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DECRETO-LEGGE 20 gennaio 2004, n. 9

Proroga della partecipazione italiana a operazioni internazionali.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/1/2004.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 12 marzo 2004, n. 68 (in G.U. 18/03/2004, n. 65).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/03/2012)
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Testo in vigore dal: 23-1-2004
al: 18-3-2004
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Visto il decreto-legge 10 luglio  2003,  n.  165,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219, recante interventi
urgenti a favore della popolazione irachena; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e   urgenza   di   emanare
disposizioni   volte   ad   assicurare   la    continuazione    della
partecipazione   italiana    all'azione    multilaterale    per    la
stabilizzazione e ricostruzione dell'Iraq e per il  ripristino  delle
infrastrutture socioeconomiche di base, nonche' per la  realizzazione
degli interventi umanitari in condizioni di sicurezza; 
  Vista la legge 11 agosto 2003, n. 231, recante  differimento  della
partecipazione italiana a operazioni internazionali; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e   urgenza   di   emanare
disposizioni   volte   ad   assicurare   la    continuazione    della
partecipazione italiana alle operazioni internazionali in corso e  lo
sviluppo  dei  programmi  di  cooperazione  delle  Forze  di  polizia
italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 9 gennaio 2004; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  dei
Ministri  degli  affari  esteri,  della  difesa  e  dell'interno,  di
concerto  con  il  Ministro  della  giustizia  e  con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze; 
 
                E m a n a il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1. 
           Missione umanitaria e di ricostruzione in Iraq 
 
  1. E' differito al 30 giugno 2004 il termine previsto dall'articolo
1  del  decreto-legge  10  luglio  2003,  n.  165,  convertito,   con
modificazioni dalla legge 1°  agosto  2003,  n.  219,  relativo  alla
missione umanitaria e di ricostruzione in Iraq. 
  2. L'organizzazione della missione, il regime degli interventi,  le
risorse  umane  e  le  dotazioni  strumentali  restano   disciplinate
dall'articolo 2, comma 2, dall'articolo 3, commi 1, 2, 3, 5  e  6,  e
dall'articolo 4 del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219. 
  3. Per la finalita' prevista dal presente articolo  e'  autorizzata
la spesa di euro 11.627.450.