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DECRETO-LEGGE 19 novembre 2004, n. 277

Interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23-11-2004.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 gennaio 2005, n. 4 (in G.U. 21/01/2005, n.16).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/12/2012)
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Testo in vigore dal:  23-11-2004 al: 21-1-2005
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la quattordicesima disposizione transitoria della Costituzione che prevede la conservazione dell'Ordine Mauriziano come ente ospedaliero;
Considerato il grave stato di dissesto finanziario dell'Ente Ordine Mauriziano, tuttora persistente malgrado le significative misure di riordino e di risanamento tempestivamente avviate dal Commissario straordinario;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire per evitare che il costante incremento degli interessi passivi e il moltiplicarsi delle azioni promosse dai creditori possano arrecare grave pregiudizio al funzionamento dell'Ente, soprattutto nel rilevante settore dei servizi sanitari;
Ritenuta, altresì, la necessità di garantire la prosecuzione dell'attività sanitaria dell'Ente sotto la vigilanza della regione Piemonte, avviando, nel contempo, le procedure finalizzate al risanamento economico dello stesso, anche mediante la dismissione dei beni del disponibile patrimonio immobiliare, nel rispetto delle disposizioni previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, approvato con decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 novembre 2004;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, della salute e per i beni e le attività culturali;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Vigilanza sull'Ente Ordine Mauriziano
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'Ente Ordine Mauriziano di Torino, di seguito denominato: "Ente", è conservato come ente ospedaliero fino alla data di entrata in vigore della legge regionale con la quale la regione Piemonte ne disciplinerà la natura giuridica e l'inserimento nell'ordinamento giuridico sanitario della regione.
2. L'Ente è costituito dai presidi ospedalieri Umberto I di Torino e Istituto per la ricerca e la cura del cancro (IRCC) di Candiolo (Torino).
3. Fino all'emanazione di specifiche norme da parte della regione Piemonte, l'Ente continua a svolgere le proprie attività nel rispetto delle disposizioni previste dal vigente statuto e dalla legge 5 novembre 1962, n. 1596.