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DECRETO-LEGGE 10 dicembre 2003, n. 341

Disposizioni urgenti in materia di servizio di riscossione dei versamenti unitari.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11-12-2003.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 9 febbraio 2004, n. 31 (in G.U. 09/02/2004, n.32).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/10/2005)
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Testo in vigore dal:  11-12-2003 al: 12-12-2003
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di operare interventi in materia di riscossione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 dicembre 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. In relazione all'incremento delle tipologie e del volume di entrate riscosse ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, derivante dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, e relativi provvedimenti di attuazione, nonché dall'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le banche che, nell'anno 2002, hanno riscosso importi complessivamente maggiori di 500 milioni di euro sono tenute al versamento all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 29 dicembre 2003, dell'1 per cento delle somme riscosse nello stesso anno 2002.
2. A decorrere dall'anno 2004, le banche di cui al comma 1 versano, entro il penultimo giorno lavorativo di ciascun anno, un importo pari all'1 per cento della differenza tra il valore delle riscossioni dell'anno precedente e quello rilevato nel secondo anno precedente.
3. Al fine di contenere gli oneri finanziari, le banche possono recuperare le somme versate in base a quanto previsto dai commi 1 e 2, sulle riscossioni conseguite nell'anno successivo; in tale caso le banche, entro il termine di cui al comma 2, effettuano altresì il versamento di un importo pari alle somme recuperate nell'anno stesso ai sensi del presente comma.
4. Il mancato versamento degli importi di cui ai commi precedenti comporta l'immediata cessazione di efficacia delle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
5. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, adottato entro il 15 dicembre di ciascun anno, è stabilito l'importo dovuto da ogni banca; entro lo stesso termine, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sono stabilite le modalità di versamento, nonché ogni altra regola tecnica necessaria per l'attuazione del presente articolo.
6. Per la regolazione contabile dei minori versamenti di cui al comma 3, a decorrere dall'anno 2004 è assegnata ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze una somma, da iscrivere anche in entrata, di importo pari alla somma versata nell'anno precedente per il riversamento al pertinenti capitoli dell'entrata del bilancio dello Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
7. Il potere di cui al comma 8, dell'articolo 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rientra nell'attività gestionale ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e lo stesso può essere esercitato dall'amministrazione competente entro il termine di cui al medesimo comma 8, prorogato al 31 dicembre 2004.
8. Il potere di cui all'articolo 21, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è sospeso per l'anno 2003; per il medesimo anno, gli effetti finanziari di cui all'articolo 21, comma 9, della citata legge n. 289 del 2002, sono assicurati dalle disposizioni del presente articolo.