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DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2004, n. 314

Proroga di termini.

note: Entrata in vigore del decreto: 31-12-2004.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 1 marzo 2005, n. 26 (in G.U. 02/03/2005, n.50).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2018)
Testo in vigore dal: 1-1-2019
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni per assicurare la  funzionalita'  degli  enti  locali  e
della  Croce  Rossa,  per  garantire  l'azione  di   contrasto   alla
criminalita'  da  parte  dell'Ufficio   del   Procuratore   nazionale
antimafia,  per  differire  l'entrata  in  vigore   del   regime   di
liberalizzazione dell'accesso al mercato dell'autotrasporto di merci,
per garantire in via  transitoria  il  finanziamento  delle  funzioni
conferite alle regioni e per  assicurare  continuita'  all'erogazione
dei contributi per lo spettacolo dal vivo; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 29 dicembre 2004; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  dei
Ministri dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti, per  gli
affari regionali e per i beni e le attivita' culturali,  di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
               Bilanci di previsione degli enti locali 
 
  1. Il termine per la deliberazione del bilancio di  previsione  per
l'anno 2005 da parte degli enti locali e' prorogato al 31 marzo 2005. 
  1-bis. Ai fini dell'approvazione del bilancio di  previsione  degli
enti locali e della verifica della salvaguardia  degli  equilibri  di
bilancio si applicano ((...)) le disposizioni di cui all'articolo  1,
commi 2 e 3, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 140. (4) (5a)  (5)  (6)
(7) (8) (9) (11) 
 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.L. 29 dicembre 2010,  n.  225,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, ha disposto (con  l'art.  1,  comma
1), in relazione all'art. 1, comma 1-bis, che "E' fissato al 31 marzo
2011 il termine di  scadenza  dei  termini  e  dei  regimi  giuridici
indicati nella tabella 1 allegata con scadenza in data  anteriore  al
15 marzo 2011". 
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AGGIORNAMENTO (5a) 
  Il Il D.P.C.M. 25  marzo  2011  (in  G.U.  31/03/2011,  n.  74)  ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) che  il  termine  di  cui  al  comma
1-bis, del presente articolo e' prorogato al 31 dicembre 2011. 
  Ha inoltre disposto  (con  l'art.  1,  comma  2)  che  la  presente
modifica ha effeto dal 1° aprile 2011. 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.L. 29 dicembre 2011,  n.  216,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14 ha disposto (con l'art. 15, comma 3)
che "E' prorogata, per l'anno 2012, l'applicazione delle disposizioni
di cui all'articolo 1, comma 1-bis,  del  decreto-legge  30  dicembre
2004, n. 314, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  1°  marzo
2005, n. 26". 
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AGGIORNAMENTO (6) 
  La L. 24 dicembre 2012, n. 228, ha disposto (con  l'art.  1,  comma
397) che "  E'  prorogata,  per  l'anno  2013,  l'applicazione  delle
disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30
dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge  1°
marzo 2005, n. 26." 
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AGGIORNAMENTO (7) 
  Il D.L. 30 dicembre 2013, n. 150 convertito con modificazioni dalla
L. 27 febbraio 2014, n. 15 ha disposto (con l'art. 3,  comma  1)  che
"E' prorogata, per l'anno 2014, l'applicazione delle disposizioni  di
cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre  2004,
n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005,  n.
26". 
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AGGIORNAMENTO (8) 
  Il D.L. 31 dicembre 2014,  n.  192,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11, ha disposto (con l'art. 4, comma 1)
che "E' prorogata, per l'anno 2015, l'applicazione delle disposizioni
di cui all'articolo 1, comma 1-bis,  del  decreto-legge  30  dicembre
2004, n. 314, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  1°  marzo
2005, n. 26". 
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AGGIORNAMENTO (9) 
  Il D.L. 30 dicembre 2015, n. 210, ha disposto (con l'art. 4,  comma
1)  che  "E'  prorogata,  per  l'anno  2016,   l'applicazione   delle
disposizioni di cui all'articolo 1, comma l-bis, del decreto-legge 30
dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge  1°
marzo 2005, n. 26". 
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AGGIORNAMENTO (11) 
  Il D.L. 30 dicembre 2016,  n.  244,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19, ha disposto (con l'art. 5, comma 4)
che "E' prorogata, per l'anno 2017, l'applicazione delle disposizioni
di cui all'articolo 1, comma 1-bis,  del  decreto-legge  30  dicembre
2004, n. 314, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  1°  marzo
2005, n. 26".