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DECRETO-LEGGE 22 marzo 2004, n. 72

Interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di ((opere dell'ingegno)), nonchè a sostegno delle attività cinematografiche e dello spettacolo.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24-3-2004.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2004, n. 128 (in G.U. 22/05/2004, n.119).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/01/2005)
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Testo in vigore dal: 2-4-2005
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni  per contrastare il fenomeno della diffusione telematica
abusiva di materiale audiovisivo, nonche' per il sostegno finanziario
e  lo  sviluppo  delle attivita' cinematografiche, dello spettacolo e
dello sport;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 12 marzo 2004;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per  i  beni  e  le  attivita' culturali, di concerto con i
Ministri  dell'economia  e  delle  finanze,  della  giustizia,  delle
comunicazioni e delle infrastrutture e dei trasporti;

                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1
                 Misure di contrasto alla diffusione
              telematica abusiva di opere dell'ingegno

  1.  ((COMMA  ABROGATO DAL D.L. 31 GENNAIO 2005, N. 7 CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 31 MARZO 2005, N. 43)).
  2.  Al comma 1 dell'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n.
633,  e  successive  modificazioni, le parole: "a fini di lucro" sono
sostituite dalle seguenti: "per trarne profitto".
  3.  Al comma 2 dell'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n.
633,  e  successive  modificazioni, dopo la lettera a) e' inserita la
seguente:
"a-bis) in violazione dell'articolo 16, per trarne profitto, comunica
al  pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante
connessioni  di  qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal
diritto d'autore, o parte di essa;".
  4.   II   Dipartimento   della  pubblica  sicurezza  del  Ministero
dell'interno  raccoglie  le  segnalazioni  di interesse in materia di
prevenzione e repressione delle violazioni di cui alla lettera a-bis)
del comma 2 dell'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633,
e   successive   modificazioni,   assicurando   il  raccordo  con  le
Amministrazioni interessate.
  5.   A  seguito  di  provvedimento  dell'autorita'  giudiziaria,  i
prestatori  di  servizi  della  societa' dell'informazione, di cui al
decreto  legislativo  9 aprile 2003, n. 70, comunicano alle autorita'
di    polizia    le    informazioni   in   proprio   possesso   utili
all'individuazione dei gestori dei siti e degli autori delle condotte
segnalate.
  6.  A  seguito  di provvedimento dell'autorita' giudiziaria, per le
violazioni  commesse per via telematica di cui al presente decreto, i
prestatori  di servizi della societa' dell'informazione, ad eccezione
dei fornitori di connettivita' alle reti, fatto salvo quanto previsto
agli  articoli 14, 15, 16 e 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003,
n.  70,  pongono  in  essere  tutte  le  misure  dirette  ad impedire
l'accesso  ai  contenuti  dei  siti  ovvero  a  rimuovere i contenuti
medesimi.
  7. La violazione degli obblighi di cui ai commi 5 e 6 e' punita con
una sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 euro a 250.000 euro.
Alle  violazioni  di cui al comma 1 si applicano le sanzioni previste
dall'articolo 21 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.
  8. All'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2003,
n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
   "d)   memorie   digitali   idonee  per  audio  e  video,  fisse  o
   trasferibili,  quali  flash  memory  e  cartucce per lettori MP3 e
   analoghi: 0,36 euro per ogni gigabyte";
b) dopo la lettera h) e' aggiunta la seguente:
   "h-bis)  apparecchi  esclusivamente destinati alla masterizzazione
   di supporti DVD e CD e software finalizzato alla masterizzazione:
   3 per cento dei relativi prezzi di listino al rivenditore".
  9.  All'articolo  71-septies  della legge 22 aprile 1941, n. 633, e
successive modificazioni, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
"3.  Il  compenso  e' dovuto da chi fabbrica o importa nel territorio
dello Stato allo scopo di trarne profitto gli apparecchi e i supporti
indicati  nel  comma  1.  I  predetti soggetti devono presentare alla
Societa'  italiana degli autori ed editori (SIAE), ogni tre mesi, una
dichiarazione  dalla  quale  risultino  le  cessioni  effettuate  e i
compensi  dovuti,  che  devono essere contestualmente corrisposti. In
caso  di  mancata  corresponsione  del  compenso,  e' responsabile in
solido  per  il  pagamento  il  distributore  degli  apparecchi o dei
supporti di registrazione.
4.  La  violazione  degli obblighi di cui al comma 3 e' punita con la
sanzione  amministrativa  pecuniaria  pari  al  doppio  del  compenso
dovuto,   nonche',  nei  casi  piu'  gravi  o  di  recidiva,  con  la
sospensione    della    licenza    o   autorizzazione   all'esercizio
dell'attivita'  commerciale  o  industriale  da quindici giorni a tre
mesi ovvero con la revoca della licenza o autorizzazione stessa.". ))