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DECRETO-LEGGE 20 gennaio 2004, n. 9

Proroga della partecipazione italiana a operazioni internazionali.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/1/2004.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 12 marzo 2004, n. 68 (in G.U. 18/03/2004, n. 65).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/03/2012)
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Testo in vigore dal:  23-1-2004 al: 18-3-2004
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219, recante interventi urgenti a favore della popolazione irachena;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni volte ad assicurare la continuazione della partecipazione italiana all'azione multilaterale per la stabilizzazione e ricostruzione dell'Iraq e per il ripristino delle infrastrutture socioeconomiche di base, nonché per la realizzazione degli interventi umanitari in condizioni di sicurezza;
Vista la legge 11 agosto 2003, n. 231, recante differimento della partecipazione italiana a operazioni internazionali;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni volte ad assicurare la continuazione della partecipazione italiana alle operazioni internazionali in corso e lo sviluppo dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 gennaio 2004;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri degli affari esteri, della difesa e dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto-legge:

Art. 1

Missione umanitaria e di ricostruzione in Iraq
1. È differito al 30 giugno 2004 il termine previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni dalla legge 1° agosto 2003, n. 219, relativo alla missione umanitaria e di ricostruzione in Iraq.
2. L'organizzazione della missione, il regime degli interventi, le risorse umane e le dotazioni strumentali restano disciplinate dall'articolo 2, comma 2, dall'articolo 3, commi 1, 2, 3, 5 e 6, e dall'articolo 4 del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219.
3. Per la finalità prevista dal presente articolo è autorizzata la spesa di euro 11.627.450.