DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2003, n. 70

Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della societa' dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico.

Testo in vigore dal: 14-5-2003
                               Art. 14
(Responsabilita'   nell'attivita'   di   semplice  trasporto  -  Mere
                              conduit-)

   1.    Nella    prestazione   di   un   servizio   della   societa'
dell'informazione   consistente  nel  trasmettere,  su  una  rete  di
comunicazione,  informazioni fornite da un destinatario del servizio,
o  nel  fornire  un accesso alla rete di comunicazione, il prestatore
non e' responsabile delle informazioni trasmesse a condizione che:
a) non dia origine alla trasmissione;
b) non selezioni il destinatario della trasmissione;
c) non selezioni ne' modifichi le informazioni trasmesse.

   2.  Le  attivita' di trasmissione e di fornitura di accesso di cui
al  comma  1  includono  la  memorizzazione  automatica, intermedia e
transitoria  delle  informazioni  trasmesse,  a condizione che questa
serva solo alla trasmissione sulla rete di comunicazione e che la sua
durata non ecceda il tempo ragionevolmente necessario a tale scopo.
   3.   L'autorita'   giudiziaria  o  quella  amministrativa,  avente
funzioni  di  vigilanza, puo' esigere, anche in via d'urgenza, che il
prestatore,  nell'esercizio  delle  attivita'  di  cui  al  comma  2,
impedisca o ponga fine alle violazioni commesse.