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DECRETO-LEGGE 3 maggio 2004, n. 113

Disposizioni per assicurare la funzionalità dell'Agenzia europea per la sicurezza alimentare.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 6/5/2004.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 2 luglio 2004, n. 164 (in G.U. 03/07/2004, n.154).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/07/2004)
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Testo in vigore dal:  6-5-2004 al: 3-7-2004
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di realizzare taluni interventi straordinari all'interno del nodo urbano di Parma, città prescelta quale sede dell'Agenzia europea per la sicurezza alimentare;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 aprile 2004;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Per gli interventi straordinari volti all'adeguamento funzionale ed al miglioramento della sicurezza della città di Parma, scelta dall'Unione europea quale sede dell'Agenzia europea per la sicurezza alimentare, è autorizzato a favore del comune di Parma un limite di impegno quindicennale pari ad euro 6.450.000 a decorrere dall'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13 della legge 1° agosto 2002, n. 166, così come rifinanziata dall'articolo 4, comma 176, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
2. Il programma degli interventi da realizzare nell'ambito delle disponibilità autorizzate dal comma 1 è predisposto dal comune di Parma ed approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.