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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 2004, n. 83

Regolamento concernente il reclutamento e il trasferimento ad altri ruoli del personale del gruppo sportivo dell'Arma dei carabinieri.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/4/2004 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  15-4-2004 al: 8-10-2010
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78, che, nel dettare disposizioni per l'Amministrazione della pubblica sicurezza e per alcune attività delle Forze di polizia e delle Forze armate, prevede che con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, siano determinate le modalità per il reclutamento e il trasferimento ad altri ruoli per sopravvenuta inidoneità alle specifiche mansioni del personale dei gruppi sportivi delle Forze di polizia e delle Forze armate;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni, in materia di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri;
Visto l'articolo 29 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, concernente la partecipazione dei militari di leva allo svolgimento di attività sportive;
Visto il decreto del Ministro della difesa 4 agosto 1988, n. 459, recante regolamento disciplinante l'attività sportiva dei militari di leva riconosciuti atleti di livello nazionale;
Visto l'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, e successive modifi-cazioni, che autorizza il personale dell'Arma dei carabinieri inquadrato nei gruppi sportivi o riconosciuto atleta di interesse nazionale a non presenziare alle attività di servizio, secondo determinate modalità;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 26 maggio 2003;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 2004;
Sulla proposta del Ministro della difesa;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Compiti del Centro sportivo carabinieri
1. Il Centro sportivo carabinieri, di seguito denominato: "Centro", cura il mantenimento e la promozione dell'attività agonistica dell'Arma dei carabinieri e persegue l'obiettivo di accrescere il prestigio dell'istituzione e sviluppare il patrimonio sportivo nazionale.
2. L'articolazione del Centro e l'impiego del personale sono disciplinati con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.