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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 1 settembre 2004, n. 264

Integrazione al decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 25 maggio 1992, n. 376, riguardante i termini e i responsabili dei procedimenti.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/11/2004
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Testo in vigore dal: 24-11-2004
          IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI 
  Visto l'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241,  che  demanda
ad un apposito regolamento la determinazione da parte delle pubbliche
amministrazioni del termine entro cui deve concludersi  ciascun  tipo
di procedimento; 
  Vista la legge 24 novembre 1981,  n.  689,  recante  "Modifiche  al
sistema penale"; 
  Vista la legge 7 febbraio 1992, n. 150, concernente  la  disciplina
dei reati relativi all'applicazione in Italia della  Convenzione  sul
commercio internazionale delle specie animali e vegetali  in  via  di
estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui  alla  legge
19 dicembre 1975, n. 874, e  del  regolamento  (CEE)  n.  3626/82,  e
successive modificazioni, nonche' norme per la commercializzazione  e
la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e  rettili  che  possono
costituire pericolo per la salute e l'incolumita' pubblica; 
  Visto l'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001,  n.  275
che, modificando l'articolo 2 della legge 7 febbraio  1992,  n.  150,
individua nel Servizio C.I.T.E.S. del  Corpo  forestale  dello  Stato
l'autorita' amministrativa alla quale deve essere inviato il rapporto
previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689; 
  Visto il decreto ministeriale (Mi.PA.F.) del  25  maggio  1992,  n.
376, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 
216 del 14 settembre 1992, in  particolare  l'articolo  11  il  quale
dispone che i termini  dei  procedimenti  amministrativi  individuati
successivamente  alla  sua  data  di  entrata   in   vigore   saranno
disciplinati con apposito regolamento integrativo; 
  Considerato che nella tabella D, allegata al  decreto  ministeriale
del 25  maggio  1992,  n.  376,  tra  i  procedimenti  amministrativi
dell'Ispettorato  Generale  (ex  Direzione  generale  per  l'economia
montana e per le foreste)  di  competenza  della  Divisione  II,  non
risulta incluso quello relativo  al  contenzioso  per  le  violazioni
previste e punite dalla legge 7 febbraio  1992,  n.  150,  in  quanto
procedimento individuato successivamente alla sua data di entrata  in
vigore, con l'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 18  maggio
2001, n. 275; 
  Ritenuto che si rende necessario individuare un termine  congruo  e
rispondente alle esigenze istruttorie del procedimento  sanzionatorio
di cui alla precitata legge n. 689 del 1981; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere n. 8034/04 emesso dalla Sezione consultiva per  gli
atti normativi del Consiglio di Stato, nell'adunanza  del  14  giugno
2004; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,  a
norma del citato articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 
400, compiuta con nota n. C. 200404850 del 30 luglio 2004; 
                A d o t t a il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
  1. La tabella D, allegata  al  decreto  25  maggio  1992,  n.  376,
relativa  all'Ispettorato  Generale  (ex   Direzione   generale   per
l'economia montana e per le  foreste),  nella  parte  concernente  la
Divisione II,  e'  cosi'  integrata,  relativamente  al  procedimento
amministrativo  di  competenza  del  Servizio  C.I.T.E.S.  del  Corpo
forestale dello Stato che, ai sensi dell'articolo  2,  comma  5,  del
decreto legislativo  18  maggio  2001,  n.  275,  per  le  violazioni
previste e punite dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, e' individuato
quale autorita' amministrativa  competente  a  ricevere  il  rapporto
previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981,
n. 689. 
 
    

+------------------------------------------------------------+--------+
|       Procedimento                                         |Termine |
+------------------------------------------------------------+--------+
|           Norma                                            |(giorni)|
+------------------------------------------------------------+--------+
|Divisione II                                                |        |
+------------------------------------------------------------+--------+
|                                                            |        |
|2. Emanazione dell'ordinanza sia di ingiunzione di pagamento|        |
|che di archiviazione, ai sensi dell'art. 18 della legge     |  180   |
|24 novembre 1981, n. 689, per le violazioni previste e      |        |
|punite dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150                  |        |
+------------------------------------------------------------+--------+


    
  Il presente regolamento entra  in  vigore  il  quindicesimo  giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Roma, 1° settembre 2004 
                                                Il Ministro: Alemanno 
Visto, il Guardasigilli: Castelli 
  Registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 2004 
  Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, 
registro n. 4, foglio n. 318 
          Avvertenza: 
          Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dal 
          Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi 
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni 
          sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei 
          decreti del Presidente della Repubblica e sulle 
          pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, 
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1995, n. 1092, al solo 
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge 
          alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il 
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
          La legge 7 febbraio 1992, n. 150, reca la "disciplina 
          dei reati relativi all'applicazione in Italia della 
          Convenzione sul commercio internazionale delle specie 
          animali e vegetali in via di estinzione, firmata a 
          Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 
          1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e 
          successive modificazioni, nonche' norme per la 
          commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di 
          mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la 
          salute e l'incolumita' pubblica". Il principale obiettivo 
          di tale Convenzione internazionale, denominata in sigla 
          CITES, e' la regolamentazione del commercio degli animali e 
          delle piante, al fine di garantire l'equilibrato 
          sfruttamento delle risorse naturali. 
          L'Unione europea, con il regolamento (CE) n. 338/97, 
          adottato da tutti gli Stati membri, ha recepito le 
          disposizioni della CITES, individuando procedure di 
          autorizzazione della detenzione e del commercio degli 
          esemplari e delle loro parti e dei prodotti derivati dalle 
          stesse specie. 
          In Italia, e' la legge 7 febbraio 1992, n. 150, sopra 
          richiamata che ha individuato specifiche sanzioni per 
          punire i responsabili di azioni illegali nei riguardi di 
          specie di flora e fauna tutelate dalla CITES e dalla 
          relativa regolamentazione comunitaria, demandando al 
          Servizio CITES del Corpo forestale dello Stato i relativi 
          compiti di controllo e certificazione. 
 
          Note all'art. 1: 
          Il decreto 25 maggio 1992, n. 376, del Ministro 
          dell'agricoltura e delle foreste, contiene norme di 
          attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, 
          n. 241, riguardanti i termini e i responsabili dei 
          procedimenti. In particolare, la tabella D del decreto 
          citato, che elenca i procedimenti della Direzione generale 
          per l'economia montana e per le foreste (ora Ispettorato 
          generale), e' cosi' modificata: 
 
                                TABELLA D 
            ELENCO DEI PROCEDIMENTI DELLA DIREZIONE GENERALE PER 
               L'ECONOMIA MONTANA E PER LE FORESTE 
 
 
 
         Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
          Il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 275, riordina 
          il sistema sanzionatorio in materia di commercio di specie 
          animali e vegetali protette, modificando, tra l'altro, la 
          legge 7 febbraio 1992, n. 150. In particolare, l'art. 2, 
          comma 5, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 275, 
          recita che: "L'autorita' amministrativa che riceve il 
          rapporto previsto dall'art. 17, primo comma, della legge 
          24 novembre 1981, n. 689, per le violazioni previste e 
          punite dalla presente legge, e' il Servizio CITES del Corpo 
          forestale dello Stato". 
          La legge 24 novembre 1981, n. 689, contiene norme 
          relative alla modifica del sistema penale. In particolare 
          l'art. 17, comma 1, inserito all'interno del Capo I 
          relativo alle sanzioni amministrative, cosi' recita: 
          "Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura 
          ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la 
          violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 
          24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite 
          contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui 
          sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella 
          cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce 
          la violazione o, in mancanza, al prefetto".