LEGGE 30 luglio 2002, n. 189

Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo.

note: Entrata in vigore della legge: 10-9-2002 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/02/2005)
Testo in vigore dal: 13-10-2002
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 34
                     Norme transitorie e finali

  1.  Entro  sei  mesi  dalla data della pubblicazione della presente
legge nella Gazzetta Ufficiale si procede, ai sensi dell'articolo 17,
comma   1,   della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  e  successive
modificazioni,   all'emanazione   delle   norme   di   attuazione  ed
integrazione   della   presente  legge,  nonche'  alla  revisione  ed
armonizzazione delle disposizioni contenute nel regolamento di cui al
decreto  del  Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. Con
il  medesimo  regolamento sono definite le modalita' di funzionamento
dello  sportello  unico  per  l'immigrazione  previsto dalla presente
legge;  fino  alla data di entrata in vigore del predetto regolamento
le  funzioni  ((gia'  esercitate  in  materia  di  immigrazione dalle
direzioni provinciali del lavoro alla data di entrata in vigore della
presente   legge   continuano   ad   essere  svolte  dalle  direzioni
medesime.))
  2. Entro quattro mesi dalla data della pubblicazione della presente
legge nella Gazzetta Ufficiale si procede, con regolamento emanato ai
sensi  dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
e  successive  modificazioni,  alla  revisione  ed integrazione delle
disposizioni    regolamentari    vigenti   sull'immigrazione,   sulla
condizione dello straniero e sul diritto di asilo, limitatamente alle
seguenti finalita':
a) razionalizzare  l'impiego  della  telematica  nelle comunicazioni,
   nelle suddette materie, tra le amministrazioni pubbliche;
b) assicurare  la  massima  interconnessione  tra  gli  archivi  gia'
   realizzati  al  riguardo  o  in  via  di  realizzazione  presso le
   amministrazioni pubbliche;
c) promuovere  le  opportune iniziative per la riorganizzazione degli
   archivi esistenti.
  3.  Il  regolamento  previsto  dall'articolo  1-bis,  comma  3, del
decreto-legge   30   dicembre   1989,   n.   416,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio  1990,  n.  39, introdotto
dall'articolo  32, e' emanato entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore  della presente legge. Le disposizioni di cui agli articoli 31
e  32  si  applicano  a decorrere dalla data di entrata in vigore del
predetto  regolamento;  fino  a  tale  data  si applica la disciplina
anteriormente vigente.
  4.  Fino al completamento di un adeguato programma di realizzazione
di  una  rete  di  centri  di  permanenza  temporanea  e  assistenza,
accertato  con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Comitato
di  cui  al  comma  2  dell'articolo  2-bis del testo unico di cui al
decreto legislativo n. 286 del 1998, introdotto dall'articolo 2 della
presente  legge,  il sindaco, in particolari situazioni di emergenza,
puo'  disporre  l'alloggiamento,  nei  centri  di  accoglienza di cui
all'articolo  40 del citato testo unico di cui al decreto legislativo
n.  286  del  1998,  di  stranieri  non in regola con le disposizioni
sull'ingresso e sul soggiorno nel territorio dello Stato, fatte salve
le disposizioni sul loro allontanamento dal territorio medesimo.