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DECRETO-LEGGE 10 dicembre 2003, n. 341

Disposizioni urgenti in materia di servizio di riscossione dei versamenti unitari.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11-12-2003.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 9 febbraio 2004, n. 31 (in G.U. 09/02/2004, n.32).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/10/2005)
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vigente al 27/04/2024
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Testo in vigore dal: 3-12-2005
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  operare
interventi in materia di riscossione;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 5 dicembre 2003;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell'economia e delle finanze;

                              E m a n a
il seguente decreto-legge:

                               Art. 1

  1.  ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2005, N. 203, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 2 DICEMBRE 2005, N. 248)).
  2. COMMA ABROGATO DAL D.L. 29 NOVEMBRE 2004, N. 282, CONVERTITO CON
L. 27 DICEMBRE 2004, N. 307.
  3.  ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2005, N. 203, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 2 DICEMBRE 2005, N. 248)).
  4.  ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2005, N. 203, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 2 DICEMBRE 2005, N. 248)).
  5.  ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2005, N. 203, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 2 DICEMBRE 2005, N. 248)).
  6.  ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2005, N. 203, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 2 DICEMBRE 2005, N. 248)).
  7.  Il  potere  di cui al comma 8, dell'articolo 21, della legge 27
dicembre  2002,  n.  289,  rientra nell'attivita' gestionale ai sensi
dell'articolo  4  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e lo
stesso  puo'  essere esercitato dall'amministrazione competente entro
il termine di cui al medesimo comma 8, prorogato al 31 dicembre 2004.
  8.  Il  potere  di  cui  all'articolo  21,  comma 8, della legge 27
dicembre  2002,  n.  289, e' sospeso per l'anno 2003; per il medesimo
anno,  gli  effetti finanziari di cui all'articolo 21, comma 9, della
citata  legge n. 289 del 2002, sono assicurati dalle disposizioni del
presente articolo.