DECRETO LEGISLATIVO 18 maggio 2001, n. 275

Riordino del sistema sanzionatorio in materia di commercio di specie animali e vegetali protette, a norma dell'articolo 5 della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Testo in vigore dal: 26-7-2001
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per
l'adempimento  degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee  - Legge comunitaria 1999, ed in particolare
l'articolo 5;
  Visto  il  Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre
1996,  relativo  alla protezione della flora e della fauna selvatiche
mediante  il  controllo del loro commercio, ed il Regolamento (CE) n.
939/97  della  Commissione,  del 26 maggio 1997, recante modalita' di
applicazione  del  Regolamento  (CE)  n.  338/97  del  Consiglio  del
9 dicembre  1996,  relativo alla protezione della flora e della fauna
selvatiche  mediante  il  controllo  del  loro  commercio,  nonche' i
successivi   Regolamenti   della  Commissione  recanti  modifiche  ed
integrazioni  agli  allegati  di  cui al predetto Regolamento (CE) n.
338/97;
  Visto, altresi', il Regolamento (CEE) n. 3254/91 del Consiglio, del
4 novembre   1991,  riguardante  il  divieto  di  introduzione  nella
Comunita'  di  pellicce  e prodotti manufatturati di talune specie di
animali  selvatici  originari  da  paesi  che  utilizzano per la loro
cattura  tagliole  o  metodi  non  conformi  alle  norme concordate a
livello  internazionale in materia di cattura mediante trappole senza
crudelta';
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 23 febbraio 2001;
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 9 maggio 2001;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del
Ministro  della giustizia, di concerto con il Ministro dell'ambiente,
con  il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dell'industria,
del  commercio  e dell'artigianato e del commercio con l'estero e con
il Ministro delle politiche agricole e forestali;

                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
     Modifica all'articolo 1 della legge 7 febbraio 1992, n. 150
  1. L'articolo 1 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, modificata dal
decreto-legge  12  gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, e' sostituito dal seguente:
  "Art.  1.  - 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e'
punito  con  l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire
quindici   milioni   a   lire  centocinquanta  milioni  chiunque,  in
violazione  di  quanto  previsto  dal  Regolamento (CE) n. 338/97 del
Consiglio   del   9 dicembre   1996,   e   successive   attuazioni  e
modificazioni,  per  gli  esemplari appartenenti alle specie elencate
nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:
    a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime
doganale,  senza  il  prescritto  certificato  o  licenza, ovvero con
certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a,
del  Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e
successive attuazioni e modificazioni;
    b) omette    di    osservare    le    prescrizioni    finalizzate
all'incolumita'  degli  esemplari, specificate in una licenza o in un
certificato  rilasciati  in conformita' al Regolamento (CE) n. 338/97
del  Consiglio,  del  9  dicembre 1996,  e  successive  attuazioni  e
modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del
26 maggio 1997, e successive modificazioni;
    c) utilizza   i   predetti   esemplari  in  modo  difforme  dalle
prescrizioni    contenute    nei    provvedimenti   autorizzativi   o
certificativi  rilasciati  unitamente  alla licenza di importazione o
certificati successivamente;
    d) trasporta  o  fa  transitare, anche per conto terzi, esemplari
senza   la   licenza  o  il  certificato  prescritti,  rilasciati  in
conformita'  del  Regolamento  (CE)  n.  338/97  del Consiglio, del 9
dicembre   1996,  e  successive  attuazioni  e  modificazioni  e  del
Regolamento  (CE)  n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e
successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione
da  un  Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington,
rilasciati  in  conformita'  della  stessa,  ovvero  senza  una prova
sufficiente della loro esistenza;
    e) commercia  piante  riprodotte artificialmente in contrasto con
le  prescrizioni  stabilite  in  base  all'articolo 7,  paragrafo  1,
lettera  b),  del  Regolamento  (CE)  n.  338/97  del  Consiglio, del
9 dicembre  1996,  e  successive  attuazioni  e  modificazioni  e del
Regolamento  (CE)  n.  939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e
successive modificazioni;
    f)  detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone
o  detiene  per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o
comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.
  2.  In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre
mesi  a due anni e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento
milioni.  Qualora  il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di
attivita'  di  impresa,  alla  condanna consegue la sospensione della
licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.
  3.  L'importazione,  l'esportazione  o la riesportazione di oggetti
personali  o  domestici  derivati da esemplari di specie indicate nel
comma  1,  in  violazione  delle disposizioni del Regolamento (CE) n.
939/97   della   Commissione,   del   26 maggio  1997,  e  successive
modificazioni,  e'  punita con la sanzione amministrativa da lire tre
milioni  a lire diciotto milioni. Gli oggetti introdotti illegalmente
sono  confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non
sia disposta dall'Autorita' giudiziaria.".
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note qui pubblicato e' stato redatto,
          dall'amministrazione   competente   per  materia  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione  delle,  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
              - Per  le  direttive CEE vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).

          Note al titolo:
              - Il testo dell'art. 5 della legge 21 dicembre 1999, n.
          526 e' riportato nelle note alle premesse.

          Nota alle premesse:
              - Gli articoli 76 e 87 della Costituzione recitano:
              "Art.  76.  L'esercizio  della funzione legislativa non
          puo'  essere  delegato al Governo se non con determinazione
          di  principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per tempo
          limitato e per oggetti definiti.".
              "Art.  87.  - Il Presidente della Repubblica e' il capo
          dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
              Puo' inviare messaggi alle Camere.
              Indice  le  elezioni  delle  nuove Camere e ne fissa la
          prima riunione.
              Autorizza  la  presentazione alle Camere dei disegni di
          legge di iniziativa del Governo.
              Promulga  le  leggi ed emana i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              Indice  il  referendum popolare nei casi previsti dalla
          Costituzione.
              Nomina,  nei  casi  indicati  dalla legge, i funzionari
          dello Stato.
              Accredita   e   riceve  i  rappresentanti  diplomatici,
          ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
          l'autorizzazione delle Camere.
              Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
          supremo  di Difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
          stato di guerra deliberato dalle Camere.
              Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
              Puo' concedere grazia e commutare le pene.
              Conferisce le onorificenze della Repubblica.".
              -   La   legge   21 dicembre   1999,   n.   526,  reca:
          "Disposizioni   per  l'adempimento  di  obblighi  derivanti
          dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'  europee  -
          Legge comunitaria 1999".
              - L'art. 5 della suddetta legge cosi' recita:
              "Art.   5   (Delega   al   Governo  per  la  disciplina
          sanzionatoria     di     violazioni     di     disposizioni
          comunitarie). - 1.   Al   fine   di   assicurare  la  piena
          integrazione   delle   norme  comunitarie  nell'ordinamento
          nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti,
          e'  delegato  ad  emanare,  entro  due  anni  dalla data di
          entrata   in  vigore  della  presente  legge,  disposizioni
          recanti  sanzioni penali o amministrative per le violazioni
          di  direttive  comunitarie  attuate ai sensi della presente
          legge   in   via   regolamentare   o  amministrativa  e  di
          regolamenti comunitari vigenti alla data del 31 luglio 1999
          per  i  quali  non  siano  gia'  previste sanzioni penali o
          amministrative.
              2.  La  delega  e'  esercitata  con decreti legislativi
          adottati  a  norma dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988,
          n.   400,   su  proposta  del  Ministro  per  le  politiche
          comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con
          i Ministri competenti per materia; i decreti legislativi si
          informeranno   ai  principi  e  criteri  direttivi  di  cui
          all'art. 2, comma 1, lettera c).
              3.  Sugli  schemi  di  decreto  legislativo  di  cui al
          presente  articolo  il  Governo  acquisisce  i pareri delle
          competenti   commissioni  parlamentari  che  devono  essere
          espressi entra sessanta giorni dalla ricezione degli schemi
          stessi.  Decorsi  inutilmente i termini predetti, i decreti
          legislativi possono essere comunque emanati.
              4.  Nello  stesso  termine  di cui al comma 1, e con le
          modalita'  di cui ai commi 2 e 3, il Governo e' delegato ad
          emanare   disposizioni   per   il   riordino   del  sistema
          sanzionatorio penale ed amministrativo per le violazioni in
          danno  del  bilancio  dell'Unione europea, conformemente ai
          principi  e  alle  indicazioni  contenute nella convenzione
          relativa  alla  tutela  degli  interessi  finanziari  delle
          Comunita'  europee approvata a Bruxelles il 26 luglio 1995,
          nonche'  adeguate norme di coordinamento ed armonizzazione,
          per assicurare, in base ai principi della legge 24 novembre
          1981, n. 689, e del regolamento (CE/Euratom) n. 2988/95 del
          Consiglio  del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli
          interessi    finanziari    della    Comunita',   la   piena
          applicabilita'  nell'ordinamento  nazionale  delle sanzioni
          amministrative previste dai regolamenti comunitari".
              -  Il  regolamento  (CE)  n. 338/97 del Consiglio del 9
          dicembre 1996,  relativo  alla  protezione  di specie della
          flora  e  della  fauna selvatiche mediante il controllo del
          loro  commercio,  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          L 061 del 3 marzo 1997.
              -  Il  regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del
          26   maggio 1997,   recante  modalita'  d'applicazione  del
          regolamento  (CE)  n.  338/97  del Consiglio, relativo alla
          protezione  di  specie della flora e della fauna selvatiche
          mediante  il  controllo  del  loro commercio, e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. L 140 del 30 maggio 1997.
              -  Il  regolamento  (CEE) n. 3254/91 del Consiglio, del
          4 novembre   1991,   che  vieta  l'uso  di  tagliole  nella
          Comunita' e l'introduzione nella Comunita' di pellicce e di
          prodotti   manifatturati   di   talune  specie  di  animali
          selvatici  originari  di  Paesi  che utilizzano per la loro
          cattura   tagliole   o   metodi  non  conformi  alle  norme
          concordate  a  livello internazionale in materia di cattura
          mediante  trappole  senza  crudelta',  e'  pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. L 308 del 9 novembre 1991.

          Note all'art. 1:
              - La  legge  7 febbraio 1992, n. 150, reca: "Disciplina
          dei   reati   relativi  all'applicazione  in  Italia  della
          convenzione   sul  commercio  internazionale  delle  specie
          animali   e  vegetali  in  via  di  estinzione,  firmata  a
          Washington   il   3  marzo  1973,  di  cui  alla  legge  19
          dicembre 1975,  n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82,
          e   successive   modificazioni,   nonche'   norme   per  la
          commercializzazione  e  la  detenzione di esemplari vivi di
          mammiferi  e rettili che possono costituire pericolo per la
          salute e l'incolumita' pubblica.".
              -  Il  decreto-legge  12  gennaio  1993,  n.  2,  reca:
          "Modifiche  ed  integrazioni alla legge 7 febbraio 1992, n.
          150,  in  materia di commercio e detenzione di esemplari di
          fauna e flora minacciati di estinzione".
              -  La legge 13 marzo 1993, n. 59, reca: "Conversione in
          legge,  con  modificazioni,  del  decreto-legge  12 gennaio
          1993,  n.  2,  recante modifiche ed integrazioni alla legge
          7 febbraio   1992,  n.  150,  in  materia  di  commercio  e
          detenzione  di  esemplari  di  fauna  e flora minacciati di
          estinzione.".
              -  Per quanto concerne il regolamento n. 338/97, vedere
          note alle premesse.
              -  L'art.  11, comma 2a) del suddetto regolamento cosi'
          recita:
                "2.a) Tuttavia, le licenze e i certificati, nonche' i
          documenti  rilasciati in base ad essi, non sono considerati
          validi    qualora   un'autorita'   competente   ovvero   la
          commissione,   in   consultazione   con   l'organo  che  ha
          provveduto al rilascio dei suddetti documenti, dimostri che
          il   rilascio   e'   avvenuto   sulla   base   dell'erronea
          considerazione   che   ricorressero   tutti  i  presupposti
          richiesti.".
              -  Per quanto concerne il regolamento n. 939/97, vedere
          note alle premesse.
              -  L'art. 7, paragrafo 1, lettera b) del regolamento CE
          n. 338/97 cosi' recita:
                "b) Nel  caso di piante riprodotte artificialmente le
          disposizioni  degli  articoli  4  e  5  sono derogabili nel
          rispetto delle norme speciali stabilite dalla commissione e
          riguardanti:
                  i) l'uso di certificati fitosanitari;
                  ii) il   commercio   da   parte   di   commercianti
          registrati  e  delle  istituzioni  scientifiche  di  cui al
          paragrafo 4 del presente articolo; e
                  iii) il commercio di ibridi.".