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DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42

Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

note: Entrata in vigore del decreto: 01-05-2004.
Il presente Decreto Legislativo è stato erroneamente pubblicato in Gazzetta Ufficiale con numero di inserzione in Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana "41".
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/10/2023)
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Testo in vigore dal: 1-5-2004
al: 23-4-2008
aggiornamenti all'articolo
                             Articolo 1 
                              Principi 
 
   1. In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, la Repubblica
tutela e  valorizza  il  patrimonio  culturale  in  coerenza  con  le
attribuzioni di cui all'articolo 117 della Costituzione e secondo  le
disposizioni del presente codice. 
   2.  La  tutela  e  la  valorizzazione  del  patrimonio   culturale
concorrono a preservare la memoria della comunita'  nazionale  e  del
suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura. 
   3. Lo Stato, le regioni, le citta' metropolitane, le province e  i
comuni  assicurano  e  sostengono  la  conservazione  del  patrimonio
culturale e ne favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione. 
   4. Gli altri  soggetti  pubblici,  nello  svolgimento  della  loro
attivita', assicurano la conservazione e la  pubblica  fruizione  del
loro patrimonio culturale. 
   5.  I  privati  proprietari,  possessori  o  detentori   di   beni
appartenenti al patrimonio culturale  sono  tenuti  a  garantirne  la
conservazione. 
   6. Le attivita' concernenti la conservazione, la  fruizione  e  la
valorizzazione del patrimonio culturale indicate ai commi 3,  4  e  5
sono svolte in conformita' alla normativa di tutela. 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente   per  materia  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
          lettura  delle  disposizioni di legge alle quali e' operato
          il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note alle premesse:
              -  Gli  articoli 76,  87,  117 e 118 della Costituzione
          della   Repubblica   italiana,   pubblicata   nell'Edizione
          straordinaria  della  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica
          italiana n. 298 del 27 dicembre 1947, come modificata dalla
          legge  costituzionale  18 ottobre  2001,  n.  3, pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  248  del  24 ottobre  2001,
          dispongono:
              "Art.  76. - L'esercizio della funzione legislativa non
          puo'  essere  delegato al Governo se non con determinazione
          di  principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per tempo
          limitato e per oggetti definiti.
              Art.  87.  -  Il Presidente della Repubblica e' il capo
          dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
              Puo' inviare messaggi alle Camere.
              Indice  le  elezioni  delle  nuove Camere e ne fissa la
          prima riunione.
              Autorizza  la  presentazione alle Camere dei disegni di
          legge di iniziativa del Governo.
              Promulga  le  leggi ed emana i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              Indice  il  referendum popolare nei casi previsti dalla
          Costituzione.
              Nomina,  nei  casi  indicati  dalla legge, i funzionari
          dello Stato.
              Accredita   e   riceve  i  rappresentanti  diplomatici,
          ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
          l'autorizzazione delle Camere.
              Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
          supremo  di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
          stato di guerra deliberato dalle Camere.
              Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
              Puo' concedere grazia e commutare le pene.
              Conferisce le onorificenze della Repubblica.
              Art. 117. - La potesta' legislativa e' esercitata dallo
          Stato  e  dalle  Regioni  nel  rispetto della Costituzione,
          nonche'  dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario
          e dagli obblighi internazionali.
              Lo  Stato  ha  legislazione  esclusiva  nelle  seguenti
          materie:
                a) politica  estera  e  rapporti internazionali dello
          Stato;  rapporti  dello Stato con l'Unione europea; diritto
          di  asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
          appartenenti all'Unione europea;
                b) immigrazione;
                c) rapporti   tra  la  Repubblica  e  le  confessioni
          religiose;
                d) difesa  e  Forze  armate;  sicurezza  dello Stato;
          armi, munizioni ed esplosivi;
                e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
          tutela   della   concorrenza;  sistema  valutario;  sistema
          tributario  e  contabile  dello  Stato;  perequazione delle
          risorse finanziarie;
                f) organi  dello  Stato  e relative leggi elettorali;
          referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
                g) ordinamento  e organizzazione amministrativa dello
          Stato e degli enti pubblici nazionali;
                h) ordine  pubblico  e sicurezza, ad esclusione della
          polizia amministrativa locale;
                i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
                l) giurisdizione  e  norme  processuali;  ordinamento
          civile e penale; giustizia amministrativa;
                m) determinazione   dei   livelli   essenziali  delle
          prestazioni  concernenti  i  diritti  civili  e sociali che
          devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
                n) norme generali sull'istruzione;
                o) previdenza sociale;
                p) legislazione   elettorale,  organi  di  governo  e
          funzioni   fondamentali   di  comuni,  provinice  e  citta'
          metropolitane;
                q) dogane,   protezione   dei   confini  nazionali  e
          profilassi internazionale;
                r) pesi,   misure   e   determinazione   del   tempo;
          coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
          dell'amministrazione  statale,  regionale  e  locale; opere
          dell'ingegno;
                s) tutela  dell'ambiente,  dell'ecosistema e dei beni
          culturali.
              Sono   materie   di   legislazione  concorrente  quelle
          relative  a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
          delle  regioni;  commercio con l'estero; tutela e sicurezza
          del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
          scolastiche  e  con  esclusione  della  istruzione  e della
          formazione  professionale; professioni; ricerca scientifica
          e  tecnologica  e  sostegno  all'innovazione  per i settori
          produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
          sportivo;  protezione civile; governo del territorio; porti
          e   aeroporti   civili;  grandi  reti  di  trasporto  e  di
          navigazione;  ordinamento  della comunicazione; produzione,
          trasporto    e    distribuzione   nazionale   dell'energia;
          previdenza  complementare e integrativa; armonizzazione dei
          bilanci  pubblici  e coordinamento della finanza pubblica e
          del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
          ambientali  e  promozione  e  organizzazione  di  attivita'
          culturali;  casse  di  risparmio,  casse rurali, aziende di
          credito  a carattere regionale; enti di credito fondiario e
          agrar   io   a   carattere   regionale.  Nelle  materie  di
          legislazione  concorrente  spetta  alle regioni la potesta'
          legislativa,  salvo  che per la determinazione dei principi
          fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
              Spetta   alle   regioni   la  potesta'  legislativa  in
          riferimento  ad  ogni  materia  non espressamente riservata
          alla legislazione dello Stato.
              Le  regioni  e  le  provinice  autonome  di Trento e di
          Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
          decisioni  dirette  alla  formazione  degli  atti normativi
          comunitari  e  provvedono  all'attuazione  e all'esecuzione
          degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
          europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
          legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
          del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
              La  potesta'  regolamentare  spetta  allo  Stato  nelle
          materie   di  legislazione  esclusiva,  salva  delega  alle
          regioni.  La  potesta' regolamentare spetta alle regioni in
          ogni  altra  materia.  I  comuni,  le  province e le citta'
          metropolitane  hanno  potesta' regolamentare in ordine alla
          disciplina  dell'organizzazione  e  dello svolgimento delle
          funzioni loro attribuite.
              Le   leggi   regionali   rimuovono  ogni  ostacolo  che
          impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
          vita  sociale,  culturale  ed  economica  e  promuovono  la
          parita'   di  accesso  tra  donne  e  uomini  alle  cariche
          elettive.
              La legge regionale ratifica le intese della regione con
          altre  regioni  per  il  migliore  esercizio  delle proprie
          funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
              Nelle   materie  di  sua  competenza  la  regione  puo'
          concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
          interni   ad   altro   Stato,  nei  casi  e  con  le  forme
          disciplinati da leggi dello Stato.
              Art.  118. - Le funzioni amministrative sono attribuite
          ai  comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario,
          siano  conferite a provinice, citta' metropolitane, regioni
          e   Stato,  sulla  base  dei  principi  di  sussidiarieta',
          differenziazione ed adeguatezza.
              I  comuni,  le  province e le citta' metropolitane sono
          titolari  di  funzioni  amministrative  proprie e di quelle
          conferite   con  legge  statale  o  regionale,  secondo  le
          rispettive competenze.
              La  legge statale disciplina forme di coordinamento fra
          Stato  e  regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h)
          del secondo comma dell'art. 117, e disciplina inoltre forme
          di  intesa  e  coordinamento nella materia della tutela dei
          beni culturali.
              Stato, regioni, citta' metropolitane, province e comuni
          favoriscono  l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e
          associati,  per  lo  svolgimento  di attivita' di interesse
          generale, sulla base del principio di sussidiarieta".
              - L'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante
          la  "Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento
          della  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri", pubblicata
          nel  supplemento  ordinario  alla Gazzetta Ufficiale n. 214
          del 12 settembre 1988, dispone:
              "Art.   14   (Decreti  legislativi).  -  1.  I  decreti
          legislativi  adottati  dal  Governo  ai  sensi dell'art. 76
          della   Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente  della
          Repubblica  con la denominazione di "decreto legislativo" e
          con   l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge  di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione.
              2.  L'emanazione  del decreto legislativo deve avvenire
          entro  il  termine  fissato  dalla legge di delegazione; il
          testo  del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo e'
          trasmesso   al   Presidente   della   Repubblica,   per  la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
              3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita'  di  oggetti  distinti  suscettibili di separata
          disciplina,  il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
          successivi  per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti. In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione,  il  Governo  informa periodicamente le Camere
          sui  criteri  che  segue nell'organizzazione dell'esercizio
          della delega.
              4.  In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto per
          l'esercizio  della  delega ecceda i due anni, il Governo e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti  delegati.  Il parere e' espresso dalle Commissioni
          permanenti  delle  due  Camere competenti per materia entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni  non  ritenute  corrispondenti  alle direttive
          della  legge  di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
          successivi,  esaminato  il  parere, ritrasmette, con le sue
          osservazioni  e  con  eventuali modificazioni, i testi alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni".
              -  Il  decreto  legislativo  20 ottobre  1998,  n. 368,
          recante:  "Istituzione  del  Ministero  per  i  beni  e  le
          attivita'  culturali,  a  norma  dell'art.  11  della legge
          15 marzo   1997,  n.  59",  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.
              -  Il  decreto  legislativo  29 ottobre  1999,  n. 490,
          recante  "testo  unico  delle  disposizioni  legislative in
          materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1
          della  legge  8 ottobre  1997,  n.  352", e' pubblicato nel
          supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 302 del
          27 dicembre 1999.
              - L'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, recante:
          "Delega  per  la  riforma dell'organizzazione del Governo e
          della  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri, nonche' di
          enti  pubblici", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 158
          dell'8 luglio  2002,  come  modificato  dall'art. 1-bis del
          decreto  legge  18 febbraio  2003,  n. 24, pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2003 e convertito,
          con  modificazioni,  nella  legge  17 aprile  2003,  n. 82,
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 92 del 19 aprile
          2003, dispone:
              "Art. 10 (Delega per il riassetto e la codificazione in
          materia  di beni culturali e ambientali, spettacolo, sport,
          proprieta'  letteraria  e  diritto  d'autore).  -  1. Ferma
          restando  la  delega di cui all'art. 1, per quanto concerne
          il Ministero per i beni e le attivita' culturali il Governo
          e'  delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di
          entrata  in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
          legislativi  per il riassetto e, limitatamente alla lettera
          a),  la  codificazione  delle  disposizioni  legislative in
          materia di:
                a) beni culturali e ambientali;
                b) cinematografia;
                c) teatro,  musica, danza e altre forme di spettacolo
          dal vivo;
                d) sport;
                e) proprieta' letteraria e diritto d'autore.
              2.  I  decreti  legislativi  di  cui  al comma 1, senza
          determinare  nuovi  o  maggiori oneri per il bilancio dello
          Stato,   si   attengono  ai  seguenti  principi  e  criteri
          direttivi:
                a) adeguamento   agli   articoli 117   e   118  della
          Costituzione;
                b) adeguamento  alla  normativa  comunitaria  e  agli
          accordi internazionali;
                c) miglioramento   dell'efficacia   degli  interventi
          concernenti  i  beni  e  le attivita' culturali, anche allo
          scopo   di   conseguire   l'ottimizzazione   delle  risorse
          assegnate  e l'incremento delle entrate; chiara indicazione
          delle  politiche pubbliche di settore, anche ai fini di una
          significativa  e  trasparente  impostazione  del  bilancio;
          snellimento  e  abbreviazione dei procedimenti; adeguamento
          delle procedure alle nuove tecnologie informatiche;
                d) quanto  alla  materia  di  cui alla lettera a) del
          comma   1:  aggiornare  gli  strumenti  di  individuazione,
          conservazione e protezione dei beni culturali e ambientali,
          anche  attraverso la costituzione di fondazioni aperte alla
          partecipazione   di   regioni,   enti   locali,  fondazioni
          bancarie,  soggetti  pubblici  e privati, senza determinare
          ulteriori   restrizioni   alla   proprieta'   privata,  ne'
          l'abrogazione   degli   strumenti   attuali   e,  comunque,
          conformandosi    al   puntuale   rispetto   degli   accordi
          internazionali,  soprattutto in materia di circolazione dei
          beni  culturali;  riorganizzare  i  servizi  offerti  anche
          attraverso  la  concessione  a soggetti diversi dallo Stato
          mediante   la   costituzione   di  fondazioni  aperte  alla
          partecipazione   di   regioni,   enti   locali,  fondazioni
          bancarie,  soggetti  pubblici  e  privati,  in linea con le
          disposizioni  di  cui  alla  lettera  b-bis)  del  comma  1
          dell'art.  10  del  decreto  legislativo 2 ottobre 1998, n.
          368,  e  successive  modificazioni;  adeguare la disciplina
          degli  appalti  di  lavori  pubblici  concernenti  i  b eni
          culturali,  modificando  le  soglie  per  il  ricorso  alle
          diverse  procedure  di  individuazione  del  contraente  in
          maniera  da  consentire  anche la partecipazione di imprese
          artigiane  di  comprovata  specializzazione  ed esperienza,
          ridefinendo   i  livelli  di  progettazione  necessari  per
          l'affidamento   dei   lavori,   definendo   i   criteri  di
          aggiudicazione  e  prevedendo  la  possibilita' di varianti
          oltre  i  limiti  percentuali  ordinariamente  previsti, in
          relazione alle caratteristiche oggettive e alle esigenze di
          tutela e conservazione dei beni; ridefinire le modalita' di
          costituzione e funzionamento degli organismi consultivi che
          intervengono   nelle   procedure   per  la  concessione  di
          contributi  e  agevolazioni  in  favore di enti ed istituti
          culturali,   al  fine  di  una  precisa  definizione  delle
          responsabilita'  degli  organi tecnici, secondo principi di
          separazione   fra   amministrazione   e   politica   e  con
          particolare  attenzione  ai  profili  di  incompatibilita';
          individuare    forme    di    collaborazione,    in    sede
          procedimentale,  tra  le  amministrazioni  per  i beni e le
          attivita' culturali e della difesa, per la realizzazione di
          opere destinate alla difesa militare;
                e) quanto  alle  materie  di cui alle lettere b) e c)
          del  comma  1: razionalizzare gli organismi consultivi e le
          relative    funzioni,    anche    mediante    soppressione,
          accorpamento  e  riduzione  del  numero  e  dei componenti;
          snellire  le  procedure  di  liquidazione  dei contributi e
          ridefinire  le  modalita'  di  costituzione e funzionamento
          degli   organismi   che  intervengono  nelle  procedure  di
          individuazione   dei   soggetti   legittimati   a  ricevere
          contributi  e  di  quantificazione  degli  stessi; adeguare
          l'assetto  organizzativo  degli  organismi  e degli enti di
          settore;  rivedere  il  sistema  dei controlli sull'impiego
          delle  risorse  assegnate  e  sugli  effetti prodotti dagli
          interventi;
                f) quanto  alla  materia  di  cui alla lettera d) del
          comma 1: armonizzare la legislazione ai principi generali a
          cui si ispirano gli Stati dell'Unione europea in materia di
          doping;  riordinare  i compiti dell'Istituto per il credito
          sportivo,  assicurando negli organi anche la rappresentanza
          delle regioni e delle autonomie locali; garantire strumenti
          di finanziamento anche a soggetti privati;
                g) quanto  alla  materia  di  cui alla lettera e) del
          comma  1:  riordinare,  anche  nel  rispetto dei principi e
          criteri  direttivi  indicati  all'art. 14, comma 1, lettera
          b),  della legge 15 marzo 1997, n. 59, la Societa' italiana
          degli  autori  ed  editori  (SIAE),  il  cui statuto dovra'
          assicurare un'adeguata presenza degli autori, degli editori
          e degli altri soggetti creativi negli organi dell'ente e la
          massima   trasparenza   nella   ripartizione  dei  proventi
          derivanti dall'esazione dei diritti d'autore tra gli aventi
          diritto;   armonizzare   la   legislazione   relativa  alla
          produzione   e   diffusione   di   contenuti   digitali   e
          multimediali  e  di  software ai principi generali a cui si
          ispira  l'Unione  europea  in materia di diritto d'autore e
          diritti connessi.
              3.  I  decreti  legislativi  di cui al comma 1 indicano
          esplicitamente le disposizioni sostituite o abrogate, fatta
          salva  l'applicazione dell'art. 15 delle disposizioni sulla
          legge  in  generale  premesse  al  codice civile. I decreti
          legislativi  di  cui  al  comma 1 sono adottati, sentita la
          Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo  8 del decreto
          legislativo  28 agosto  1997,  n.  281, previo parere delle
          Commissioni  parlamentari  competenti per materia, reso nel
          termine  di  sessanta giorni dal ricevimento della relativa
          richiesta.  Decorso  tale  termine,  i  decreti legislativi
          possono essere comunque adottati.
              4.  Disposizioni  correttive ed integrative dei decreti
          legislativi  di cui al comma 1 possono essere adottate, nel
          rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le
          medesime  procedure  di cui al presente articolo, entro due
          anni dalla data della loro entrata in vigore".
          Note all'art. 1:
              -   L'art.   9   della  Costituzione  della  Repubblica
          italiana,   pubblicata  nell'edizione  straordinaria  della
          Gazzetta Ufficiale n. 298 del 27 dicembre 1947, dispone:
              "Art.  9.  -  La  Repubblica promuove lo sviluppo della
          cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
              Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico
          della Nazione".
              -  Per  il testo dell'art. 117 della Costituzione della
          Repubblica italiana, si veda in nota alle premesse.