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MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 24 dicembre 2003, n. 399

Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti libero-professionali tra il Ministero della salute ed i medici generici fiduciari dell'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, triennio 1998-2000.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/3/2004
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vigente al 29/04/2024
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Testo in vigore dal: 26-3-2004
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n.
620,  recante  norme  sulla  disciplina  dell'assistenza sanitaria al
personale   navigante,  marittimo  e  dell'aviazione  civile,  ed  in
particolare  gli  articoli 6  e  12  concernenti  l'esercizio di tale
attivita' tramite rapporti convenzionali;
  Visto  l'articolo  18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre
1992,   n.   502,  cosi'  come  modificato  dal  decreto  legislativo
7 dicembre  1993,  n.  517, il quale stabilisce che i rapporti con il
personale  sanitario  per  l'assistenza  sanitaria e medico-legale al
personale navigante sono disciplinati con regolamento ministeriale in
conformita',  per  la  parte  compatibile,  alle  disposizioni di cui
all'articolo 8;
  Visto  il  decreto  ministeriale 22 febbraio 1984, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n. 77 del 17 marzo 1984, con il quale sono stati
fissati  i  livelli  delle  prestazioni sanitarie e delle prestazioni
economiche accessorie a quelle di malattia assicurate al personale di
cui sopra;
  Visti  i  decreti  ministeriali  del 5 febbraio 1985, del 22 giugno
1987,  n. 575, del 31 dicembre 1992, n. 583, e del 29 maggio 1998, n.
226,  pubblicati, rispettivamente, nelle Gazzette Ufficiali n. 97 del
24 aprile   1985,  n.  42,  del  20 febbraio  1988,  nel  supplemento
ordinario n. 46 alla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 18 marzo 1994 e nel
supplemento  ordinario  n.  121/L  alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del
14 luglio  1998,  con  i  quali  e'  stata  emanata la disciplina dei
rapporti  libero-professionali  tra  il  Ministero della sanita' ed i
medici  generici  fiduciari  incaricati  dell'assistenza  sanitaria e
medico-legale  al predetto personale navigante, avente validita' fino
al 31 dicembre 1997;
  Atteso  che  la  disciplina  dei  suindicati rapporti, in relazione
anche   ai   compiti   svolti   dai  predetti  medici  fiduciari,  e'
necessariamente  correlata,  per  la parte compatibile, agli istituti
normativi  ed economici di cui all'accordo collettivo nazionale per i
medici  di medicina generale a rapporto convenzionale con il Servizio
sanitario nazionale;
  Considerato   che  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
28 luglio  2000, n. 270, e' stato reso esecutivo l'accordo collettivo
nazionale  per  la  regolamentazione  dei  rapporti  con  i medici di
medicina  generale  a  rapporto  convenzionale  con le aziende unita'
sanitarie locali per il triennio 1° gennaio 1998 - 31 dicembre 2000;
  Ritenuto,  pertanto,  di  adeguare,  per  la  parte compatibile, la
disciplina  di cui ai sopracitati decreti ministeriali del 5 febbraio
1985,  22 giugno  1987, n. 575, 31 dicembre 1992, n. 583, e 29 maggio
1998,  n. 226, tuttora applicata in regime di prorogatio, al predetto
accordo  collettivo  nazionale di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 luglio 2000, n. 270;
  Considerato  che  in  data  18 febbraio  2003  e'  stata  raggiunta
un'intesa    con    le    organizzazioni    sindacali    maggiormente
rappresentative  in  campo  nazionale  riguardo  alla  disciplina dei
rapporti  tra il Ministero della salute ed i medici fiduciari, per il
periodo  1° gennaio  1998 - 31 dicembre 2000, ai fini dell'erogazione
dell'assistenza  sanitaria  e  medico  legale al personale navigante,
marittimo e dell'aviazione civile;
  Ritenuto  di  disciplinare i suddetti rapporti libero-professionali
per il triennio 1998-2000 in conformita' alla predetta intesa;
  Considerato  che  l'applicazione  della  suindicata  disciplina  ai
rapporti  convenzionali relativi agli anni 1998, 1999 e 2000 comporta
un presumibile maggior onere complessivo di euro 358.000,00;
  Vista la legge 12 giugno 1990, n. 146, recante norme sull'esercizio
del  diritto  di  sciopero  nei  servizi  pubblici essenziali e sulla
salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n.
129,  con  il  quale e' stato emanato il Regolamento recante norme di
organizzazione del Ministero della salute;
  Visto  il  decreto ministeriale 12 settembre 2003 che ha attribuito
alla  Direzione  generale  delle  risorse  umane  e delle professioni
sanitarie   la  competenza  in  materia  di  assistenza  sanitaria  e
medico-legale  al  personale  navigante,  marittimo  e dell'aviazione
civile;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  Consiglio  di  Stato,  sezione  consultiva  per gli atti
normativi,  il  quale  ha espresso parere favorevole con osservazioni
nell'adunanza del 25 luglio 2003;
  Ritenuto  di  recepire  le  osservazioni formulate dal Consiglio di
Stato nel predetto parere;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma  dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
cosi'  come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con
nota n. 20899 in data 28 novembre 2003;

                             A d o t t a

                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.
  1.   E'  reso  esecutivo  l'accordo  collettivo  nazionale  per  la
disciplina  dei  rapporti libero-professionali tra il Ministero della
salute  ed  i  medici  generici  fiduciari incaricati dell'assistenza
sanitaria   e  medico-legale  al  personale  navigante,  marittimo  e
dell'aviazione  civile,  per  il  triennio 1998-2000, sottoscritto ai
sensi  dell'articolo  6  del  decreto del Presidente della Repubblica
31 luglio  1980,  n.  620,  dell'articolo  48 della legge 23 dicembre
1978,  n.  833,  e dell'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo
30 dicembre   1992,   n.  502,  cosi'  come  modificato  dal  decreto
legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, riportato nel testo allegato.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Roma, 24 dicembre 2003
                                                 Il Ministro: Sirchia

Visto, il Guardasigilli: Castelli
  Registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 2004
  Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 224
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
              -   La  legge  23  dicembre.  1978,  n.  833,  concerne
          «Istituzione del Servizio sanitario nazionale».
              -  Si  trascrive  il  testo  degli  articoli 6 e 12 del
          decreto  del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n.
          620,  con il quale e' stato previsto che il Ministero della
          Sanita'  puo'  avvalersi del personale sanitario a rapporto
          convenzionale:
              «Art.  6  (Assistenza  nel  territorio  italiano). - Le
          unita'  sanitarie locali provvedono ad erogare al personale
          navigante, escluso quello di cui al secondo comma dell'art.
          3,  ed  ai  loro  familiari  aventi  diritto le prestazioni
          sanitarie  di competenza nel rispetto dei livelli stabiliti
          ai sensi dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
              Il  personale  ha  diritto  di  accedere  ai  presidi e
          servizi  di assistenza di qualsiasi unita' sanitaria locale
          nel cui territorio si trovi per ragioni di servizi.
              Gli  uffici di sanita' marittima ed aerea del Ministero
          della sanita' provvedono:
                a) alle  visite  di  prima iscrizione nelle matricole
          della  gente di mare e dell'aria, avvalendosi dell'Istituto
          di   medicina  legale  dell'aeronautica  militare  per  gli
          accertamenti a carico degli aeronaviganti;
                b) alle  visite  preventive di imbarco ed alle visite
          periodiche   di  idoneita'  del  personale  previste  dalla
          vigente  normativa  sulla  navigazione  marittima ed aerea,
          nonche'  alle eventuali indagini sanitarie necessarie fermo
          restando quanto indicato al punto a) per gli aeronaviganti;
                c)  alle  visite di controllo dei familiari imbarcati
          in base a contratto di cui all'art. 9.
              Gli    uffici   svolgono   direttamente   le   funzioni
          medico-legali   ed   assicurano  l'erogazione  delle  altre
          prestazioni  sanitarie  avvalendosi sulla base di direttive
          ministeriali,  emanate  sentito il comitato di cui all'art.
          11,  anche dei presidi e dei servizi delle unita' sanitarie
          locali  e  dei presidi e dei servizi multizonali competenti
          per  territorio, nonche', ove occorra e in base ad apposite
          convenzioni,   di   strutture  pubbliche  o  private  e  di
          personale sanitario a rapporto convenzionale.
              Gli  uffici  provvedono  altresi'  agli  interventi  di
          igiene e profilassi di propria competenza e collaborano con
          gli  organi  competenti  in  materia  di  prevenzione delle
          malattie  e  degli infortuni professionali negli impianti a
          terra ed a bordo dei natanti e degli aeromobili italiani e,
          compatibilinente   con   le   norme  internazionali,  negli
          impianti  e sui mezzi delle imprese straniere che impiegano
          personale italiano.
              Il  Ministro  della  sanita'  con  proprio  decreto, di
          concerto con i Ministri del tesoro, della marina mercantile
          e  dei trasporti, sentito il Consiglio sanitario nazionale,
          disciplina   i   rapporti   finanziari   conseguenti   alle
          prestazioni sanitarie erogate dalle USL.
              Il  Ministero  della  sanita'  coordina l'attivita' dei
          servizi,  di  intesa,  per  quanto occorra, con i ministeri
          della marina mercantile, dei trasporti, degli affari esteri
          e della difesa, nonche' con le regioni nel cui territorio i
          servizi  stessi  hanno sede. Entro la scadenza indicata nel
          terzo  comma  dell'art. 53 della legge 23 dicembre 1978, n.
          833,  il  Ministro  della sanita', di intesa con i Ministri
          della  marina  mercantile  e  dei  trasporti  e  sentito il
          comitato  di  rappresentanza  degli  assistiti previsto dal
          successivo  art. 11, verifica la situazione dell'assistenza
          al  personale  navigante,  al fine di formulare, in sede di
          piano  sanitario  nazionale,  opportune  proposte in ordine
          agli  uffici,  alla  delimitazione  delle circoscrizioni ed
          alla dotazione di mezzi e di personale.
              Con   la  procedura  di  cui  all'art.  5  della  legge
          23 dicembre 1978, n. 833, sono emanati gli indirizzi per la
          disciplina  dei rapporti fra gli uffici sanitari di porto e
          aeroporto  e  le  unita'  sanitarie  locali, competenti per
          territorio, e per la definizione di modalita' di erogazione
          delle prestazioni atte a garantire, in considerazione della
          particolare  condizione  dei  lavoratori  interessati,  una
          assistenza efficace e tempestiva.».
              «Art.  12  (Attribuzione dei beni e del personale delle
          soppresse  gestioni  sanitarie  delle casse marittime). - I
          beni mobili ed immobili e le attrezzature appartenenti alle
          soppresse   gestioni   sanitarie   delle   casse  marittime
          necessari  per  i servizi sanitari di cui al terzo e quarto
          comma  dell'art.  6, sono trasferiti dal l° gennaio 1981 al
          patrimonio  dello  Stato,  con vincolo di destinazione agli
          uffici  sanitari  di  porto ed aereoporto, mediante decreto
          del  Ministro  del tesoro, di concerto con i Ministri della
          sanita'  e  delle  finanze.  I restanti beni e attrezzature
          sono  trasferiti  con  lo  stesso decreto al patrimonio del
          comune  in  cui  sono collocati con vincolo di destinazione
          alle unita' sanitarie locali.
              Entro  la  data  di  cui  al  primo  comma i commissari
          liquidatori  delle soppresse gestioni sanitarie delle casse
          marittime dispongono, sulla base di contingenti determinati
          dal  Ministero della sanita' d'intesa con le organizzazioni
          sindacali  maggiormente rappresentative in campo nazionale,
          l'assegnazione  del  personale  amministrativo  e sanitario
          delle   gestioni  stesse  presso  gli  uffici  portuali  ed
          aeroportuali del Ministero della sanita' o presso le unita'
          sanitarie locali.
              Ai  fini  dell'inquadramento del personale assegnato al
          Ministero  della sanita' si applicano le norme dell'art. 24
          del  decreto-legge  30 dicembre  1969,  n.  663, convertito
          nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.
              Con  decorrenza  dal 1° gennaio 1981 i vigenti rapporti
          convenzionali  tra  le  soppresse  gestioni sanitarie delle
          casse  marittime  e  i  medici  fiduciari  generici, medici
          ambulatoriali   generici  e  specialisti  nonche'  con  gli
          specialisti   convenzionati   esterni  sono  trasferiti  al
          Ministero  della  sanita'  o  alle  unita' sanitarie locali
          competenti  per  territorio  in  relazione  alle rispettive
          esigenze  di  erogazione delle prestazioni disciplinate dal
          presente decreto.».
              -  Si trascrive il testo aggiornato dell'art. 18, comma
          7  del  decreto  legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come
          modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, 517:
              «7.  Restano  salve  le  norme previste dai decreti del
          Presidente  della Repubblica 31 luglio 1980, n. 616, n. 618
          e  n. 620, con gli adattamenti derivanti dalle disposizioni
          del   presente  decreto  da  effettuarsi  con  decreto  del
          Ministro  della  sanita'  di  concerto  con il Ministro del
          tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo Stato, le regioni e le province autonome. I rapporti con
          il   personale  sanitario  per  l'assistenza  al  personale
          navigante sono disciplinati con regolamento ministeriale in
          conformita', per la parte compatibile, alle disposizioni di
          cui  all'art. 8. A decorrere dal 1° gennaio 1995 le entrate
          e le spese per l'assistenza sanitaria all'estero in base ai
          regolamenti  della  Comunita'  europea  e  alle convenzioni
          bilaterali  di  sicurezza sociale sono imputate, tramite le
          regioni,  ai  bilanci  delle  unita'  sanitarie  locali  di
          residenza  degli  assistiti. I relativi rapporti finanziari
          sono  definiti  in sede di ripartizione del fondo sanitario
          nazionale.».
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio,
          n.   270,   reca:  «Accordo  collettivo  nazionale  per  la
          disciplina  dei rapporti con i medici di medicina generale,
          ai  sensi  dell'art.  8 del decreto legislativo n. 502/1992
          come  modificato  dai  decreti legislativi n. 517/1993 e n.
          229/1999, sottoscritto il 9 marzo 2000».
              -  Si  trascrive  il testo dell'art. 17, comma 3, della
          legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri):
              «3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
          Note all'art. 1:
              -  Per  il testo dell'art. 6 del decreto del Presidente
          della   Repubblica   n.  620/1980,  vedi  nelle  note  alle
          premesse.
              - Il testo dell'art. 48 della legge n. 833/1978, reca:
              «Art.   48  (Personale  a  rapporto  convenzionale).  -
          L'uniformita'  del  trattamento  economico  e normativo del
          personale  sanitario  a rapporto convenzionale e' garantita
          sull'intero  territorio  nazionale  da  convenzioni, aventi
          durata   triennale,   del   tutto   conformi  agli  accordi
          collettivi nazionali stipulati tra il Governo, le regioni e
          l'Associazione  nazionale  dei  comuni italiani (ANCI) e le
          organizzazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative in
          campo  nazionale  di ciascuna categoria. La delegazione del
          Governo,  delle  regioni  e  dell'ANCI per la stipula degli
          accordi   anzidetti   e'  costituita  rispettivamente:  dai
          Ministri  della  sanita',  del  lavoro  e  della previdenza
          sociale  e  del  tesoro; da cinque rappresentanti designati
          dalle  regioni  attraverso la commissione interregionale di
          cui  all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281; da sei
          rappresentanti designati dall'ANCI.
              L'accordo  nazionale di cui al comma precedente e' reso
          esecutivo  con  decreto del Presidente della Repubblica, su
          proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri. I
          competenti organi locali adottano entro trenta giorni dalla
          pubblicazione  del  suddetto  decreto  i necessari e dovuti
          atti deliberativi.
              Gli  accordi collettivi nazionali di cui al primo comma
          devono prevedere:
                1)  il  rapporto  ottimale  medico-assistibili per la
          medicina  generale e quella pediatrica di libera scelta, al
          fine  di  determinare  il  numero dei medici generici e dei
          pediatri  che hanno diritto di essere convenzionati di ogni
          unita'  sanitaria  locale, fatto salvo il diritto di libera
          scelta del medico per ogni cittadino;
                2) l'istituzione e i criteri di formazione di elenchi
          unici  per  i  medici  generici,  per  i  pediatri, per gli
          specialisti,  convenzionati esterni e per gli specialisti e
          generici ambulatoriali;
                3)  l'accesso  alla convenzione, che e' consentito ai
          medici   con  rapporto  di  impiego  continuativo  a  tempo
          definito;
                4)  la  disciplina  delle  incompatibilita'  e  delle
          limitazioni  del  rapporto  convenzionale rispetto ad altre
          attivita'   mediche,   al  fine  di  favorire  la  migliore
          distribuzione  del  lavoro medico e la qualificazione delle
          prestazioni;
                5)  il  numero  massimo  degli  assistiti per ciascun
          medico  generico  e  pediatra  di  libera scelta a ciclo di
          fiducia  ed il massimo delle ore per i medici ambulatoriali
          specialisti e generici, da determinare in rapporto ad altri
          impegni  di  lavoro  compatibili; la regolamentazione degli
          obblighi  che  derivano  al medico in dipendenza del numero
          degli  assistiti o delle ore; il divieto di esercizio della
          libera  professione nei confronti dei propri convenzionati;
          le  attivita'  libero-professionali  incompatibili  con gli
          impegni  assunti  nella  convenzione.  Eventuali deroghe in
          aumento  al  numero  massimo degli assistiti e delle ore di
          servizio   ambulatoriale  potranno  essere  autorizzate  in
          relazione  a  particolari  situazioni locali e per un tempo
          determinato  dalle  regioni,  previa  domanda motivata alla
          unita' sanitaria locale;
                6)   l'incompatibilita'   con   qualsiasi   forma  di
          cointeressenza diretta o indiretta e con qualsiasi rapporto
          di   interesse   con  case  di  cura  private  e  industrie
          farmaceutiche.  Per  quanto  invece  attiene al rapporto di
          lavoro  si applicano le norme previste dal precedente punto
          4);
                7)  la  differenziazione  del trattamento economico a
          seconda  della  quantita' e qualita' del lavoro prestato in
          relazione   alle  funzioni  esercitate  nei  settori  della
          prevenzione,  cura  e riabilitazione. Saranno fissate a tal
          fine  tariffe  socio-sanitarie  costituite,  per  i  medici
          generici  e per i pediatri di libera scelta, da un compenso
          globale  annuo  per  assistito;  e,  per  gli specialisti e
          generici  ambulatoriali,  da  distinti compensi commisurati
          alle  ore di lavoro prestato negli ambulatori pubblici e al
          tipo  e  numero  delle  prestazioni  effettuate  presso gli
          ambulatori  convenzionati esterni. Per i pediatri di libera
          scelta     potranno    essere    previste    nell'interesse
          dell'assistenza forme integrative di remunerazione;
                8)  le  forme  di controllo sull'attivita' dei medici
          convenzionati,  nonche'  le  ipotesi di infrazione da parte
          dei  medici  degli obblighi derivanti dalla convenzione, le
          conseguenti  sanzioni, compresa la risoluzione del rapporto
          convenzionale  e  il  procedimento per la loro irrogazione,
          salvaguardando   il  principio  della  contestazione  degli
          addebiti   e   fissando   la  composizione  di  commissioni
          paritetiche di disciplina;
                9)  le  forme  di incentivazione in favore dei medici
          convenzionati  residenti in zone particolarmente disagiate,
          anche  allo  scopo di realizzare una migliore distribuzione
          territoriale dei medici;
                10)   le  modalita'  per  assicurare  l'aggiornamento
          obbligatorio professionale dei medici convenzionati;
                11)   le  modalita'  per  assicurare  la  continuita'
          dell'assistenza  anche  in assenza o impedimento del medico
          tenuto alla prestazione;
                12)  le  forme  di  collaborazione  fra  i medici, il
          lavoro   medico  di  gruppo  e  integrato  nelle  strutture
          sanitarie  e  la  partecipazione  dei medici a programmi di
          prevenzione e di educazione sanitaria;
                13) la collaborazione dei medici per la parte di loro
          competenza,   alla   compilazione   di   libretti  sanitari
          personali di rischio.
              I  criteri  di  cui  al  comma  precedente,  in  quanto
          applicabili,  si  estendono  alle  convenzioni con le altre
          categorie   non  mediche  di  operatori  professionali,  da
          stipularsi con le modalita' di cui al primo e secondo comma
          del presente articolo.
              Gli  stessi  criteri,  per  la  parte  compatibile,  si
          estendono, altresi', ai sanitari che erogano le prestazioni
          specialistiche e di riabilitazione in ambulatori dipendenti
          da enti o istituti privati convenzionati con la regione.
              Le   disposizioni   di  cui  al  presente  articolo  si
          applicano  anche  alle  convenzioni  da  stipulare da parte
          delle  unita' sanitarie locali con tutte le farmacie di cui
          all'art. 28.
              E'   nullo   qualsiasi  atto,  anche  avente  carattere
          integrativo,  stipulato  con organizzazioni professionali o
          sindacali  per  la  disciplina  dei rapporti convenzionali.
          Resta  la  facolta'  degli  organi di gestione delle unita'
          sanitarie   locali  di  stipulare  convenzioni  con  ordini
          religiosi  per  l'espletamento  di servizi nelle rispettive
          strutture.
              E'  altresi'  nulla  qualsiasi  convenzione con singoli
          appartenenti  alle  categorie  di cui al presente articolo.
          Gli  atti  adottati  in  contrasto  con  la  presente norma
          comportano     la     responsabilita'    personale    degli
          amministratori.
              Le   federazioni  degli  ordini  nazionali,  nonche'  i
          collegi  professionali,  nel  corso delle trattative per la
          stipula  degli  accordi nazionali collettivi riguardanti le
          rispettive  categorie,  partecipano  in  modo  consultivo e
          limitatamente agli aspetti di carattere deontologico e agli
          adempimenti  che saranno ad essi affidati dalle convenzioni
          uniche.
              Gli  ordini  e collegi professionali sono tenuti a dare
          esecuzione  ai  compiti che saranno ad essi demandati dalle
          convenzioni  uniche.  Sono altresi' tenuti a valutare sotto
          il profilo deontologico i comportamenti degli iscritti agli
          albi  professionali  che  si  siano  resi inadempienti agli
          obblighi  convenzionali,  indipendentemente  dalle sanzioni
          applicabili a norma di convenzione.
              In caso di grave inosservanza delle disposizioni di cui
          al  comma  precedente,  la  regione  interessata provvede a
          farne   denuncia  al  Ministro  della  sanita'  e  a  darne
          informazione contemporaneamente alla competente federazione
          nazionale  dell'ordine.  Il Ministro della sanita', sentita
          la   suddetta  federazione,  provvede  alla  nomina  di  un
          commissario,    scelto    tra    gli   iscritti   nell'albo
          professionale della provincia, per il compimento degli atti
          di cui l'ordine provinciale non ha dato corso.
              Sino a quando non sara' riordinato con legge il sistema
          previdenziale  relativo  alle  categorie  professionistiche
          convenzionate,  le  convenzioni di cui al presente articolo
          prevedono  la  determinazione  della  misura dei contributi
          previdenziali  e  le modalita' del loro versamento a favore
          dei  fondi di previdenza di cui al decreto del Ministro del
          lavoro  e della previdenza sociale in data 15 ottobre 1976,
          pubblicato  nel  supplemento alla Gazzetta Ufficiale n. 289
          del 28 ottobre 1976.».
              -  Per  il  testo  dell'art.  8,  comma  7  del decreto
          legislativo  n. 502/1992, cosi' come modificato dal decreto
          legislativo  7 dicembre  1997,  n. 517, vedi alle note alle
          premesse.