvero   da  ampliamento  di  servizi.   2.
          Nell'ambito degli accordi decentrati di cui ai commi 7 e  8
          dell'art.   2   potranno  essere  evidenziate  proposte  di
          modifica,   istituzione   o   soppressione    di    profili
          professionali.      3.     Le    singole    amministrazioni
          individueranno, d'intesa con  le  organizzazioni  sindacali
          firmatarie  dell'accordo  recepito con il presente decreto,
          anche sulla scorta delle proposte di  cui  al  comma  2,  i
          profili    professionali   da   istituire,   modificare   o
          sopprimere, formulando le relative proposte al Dipartimento
          della  funzione  pubblica per l'attivazione della procedura
          prevista dall'art. 6 della legge  29  marzo  1983,  n.  93.
          Nella  stessa  sede  si  fara'  luogo, ove necessario, alla
          revisione delle modalita' di accesso ai singoli  profili  e
          dei  requisiti necessari.  4. Gli ordinamenti del personale
          delle amministrazioni  del  comparto  contrattuale  di  cui
          all'art.  2  del  decreto del Presidente della Repubblica 5
          marzo 1986, n. 68, vanno ricondotti alla normativa generale
          prevista dal presente decreto.  5. Le amministrazioni dello
          Stato, entro un anno dalla data di entrata  in  vigore  del
          presente   decreto,  provvederanno  ad  adeguare  i  propri
          regolamenti alle norme emesse in attuazione della legge  11
          luglio  1980,  n.  312,  ed a quelle contenute nel presente
          decreto con particolare riferimento alla utilizzazione  del
          personale  in  relazione  alle  attribuzioni  previste  dai
          profili professionali ed ai  relativi  contenuti  stabiliti
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 dicembre
          1984, n. 1219.   6.  I  conseguenti  provvedimenti  saranno
          emessi previo parere del Consiglio superiore della pubblica
          amministrazione e trasmessi alla Presidenza  del  Consiglio
          dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica".  - La
          legge n. 93/1983 (Legge quadro  sul  pubblico  impiego)  e'
          stata  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  93 del 6
          aprile 1983.  - Il D P.R. n. 396/1978 (Nuova disciplina del
          lavoro  straordinario reso dal personale in servizio presso
          l'Amministrazione periferica delle dogane e  delle  imposte
          indirette), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          212 del 31 luglio 1978.  - Il testo dell'art. 10 del D P.R.
          n.  344/1983  (Norme  risultanti  dalla disciplina prevista
          dall'accordo del 29 aprile 1983  concernente  il  personale
          dei Ministeri ed altre categorie) e' il seguente:  "Art. 10
          (Compenso incentivante). - Dal 1› gennaio 1984 e' istituito
          a  favore  del  personale  di  cui al precedente art. 1, un
          compenso incentivante la produttivita' nella misura  di  L.
          85.000  mensili  lorde  per  l'ottava qualifica funzionale.
          Con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,
          previo accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente
          rappresentative, da definire  entro  il  31  ottobre  1983,
          saranno stabilite:  a) le misure per le restanti qualifiche
          funzionali, in proporzione con l'ammontare  degli  stipendi
          di  cui  al precedente art.  3; b) i criteri e le modalita'
          di corresponsione, per non piu' di undici mesi  l'anno,  in
          relazione  al conseguimento di obiettivi generali stabiliti
          dalle singole amministrazioni,  all'effettiva  presenza  in
          servizio, al pieno rispetto dell'orario d'obbligo e ad ogni
          altra  eventuale   condizione   al   fine   di   migliorare
          l'efficienza del servizio; c) le maggiorazioni delle misure
          di base, in relazione a  specifiche  effettive  prestazioni
          lavorative.    La   individuazione  dei  destinatari  delle
          maggiorazioni di cui al punto c) del precedente comma sara'
          rimessa   alla  contrattazione  decentrata,  in  attuazione
          dell'art. 14  della  legge  29  marzo  1983,  n.   93.   Il
          compenso  di  cui al presente articolo sara' corrisposto in
          sostituzione di compensi o indennita', fruiti dal personale
          al  medesimo  titolo  o  che  siano comunque collegati alle
          effettive prestazioni ordinarie di servizio, da individuare
          con  il  decreto  di  cui  al  secondo  comma, che verranno
          contestualmente   soppressi.    Qualora    questi    ultimi
          trattamenti  risultino  di importo piu' elevato rispetto al
          compenso  incentivante,  comprensivo  delle  maggiorazioni,
          l'eccedenza  sara' conservata ad personam e riassorbita con
          gli eventuali futuri miglioramenti del compenso stesso.  Il
          compenso incentivante non compete al personale provvisto di
          trattamenti accessori  a  carattere  continuativo  connessi
          all'espletamento  di compiti di istituto.  Al finanziamento
          del compenso incentivante di cui al  presente  articolo  si
          provvede:   1) con i fondi destinati a remunerare il lavoro
          straordiario nei normali limiti orari per il  personale  di
          cui  al  precedente  art.  1;  2) con i fondi stanziati per
          indennita' e compensi da sopprimere ai sensi del precedente
          quarto  comma;  3)  con la quota aggiuntiva mensile di lire
          15.000 per ciascuna unita' organica,  da  fronteggiare  con
          gli  appositi  fondi  stanziati  nel  bilancio  per  l'anno
          finanziario 1984.  Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad
          apportare,  con propri decreti, le occorrenti variazioni di
          bilancio".  - Il testo dell'art. 3 della legge  n.  302/984
          (Disposizioni  per  il  potenziamento  dell'Amministrazione
          doganale e delle imposte indirette e per  il  funzionamento
          degli  uffici  doganali  e  dei  connessi uffici periferici
          dell'Amministrazione sanitaria) e' il seguente:  "Art. 3. -
          In   relazione  ai  particolari  disagi  ed  alle  speciali
          responsabilita' derivanti dall'esercizio delle attivita' di
          accertamento  e di controllo delle merci e sui viaggiatori,
          anche  su  base  documentale,  per  il   personale   civile
          periferico   dell'amministrazione  finanziaria  che  presta
          servizio  in  via   esclusiva   e   permanente   presso   i
          compartimenti  doganali,  le  circoscrizioni  doganali,  le
          dogane, gli uffici tecnici delle imposte di  fabbricazione,
          i laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette
          e gli altri uffici e  servizi  dipendenti  dalla  Direzione
          generale   delle  dogane  e  delle  imposte  indirette,  il
          compenso   incentivante   base   previsto   dall'art.    10
          dell'accordo   nazionale   approvato  con  il  decreto  del
          Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n.  344,  resta
          in  ogni  caso,  maggiorato almeno nella misura del 130 per
          cento prevista dall'art. 8 del decreto del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri 13 aprile 1984".