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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 1 dicembre 2004, n. 328

Regolamento concernente "Integrazioni e modifiche del regolamento recante norme per gli alloggi di servizio del Corpo delle Capitanerie di porto".

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/2/2005
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Testo in vigore dal:  11-2-2005

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il regio decreto 27 febbraio 1921, n. 285, concernente il conferimento degli alloggi erariali in consegna all'Amministrazione militare marittima;
Visto il regio decreto 29 aprile 1926, n. 866, concernente le modalità di assegnazione dell'alloggio al personale militare delle Capitanerie di porto;
Visto il decreto ministeriale 28 settembre 2001, n. 414, concernente il regolamento recante norme per gli alloggi di servizio del Corpo delle capitanerie di porto;
Considerata la necessità di modificare e di integrare il regolamento di cui al decreto ministeriale n. 414 del 2001, innanzi citato, per ottimizzare l'uso degli alloggi di servizio rispetto alle nuove ed accresciute necessità funzionali, anche al fine di soddisfare le esigenze del personale interessato da maggiore mobilità ed impiegato in ragione dell'apporto funzionale fornito dallo stesso personale;
Ritenuto necessario introdurre nuove tipologie di alloggi in forza delle predette esigenze funzionali generalmente considerate ed emergenti in sede locale, garantendo una maggiore efficienza e nel contempo venendo incontro alle esigenze del personale e delle relative famiglie;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 luglio 2004;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 15764 del 10 settembre 2004;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

1. L'alinea dell'articolo 2, comma 2, del decreto ministeriale 28 settembre 2001, n. 414, successivamente denominato decreto, è sostituito dal seguente:
"2. La Capitaneria di porto, il Reparto di volo e il Reparto Supporto Navale, previa acquisizione del nulla osta del Direttore Marittimo e del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto:".
2. Nell'articolo 3, comma 1, del decreto, dopo le parole "Capitaneria di Porto", sono inserite le seguenti: ", Reparto Supporto Navale".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il regio decreto 27 febbraio 1921, n. 285, recante: "Conferimento degli alloggi erariali in consegna all'amministrazione militare marittima" è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 aprile 1921, n. 81.
- Il regio decreto 29 aprile 1926, n. 866, recante: "Ordine di precedenza per il conferimento degli alloggi erariali al personale delle Capitanerie di porto" è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 giugno 1926, n. 127.
- Il decreto ministeriale 28 settembre 2001, n. 414, recante: "Norme per gli alloggi di servizio del Corpo delle Capitanerie di Porto" è pubblicato nel supplemento ordinario n. 251/L alla Gazzetta Ufficiale 27 novembre 2001, n. 276.
- L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, così recita:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
Note all'art. 1:
- Il testo vigente dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 414/2001, come modificato dal presente regolamento, è il seguente:
"Art. 2 (Autorità responsabile). - 1. La Direzione Marittima amministra le unità immobiliari demaniali e non, in uso agli uffici marittimi e alle strutture del Corpo ricadenti nella zona di competenza.
2. La Capitaneria di Porto, il Reparto di Volo e il Reparto Supporto Navale, previa acquisizione del nulla osta del Direttore Marittimo e del Comando generale del Corpo delle capitanerie di Porto:
a) adottano i provvedimenti necessari per l'amministrazione di dette unità immobiliari, con esclusione di quelli che il regolamento riserva ad altre autorità, ivi compresi i particolari regolamenti per la gestione e conduzione degli alloggi di servizio;
b) nominano, ove previsto, un Ufficiale dipendente quale amministratore;
c) sovrintendono all'operato di eventuali altri organi della conduzione delle unità immobiliari, disponendo e curando l'osservanza delle disposizioni di legge in materia e di quelle emanate dalle superiori autorità;
d) promuovono le determinazioni millesimali delle quote".
- Il testo vigente dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 414/2001, come modificato dal presente regolamento, è il seguente:
"Art. 3 (Inosservanza grave o continuata). - 1. Fatti salvi gli eventuali provvedimenti disciplinari di popria competenza, l'inosservanza grave o continuata del presente regolamento è segnalata dalla Capitaneria di porto Reparto Supporto Navale e dai Reparti di Volo alla Direzione Marittima competente e, per conoscenza, al Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto per le azioni ed i provvedimenti ritenuti opportuni".