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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 28 settembre 2001, n. 414

Regolamento recante norme per gli alloggi di servizio del Corpo delle Capitanerie di Porto.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/01/2005)
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Testo in vigore dal:  12-12-2001

Art. 1

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il regio decreto 27 febbraio 1921, n. 285, concernente il conferimento degli alloggi erariali in consegna all'Amministrazione militare marittima;
Visto il regio decreto 29 aprile 1926, n. 866, concernente le modalità di assegnazione dell'alloggio al personale militare delle Capitanerie di Porto;
Viste le istruzioni per l'uso ed il minuto mantenimento degli immobili demaniali e di quelli privati presi in fitto, in uso alle Capitanerie di Porto ed uffici dipendenti, approvate dal Ministro della marina mercantile con provvedimento in data 7 marzo 1953;
Vista la circolare a firma del Ministro delle finanze n. 401/14690 in data 11 giugno 1981, con la quale è stata riconosciuta a far data dal 1 settembre 1980 la specifica competenza dell'Amministrazione dei trasporti e della navigazione a disporre in materia di alloggi di servizio a favore del personale militare del Corpo delle Capitanerie di Porto ai sensi del succitato regio decreto 29 aprile 1926, n. 866;
Visto il regolamento per gli alloggi erariali delle Capitanerie di Porto, approvato con decreto del Ministro della marina mercantile 26 luglio 1985;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente interventi correttivi di finanza pubblica;
Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 724, concernente misure di razionalizzazione della finanza pubblica;
Vista la sentenza della Corte costituzionale del 7 dicembre 1994 nella parte relativa alla riserva della competenza statale nella materia degli alloggi di servizio;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 maggio 2001;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 1956 UL del 30 maggio 2001;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Articolo 1
Attribuzioni del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto

1. Il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto disciplina l'utilizzo degli immobili, demaniali e non, in uso agli uffici marittimi ed alle strutture del Corpo.
2. Esso stabilisce la destinazione d'uso cui deve servire ciascun immobile. Tale destinazione d'uso può essere modificata soltanto su determinazione dello stesso Comando Generale, a seguito di motivata proposta della Direzione Marittima competente.
Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dell'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- Il regio decreto 27 febbraio 1921, n. 285 recante "Conferimento degli alloggi erariali in consegna all'amministrazione militare marittima" è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 aprile 1921, n. 81.
- Il regio decreto 29 aprile 1926, n. 866 recante "Ordine di precedenza per conferimento degli alloggi erariali al personale delle Capitanerie di porto" è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 giugno 1926, n. 127.
- La legge 24 dicembre 1993, n. 537 recante "Interventi correttivi di finanza pubblica" è pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1993, n. 303.
- La legge 23 dicembre 1994, n. 724 recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" è pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1994, n. 304.
- L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 recante "Riordino dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214 così recita:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.".