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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 1 dicembre 2004, n. 328

Regolamento concernente "Integrazioni e modifiche del regolamento recante norme per gli alloggi di servizio del Corpo delle Capitanerie di porto".

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/2/2005
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Testo in vigore dal: 11-2-2005
          IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
  Visto il regio decreto 27 febbraio 1921,  n.  285,  concernente  il
conferimento degli alloggi erariali in  consegna  all'Amministrazione
militare marittima; 
  Visto il regio decreto 29  aprile  1926,  n.  866,  concernente  le
modalita' di assegnazione dell'alloggio al personale  militare  delle
Capitanerie di porto; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  28  settembre   2001,   n.   414,
concernente il regolamento recante norme per gli alloggi di  servizio
del Corpo delle capitanerie di porto; 
  Considerata  la  necessita'  di  modificare  e  di   integrare   il
regolamento di cui al decreto ministeriale n. 414 del  2001,  innanzi
citato, per ottimizzare l'uso degli alloggi di servizio rispetto alle
nuove  ed  accresciute  necessita'  funzionali,  anche  al  fine   di
soddisfare  le  esigenze  del  personale  interessato   da   maggiore
mobilita' ed impiegato in  ragione  dell'apporto  funzionale  fornito
dallo stesso personale; 
  Ritenuto necessario introdurre nuove tipologie di alloggi in  forza
delle  predette  esigenze  funzionali  generalmente  considerate   ed
emergenti in sede locale, garantendo una maggiore  efficienza  e  nel
contempo  venendo  incontro  alle  esigenze  del  personale  e  delle
relative famiglie; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 luglio 2004; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,  a
norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del  1988,
effettuata con nota n. 15764 del 10 settembre 2004; 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
  1. L'alinea dell'articolo 2, comma 2, del decreto  ministeriale  28
settembre  2001,  n.  414,  successivamente  denominato  decreto,  e'
sostituito dal seguente: 
  "2. La Capitaneria di porto,  il  Reparto  di  volo  e  il  Reparto
Supporto Navale, previa acquisizione del  nulla  osta  del  Direttore
Marittimo e del Comando  generale  del  Corpo  delle  capitanerie  di
porto:". 
  2.  Nell'articolo  3,  comma  1,  del  decreto,  dopo   le   parole
"Capitaneria  di  Porto",  sono  inserite  le  seguenti:  ",  Reparto
Supporto Navale". 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
              -  Il  regio decreto 27 febbraio 1921, n. 285, recante:
          "Conferimento    degli   alloggi   erariali   in   consegna
          all'amministrazione militare marittima" e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 7 aprile 1921, n. 81.
              -  Il  regio  decreto  29 aprile 1926, n. 866, recante:
          "Ordine  di  precedenza  per  il conferimento degli alloggi
          erariali  al  personale  delle  Capitanerie  di  porto"  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 giugno 1926, n. 127.
              -  Il  decreto  ministeriale 28 settembre 2001, n. 414,
          recante: "Norme per gli alloggi di servizio del Corpo delle
          Capitanerie   di   Porto"  e'  pubblicato  nel  supplemento
          ordinario  n.  251/L  alla  Gazzetta  Ufficiale 27 novembre
          2001, n. 276.
              -  L'art.  17,  comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
          400,  recante:  "Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento  della  Presidenza  del Consiglio dei Ministri"
          pubblicata   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, cosi' recita:
              "3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
          Note all'art. 1:
              - Il testo vigente dell'art. 2 del decreto ministeriale
          n.  414/2001,  come modificato dal presente regolamento, e'
          il seguente:
              "Art.  2  (Autorita'  responsabile).  - 1. La Direzione
          Marittima amministra le unita' immobiliari demaniali e non,
          in  uso  agli  uffici  marittimi e alle strutture del Corpo
          ricadenti nella zona di competenza.
              2.  La  Capitaneria  di  Porto, il Reparto di Volo e il
          Reparto Supporto Navale, previa acquisizione del nulla osta
          del  Direttore  Marittimo  e del Comando generale del Corpo
          delle capitanerie di Porto:
                a) adottano    i    provvedimenti    necessari    per
          l'amministrazione   di   dette   unita'   immobiliari,  con
          esclusione  di  quelli  che il regolamento riserva ad altre
          autorita',  ivi  compresi  i particolari regolamenti per la
          gestione e conduzione degli alloggi di servizio;
                b) nominano,  ove  previsto,  un Ufficiale dipendente
          quale amministratore;
                c) sovrintendono   all'operato   di  eventuali  altri
          organi   della   conduzione   delle   unita'   immobiliari,
          disponendo  e  curando  l'osservanza  delle disposizioni di
          legge  in  materia  e  di  quelle  emanate  dalle superiori
          autorita';
                d) promuovono  le  determinazioni  millesimali  delle
          quote".
              - Il testo vigente dell'art. 3 del decreto ministeriale
          n.  414/2001,  come modificato dal presente regolamento, e'
          il seguente:
              "Art.  3  (Inosservanza grave o continuata). - 1. Fatti
          salvi  gli  eventuali  provvedimenti disciplinari di popria
          competenza,  l'inosservanza grave o continuata del presente
          regolamento e' segnalata dalla Capitaneria di porto Reparto
          Supporto  Navale  e  dai  Reparti  di  Volo  alla Direzione
          Marittima competente e, per conoscenza, al Comando Generale
          del  Corpo  delle  Capitanerie  di Porto per le azioni ed i
          provvedimenti ritenuti opportuni".