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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 15 settembre 2004, n. 337

Regolamento di semplificazione delle procedure amministrative relative alle Organizzazioni Non Governative.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/3/2005 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/08/2014)
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Testo in vigore dal: 29-8-2014
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                   IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI 
 
  Visto il regio decreto 18 novembre  1923,  n.  2440,  e  successive
modificazioni   ed   integrazioni,   recante   «Nuove    disposizioni
sull'amministrazione del patrimonio  e  sulla  contabilita'  generale
dello Stato»; 
  Visto il regio  decreto  23  maggio  1924,  n.  827,  e  successive
modificazioni   ed    integrazioni,    recante    «Regolamento    per
l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello
Stato»; 
  Vista la legge 26 febbraio 1987, n. 49, recante  «Nuova  disciplina
della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo»; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
recante «Disciplina dell'attivita' di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri»; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive  modificazioni
ed integrazioni, recante «Nuove  norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; 
  Vista la legge 8 agosto  1996,  n.  426,  recante  «Conversione  in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 1996,  n.  347,
recante differimento di termini previsti da disposizioni  legislative
concernenti il Ministero degli affari  esteri  e  norme  relative  ad
impegni internazionali ed alla cooperazione allo sviluppo»; 
  Visto il decreto legislativo  4  dicembre  1997,  n.  460,  recante
«Riordino della disciplina tributaria degli enti  non  commerciali  e
delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale»; 
  Vista la legge 13 aprile 1999, n. 95, e successive modificazioni ed
integrazioni, recante «Disposizioni in materia di  finanziamenti  del
Ministero degli affari esteri alle iniziative  di  cooperazione  allo
sviluppo svolte da universita' e da organizzazioni non governative»; 
  Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato,  legge
finanziaria 2003», e, in particolare, l'articolo  3,  comma  43,  che
prevede che «il Ministro degli affari esteri, con decreto da adottare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente
legge,  sentite  le  competenti   Commissioni   parlamentari,   emana
disposizioni per razionalizzare i flussi di erogazione finanziaria  e
per semplificare le procedure relative alla gestione delle  attivita'
di cooperazione  internazionale,  con  particolare  riferimento  alle
procedure   amministrative   relative   alle    organizzazioni    non
governative»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1988, n.
177, recante regolamento di esecuzione della legge 26 febbraio  1987,
n. 49, recante «Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i
Paesi in via di sviluppo»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998,  n.
252, recante regolamento recante «Norme per  la  semplificazione  dei
procedimenti  relativi  al  rilascio  delle  comunicazioni  e   delle
informazioni antimafia»; 
  Udito il parere interlocutorio del Consiglio di Stato  n.  2887/04,
espresso  dalla   sezione   consultiva   per   gli   atti   normativi
nell'Adunanza del 22 marzo 2004; 
  Udito il parere favorevole con osservazioni del Consiglio di  Stato
n. 2887/04, espresso dalla sezione consultiva per gli atti  normativi
nell'Adunanza del 31 maggio 2004; 
  Sentite  le   competenti   commissioni   parlamentari,   ai   sensi
dell'articolo 3, comma 43, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; 
  Ritenuto, in particolare, di aderire, per ragioni di correntezza  e
semplificazione procedurale, alla osservazione  formulata  dalla  III
Commissione della Camera dei deputati con parere espresso in data  1°
luglio  2004,  prevedendo  lo  svincolo  automatico   delle   polizze
fideiussorie decorsi centottanta giorni dalla data  di  consegna  del
rapporto finale da parte della organizzazione non governativa; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23  agosto  1988,
n. 400, in data 3 settembre 2004 ed il relativo nulla osta in data 10
settembre 2004, prot. n. 16836/DAGL/3.3.1/1; 
 
                                Emana 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1. 
Esame  e  approvazione  dei   rapporti   delle   organizzazioni   non
                             governative 
 
  1. Ai progetti promossi dalle organizzazioni non governative di cui
all'articolo 29 della legge 26 febbraio  1987,  n.  49,  relativi  ad
attivita' di cooperazione internazionale, ivi compresi i progetti  di
informazione e di educazione allo sviluppo, approvati successivamente
all'entrata in vigore  del  presente  regolamento,  si  applicano  le
disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6. 
  2. Ai fini dell'approvazione da parte del  Ministero  degli  affari
esteri e dei successivi controlli dell'Ufficio centrale  di  bilancio
presso il Ministero degli  affari  esteri,  i  rapporti  intermedi  e
finali presentati allo stesso Ministero  degli  affari  esteri  dalle
organizzazioni  non  governative  sono   corredati   dalla   seguente
documentazione: 
    a)  lo  stato  di   avanzamento   descrittivo   delle   attivita'
realizzate; 
    b)   il   rendiconto   finanziario,   sottoscritto   dal   legale
rappresentante della organizzazione non governativa, composto da:  1)
elenco dei trasferimenti di valuta nel Paese beneficiario; 2)  elenco
delle spese effettuate, in Italia e nel Paese beneficiario, per voci; 
    c) la relazione di un revisore contabile iscritto da  almeno  tre
anni nell'apposito Registro di cui  al  decreto  legislativo  del  27
gennaio  1992,  n.  88,  e   successive   modificazioni,   attestante
l'attendibilita' del  rendiconto  finanziario  a  seguito  dell'esame
della documentazione giustificativa e la sua corrispondenza al  piano
finanziario al quale esso si riferisce. 
  3. Gli oneri relativi alla relazione del  revisore  contabile  sono
evidenziati tra  le  voci  di  spesa  del  programma  e  gravano  sul
contributo del Ministero degli affari esteri. 
  4. L'organizzazione non  governativa  ha  l'obbligo  di  conservare
tutta  la  documentazione  amministrativa  e  contabile  relativa  ai
progetti di cui al comma 1 presso la propria sede per un  periodo  di
almeno cinque anni successivi alla presentazione del rapporto  finale
e della scheda di chiusura da parte della stessa  organizzazione  non
governativa. 
  5. L'amministrazione ha comunque facolta'  di  effettuare,  sia  in
corso d'opera, sia entro cinque anni dalla data di presentazione  del
rapporto  finale,  qualsiasi  controllo  sia  presso  la  sede  delle
organizzazioni non governative, sia nei Paesi  nei  quali  si  stanno
realizzando o si sono realizzati i progetti di cui al comma 1. 
  6. Il rapporto finale e', inoltre, corredato da  una  dichiarazione
del Ministero degli affari esteri che attesta il raggiungimento degli
obiettivi previsti dal progetto e da una  analoga  dichiarazione  del
legale rappresentante della organizzazione non governativa. 
                                                                ((1)) 
 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  - La L. 11 agosto 2014, n. 125 ha disposto (con l'art. 31, comma 1,
lettera e)) che "Dal primo giorno del sesto mese successivo alla data
di entrata in vigore del regolamento di cui  all'articolo  17,  comma
13, sono abrogati: [...] 
  e) il regolamento di cui  al  decreto  del  Ministro  degli  affari
esteri 15 settembre 2004, n. 337". 
  - Il regolamento di cui all'art. 31, comma 1, alinea  della  L.  11
agosto 2014, n. 125 e' stato emanato con Decreto 22 luglio  2015,  n.
113, pubblicato in G.U. 30/07/2015, n. 175.