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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 luglio 2004, n. 242

Regolamento per la razionalizzazione e la interconnessione delle comunicazioni tra Amministrazioni pubbliche in materia di immigrazione.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 3/10/2004
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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 3-10-2004
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  l'articolo  34, comma 2, della legge 30 luglio 2002, n. 189,
che   dispone   l'emanazione   di   apposito   regolamento   per   la
razionalizzazione  dell'impiego  della telematica nelle comunicazioni
concernenti  l'immigrazione,  la  condizione  dello  straniero  ed il
diritto d'asilo;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 9 febbraio e del
19 aprile 2004;
  Udito il parere del Garante per la protezione dei dati personali;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 27 giugno 2003;
  Acquisito  il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo
8  del  decreto  legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del
10 dicembre 2003;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 9 luglio 2004;
  Sulla  proposta  del Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, del
Ministro  dell'interno  e del Ministro per le riforme istituzionali e
la  devoluzione,  di concerto con i Ministri degli affari esteri, per
l'innovazione e le tecnologie e del lavoro e delle politiche sociali;

                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                        Definizioni generali
  1. Nel presente regolamento, si intende per:
    a) «testo  unico»:  il testo unico delle disposizioni concernenti
la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme  sulla  condizione  dello
straniero  di  cui  al  decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
successive modificazioni;
    b) «regolamento»:  il regolamento recante norme di attuazione del
predetto  testo  unico,  emanato  con  decreto  del  Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni;
    c) «RUPA»:  la  rete  unitaria delle pubbliche amministrazioni di
cui  all'articolo  15  della  legge  15 marzo  1997,  n. 59, o la sua
evoluzione definita come «sistema pubblico di connettivita».
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - Si  riporta  il testo dell'art. 87 della Costituzione
          della Repubblica italiana.
              «Art.  87.  - Il Presidente della Repubblica e' il Capo
          dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
              Puo' inviare messaggi alle Camere.
              Indice  le  elezioni  delle  nuove Camere e ne fissa la
          prima riunione.
              Autorizza  la  presentazione alle Camere dei disegni di
          legge di iniziativa del Governo.
              Promulga  le  leggi ed emana i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              Indice  il  referendum popolare nei casi previsti dalla
          Costituzione.
              Nomina,  nei  casi  indicati  dalla legge, i funzionari
          dello Stato.
              Accredita   e   riceve  i  rappresentanti  diplomatici,
          ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
          l'autorizzazione delle Camere.
              Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
          supremo  di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
          stato di guerra deliberato dalle Camere.
              Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
              Puo' concedere grazia e commutare le pene.
              Conferisce le onorificenze della Repubblica.».
              - Si  riporta  il  testo vigente dell'art. 17, comma 1,
          della    legge   23 agosto   1988,   n.   400   (Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del Consiglio dei Ministri):
              «1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del  Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
          giorni  dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
          per disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge.».
              - Si  riporta  il  testo vigente dell'art. 34, comma 2,
          della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa
          in materia di immigrazione e di asilo):
              «2.  Entro  quattro mesi dalla data della pubblicazione
          della  presente  legge nella Gazzetta Ufficiale si procede,
          con  regolamento  emanato  ai  sensi dell'art. 17, comma 1,
          della   legge   23 agosto   1988,   n.  400,  e  successive
          modificazioni,   alla   revisione   ed  integrazione  delle
          disposizioni regolamentari vigenti sull'immigrazione, sulla
          condizione   dello   straniero  e  sul  diritto  di  asilo,
          limitatamente alle seguenti finalita':
                a) razionalizzare  l'impiego  della  telematica nelle
          comunicazioni,    nelle    suddette    materie,    tra   le
          amministrazioni pubbliche;
                b) assicurare  la  massima  interconnessione  tra gli
          archivi   gia'   realizzati   al   riguardo  o  in  via  di
          realizzazione presso le amministrazioni pubbliche;
                c) promuovere   le   opportune   iniziative   per  la
          riorganizzazione degli archivi esistenti.».
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  8  del  decreto
          legislativo   28 agosto   1997,   n.  281  (Definizione  ed
          ampliamento  delle attribuzioni della Conferenza permanente
          per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le regioni e le province
          autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per le
          materie  ed  i  compiti  di interesse comune delle regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali):
              «Art.  8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
          Conferenza  unificata).  - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
          di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
          comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
          Stato-regioni.
              2.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli  affari  regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
          del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
          il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
          il  Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
          nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
          rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
          legge  8 giugno  1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
          invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
              3.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
              4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1 e'
          convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
          sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
          Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.».
          Note all'art. 1:
              - Il  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286, reca
          «testo  unico  delle disposizioni concernenti la disciplina
          dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
          1999,   n.   394,   reca:  «Regolamento  recante  norme  di
          attuazione  del  testo unico delle disposizioni concernenti
          la  disciplina  dell'immigrazione  e norme sulla condizione
          dello  straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto
          legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  15, legge 15 marzo
          1997,  n.  59  (Delega  al  Governo  per il conferimento di
          funzioni  e  compiti  alle  regioni  ed enti locali, per la
          riforma   della   pubblica   amministrazione   e   per   la
          semplificazione amministrativa):
              «Art.  15.  - 1. Al fine della realizzazione della rete
          unitaria  delle  pubbliche amministrazioni, l'Autorita' per
          l'informatica nella pubblica amministrazione e' incaricata,
          per   soddisfare  esigenze  di  coordinamento,  qualificata
          competenza  e  indipendenza  di giudizio, di stipulare, nel
          rispetto  delle  vigenti  norme  in  materia  di scelta del
          contraente,   uno   o   piu'  contratti-quadro  con  cui  i
          prestatori  dei  servizi  e  delle  forniture  relativi  al
          trasporto  dei  dati e all'interoperabilita' si impegnano a
          contrarre  con  le  singole amministrazioni alle condizioni
          ivi  stabilite. Le amministrazioni di cui all'art. 1, comma
          1,  del  decreto  legislativo  12 febbraio  1993, n. 39, in
          relazione  alle  proprie  esigenze, sono tenute a stipulare
          gli  atti esecutivi dei predetti contratti-quadro. Gli atti
          esecutivi  non  sono  soggetti al parere dell'Autorita' per
          l'informatica   nella   pubblica   amministrazione  e,  ove
          previsto,  del  Consiglio  di Stato. Le amministrazioni non
          ricomprese  tra  quelle  di  cui  all'art.  1, comma 1, del
          decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, hanno facolta'
          di stipulare gli atti esecutivi di cui al presente comma.
              2.  Gli  atti,  dati e documenti formati dalla pubblica
          amministrazione  e  dai privati con strumenti informatici o
          telematici,  i  contratti  stipulati  nelle medesime forme,
          nonche'  la loro archiviazione e trasmissione con strumenti
          informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di
          legge.  I  criteri  e  le  modalita'  di  applicazione  del
          presente    comma   sono   stabiliti,   per   la   pubblica
          amministrazione  e per i privati, con specifici regolamenti
          da  emanare  entro centottanta giorni dalla data di entrata
          in vigore della presente legge ai sensi dell'art. 17, comma
          2,  della  legge  23 agosto  1988,  n.  400. Gli schemi dei
          regolamenti  sono  trasmessi  alla Camera dei deputati e al
          Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle
          competenti Commissioni.».