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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 1 settembre 2004, n. 264

Integrazione al decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 25 maggio 1992, n. 376, riguardante i termini e i responsabili dei procedimenti.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/11/2004
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Testo in vigore dal:  24-11-2004

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che demanda ad un apposito regolamento la determinazione da parte delle pubbliche amministrazioni del termine entro cui deve concludersi ciascun tipo di procedimento;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "Modifiche al sistema penale";
Vista la legge 7 febbraio 1992, n. 150, concernente la disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica;
Visto l'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 275 che, modificando l'articolo 2 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, individua nel Servizio C.I.T.E.S. del Corpo forestale dello Stato l'autorità amministrativa alla quale deve essere inviato il rapporto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689;
216 del 14 settembre 1992, in particolare l'articolo 11 il quale dispone che i termini dei procedimenti amministrativi individuati successivamente alla sua data di entrata in vigore saranno disciplinati con apposito regolamento integrativo;
Considerato che nella tabella D, allegata al decreto ministeriale del 25 maggio 1992, n. 376, tra i procedimenti amministrativi dell'Ispettorato Generale (ex Direzione generale per l'economia montana e per le foreste) di competenza della Divisione II, non risulta incluso quello relativo al contenzioso per le violazioni previste e punite dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, in quanto procedimento individuato successivamente alla sua data di entrata in vigore, con l'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 275;
Ritenuto che si rende necessario individuare un termine congruo e rispondente alle esigenze istruttorie del procedimento sanzionatorio di cui alla precitata legge n. 689 del 1981;
Udito il parere n. 8034/04 emesso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, nell'adunanza del 14 giugno 2004;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma del citato articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.

400,

compiuta con nota n. C. 200404850 del 30 luglio 2004; Adotta il seguente regolamento:

Art. 1

1. La tabella D, allegata al decreto 25 maggio 1992, n. 376, relativa all'Ispettorato Generale (ex Direzione generale per l'economia montana e per le foreste), nella parte concernente la Divisione II, è così integrata, relativamente al procedimento amministrativo di competenza del Servizio C.I.T.E.S. del Corpo forestale dello Stato che, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 275, per le violazioni previste e punite dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, è individuato quale autorità amministrativa competente a ricevere il rapporto previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Procedimento Termine
Norma (giorni)
Divisione II
2. Emanazione dell'ordinanza sia di ingiunzione di pagamento che di archiviazione, ai sensi dell'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per le violazioni previste e punite dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150 180




Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 1° settembre 2004

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 1° settembre 2004 Il Ministro: Alemanno

Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 2004

Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive,

registro n. 4, foglio n. 318

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dal
Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1995, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
La legge 7 febbraio 1992, n. 150, reca la "disciplina
dei reati relativi all'applicazione in Italia della
Convenzione sul commercio internazionale delle specie
animali e vegetali in via di estinzione, firmata a
Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e
successive modificazioni, nonché norme per la
commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di
mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica". Il principale obiettivo di tale Convenzione internazionale, denominata in sigla
CITES, è la regolamentazione del commercio degli animali e
delle piante, al fine di garantire l'equilibrato
sfruttamento delle risorse naturali.
L'Unione europea, con il regolamento (CE) n. 338/97,
adottato da tutti gli Stati membri, ha recepito le
disposizioni della CITES, individuando procedure di
autorizzazione della detenzione e del commercio degli
esemplari e delle loro parti e dei prodotti derivati dalle stesse specie.
In Italia, è la legge 7 febbraio 1992, n. 150, sopra
richiamata che ha individuato specifiche sanzioni per
punire i responsabili di azioni illegali nei riguardi di
specie di flora e fauna tutelate dalla CITES e dalla
relativa regolamentazione comunitaria, demandando al
Servizio CITES del Corpo forestale dello Stato i relativi compiti di controllo e certificazione.

Note all'art. 1:
Il decreto 25 maggio 1992, n. 376, del Ministro
dell'agricoltura e delle foreste, contiene norme di
attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardanti i termini e i responsabili dei
procedimenti. In particolare, la tabella D del decreto
citato, che elenca i procedimenti della Direzione generale per l'economia montana e per le foreste (ora Ispettorato
generale), è così modificata:

TABELLA D
ELENCO DEI PROCEDIMENTI DELLA DIREZIONE GENERALE PER
L'ECONOMIA MONTANA E PER LE FORESTE



Parte di provvedimento in formato grafico

Il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 275, riordina
il sistema sanzionatorio in materia di commercio di specie animali e vegetali protette, modificando, tra l'altro, la legge 7 febbraio 1992, n. 150. In particolare, l'art. 2,
comma 5, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 275,
recita che: "L'autorità amministrativa che riceve il
rapporto previsto dall'art. 17, primo comma, della legge
24 novembre 1981, n. 689, per le violazioni previste e
punite dalla presente legge, è il Servizio CITES del Corpo
forestale dello Stato".
La legge 24 novembre 1981, n. 689, contiene norme
relative alla modifica del sistema penale. In particolare l'art. 17, comma 1, inserito all'interno del Capo I
relativo alle sanzioni amministrative, così recita:
"Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura
ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la
violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto".