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DECRETO-LEGGE 3 maggio 2004, n. 113

Disposizioni per assicurare la funzionalità dell'Agenzia europea per la sicurezza alimentare.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 6/5/2004.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 2 luglio 2004, n. 164 (in G.U. 03/07/2004, n.154).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/07/2004)
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Testo in vigore dal: 6-5-2004
al: 3-7-2004
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti agli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di realizzare
taluni  interventi straordinari all'interno del nodo urbano di Parma,
citta'  prescelta  quale  sede  dell'Agenzia europea per la sicurezza
alimentare;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 aprile 2004;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  delle  infrastrutture  e  dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze;

                                Emana
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1

  1. Per gli interventi straordinari volti all'adeguamento funzionale
ed  al  miglioramento  della  sicurezza della citta' di Parma, scelta
dall'Unione  europea quale sede dell'Agenzia europea per la sicurezza
alimentare,  e' autorizzato a favore del comune di Parma un limite di
impegno  quindicennale  pari  ad euro 6.450.000 a decorrere dall'anno
2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione  di  spesa  di cui all'articolo 13 della legge 1°
agosto  2002,  n. 166, cosi' come rifinanziata dall'articolo 4, comma
176, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
  2.  Il  programma  degli interventi da realizzare nell'ambito delle
disponibilita'  autorizzate  dal comma 1 e' predisposto dal comune di
Parma  ed  approvato  con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei  trasporti,  sentito  il  Ministro dell'economia e delle finanze,
entro  sessanta  giorni  dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
  3.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.