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MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

DECRETO 20 febbraio 2004, n. 74

Regolamento recante disposizioni in materia di accesso agli atti delle imprese di assicurazione in attuazione dell'articolo 3 della legge 5 marzo 2001, n. 57.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 7/4/2004 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/12/2008)
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Testo in vigore dal:  7-4-2004 al: 23-12-2008
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IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e in particolare l'articolo 17, comma 3;
Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modifiche;
Vista la legge 26 febbraio 1977, n. 39, e successive modifiche;
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche;
Vista la legge 5 marzo 2001, n. 57, e in particolare l'articolo 3;
Visto il parere del Garante per la protezione dei dati personali in data 13 agosto 2003;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 novembre 2003;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 18345 L3b/41 del 26 gennaio 2004;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 marzo 2001, n. 57, disciplina le modalità di esercizio del diritto di accesso agli atti a conclusione dei procedimenti di constatazione, valutazione e liquidazione dei danni, da parte dei contraenti dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti con le imprese di assicurazione esercenti tale ramo, nonché da parte degli assicurati e di coloro che sono stati danneggiati a seguito di un sinistro.
2. Salvo quanto disposto per l'accesso ai singoli dati personali dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il diritto di cui al comma 1 può essere esercitato dal contraente, dall'assicurato e dal danneggiato solo quando siano conclusi i procedimenti di cui al medesimo comma 1, e più precisamente:
a) dal momento in cui è comunicata al danneggiato la misura della somma offerta per il risarcimento;
b) ovvero dal momento in cui sono comunicati al danneggiato i motivi per i quali non si ritiene di fare offerta;
c) ovvero in caso di mancata offerta:
1) dopo trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se si tratta di danni a cose e se il modulo di denuncia è stato sottoscritto dai conducenti dei veicoli;
2) dopo sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se si tratta di danni a cose;
3) dopo novanta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se il sinistro ha causato lesioni personali o il decesso;
d) ovvero dopo centoventi giorni dalla data di accadimento del sinistro.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario), recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" è il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.".
- La legge 24 dicembre 1969, n. 990, recante "Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti", è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 gennaio 1970, n. 2.
- La legge 26 febbraio 1977, n. 39, recante "Modifica della disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti" di conversione del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857 (Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 1976, n. 345) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26 febbraio 1977, n. 54.
- La legge 12 agosto 1982, n. 576, recante "Riforma della vigilanza sulle assicurazioni", è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 1982, n. 229.
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.
- Il testo dell'art. 3 della legge 5 marzo 2001, n. 57, recante "Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 marzo 2001, n. 66, è il seguente:
"Art. 3 (Norme per il diritto di accesso agli atti delle imprese di assicurazioni). - Omissis.
2. Il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui al comma 3 dell'art. 12-ter della legge 24 dicembre 1969, n. 990, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.".
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, supplemento ordinario.

Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 3 della legge 5 marzo 2001, n. 57, vedasi le note alle premesse.
- Per il testo del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, vedasi le note alle premesse.