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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 28 settembre 2001, n. 414

Regolamento recante norme per gli alloggi di servizio del Corpo delle Capitanerie di Porto.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/01/2005)
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Testo in vigore dal: 12-12-2001
          IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
 
   Visto il regio decreto 27 febbraio 1921, n.  285,  concernente  il
conferimento degli alloggi erariali in  consegna  all'Amministrazione
militare marittima; 
   Visto il regio decreto 29 aprile  1926,  n.  866,  concernente  le
modalita' di assegnazione dell'alloggio al personale  militare  delle
Capitanerie di Porto; 
   Viste le istruzioni per l'uso  ed  il  minuto  mantenimento  degli
immobili demaniali e di quelli privati presi in fitto,  in  uso  alle
Capitanerie di Porto ed uffici  dipendenti,  approvate  dal  Ministro
della marina mercantile con provvedimento in data 7 marzo 1953; 
   Vista la circolare a firma del Ministro delle finanze n. 401/14690
in data 11 giugno 1981, con la quale e' stata riconosciuta a far data
dal 1 settembre 1980 la specifica competenza dell'Amministrazione dei
trasporti e della navigazione a disporre in  materia  di  alloggi  di
servizio a favore del personale militare del Corpo delle  Capitanerie
di Porto ai sensi del succitato regio decreto 29 aprile 1926, n. 866; 
   Visto il regolamento per gli alloggi erariali delle Capitanerie di
Porto, approvato con decreto del Ministro della marina mercantile  26
luglio 1985; 
   Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  interventi
correttivi di finanza pubblica; 
   Vista la legge 23 dicembre 1994, n.  724,  concernente  misure  di
razionalizzazione della finanza pubblica; 
   Vista la sentenza della Corte costituzionale del 7  dicembre  1994
nella parte relativa alla  riserva  della  competenza  statale  nella
materia degli alloggi di servizio; 
   Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
   Udito il parere del Consiglio di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 maggio 2001; 
   Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del  1988,
effettuata con nota n. 1956 UL del 30 maggio 2001; 
 
                               ADOTTA 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                             Articolo 1 
Attribuzioni del Comando Generale  del  Corpo  delle  Capitanerie  di
                                Porto 
 
   1. Il Comando  Generale  del  Corpo  delle  Capitanerie  di  Porto
disciplina l'utilizzo degli immobili, demaniali e non,  in  uso  agli
uffici marittimi ed alle strutture del Corpo. 
   2. Esso stabilisce la destinazione d'uso cui deve servire  ciascun
immobile. Tale destinazione d'uso puo' essere modificata soltanto  su
determinazione dello stesso Comando Generale, a seguito  di  motivata
proposta della Direzione Marittima competente. 
          Avvertenza:

          Il  testo  delle  note  qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dell'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 28
          dicembre  1985,  n.  1092,  al  solo  fine di facilitare la
          lettura  delle  disposizioni di legge alle quali e' operato
          il  rinvio.  Restano  invariati il valore l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.

          Note alle premesse:

          - Il  regio  decreto  27  febbraio  1921,  n.  285  recante
            "Conferimento   degli   alloggi   erariali   in  consegna
            all'amministrazione  militare  marittima"  e'  pubblicato
            nella Gazzetta Ufficiale 7 aprile 1921, n. 81.
          - Il  regio  decreto 29 aprile 1926, n. 866 recante "Ordine
            di  precedenza per conferimento degli alloggi erariali al
            personale delle Capitanerie di porto" e' pubblicato nella
            Gazzetta Ufficiale 2 giugno 1926, n. 127.
          - La  legge  24  dicembre  1993, n. 537 recante "Interventi
            correttivi   di   finanza  pubblica"  e'  pubblicata  nel
            supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 28 dicembre
            1993, n. 303.
          - La  legge  23  dicembre  1994,  n. 724 recante "Misure di
            razionalizzazione  della  finanza pubblica" e' pubblicata
            nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale 30
            dicembre 1994, n. 304.
          - L'art.  17,  comma  3, della legge 23 agosto 1988, n. 400
            recante "Riordino dell'attivita' di Governo e ordinamento
            della  Presidenza del Consiglio dei Ministri", pubblicata
            nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale 12
            settembre 1988, n. 214 cosi' recita:
          "3.   Con  decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
            regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
            autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando  la  legge
            espressamente  conferisca  tale potere. Tali regolamenti,
            per  materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono
            essere  adottati  con  decreti  interministeriali,  ferma
            restando  la  necessita'  di  apposita  autorizzazione da
            parte   della   legge.   I  regolamenti  ministeriali  ed
            interministeriali  non  possono dettare norme contrarie a
            quelle  dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono
            essere   comunicati   al  Presidente  del  Consiglio  dei
            Ministri prima della loro emanazione.".