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MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 6 agosto 2003, n. 342

Regolamento recante sostituzione del regolamento concernente la composizione e l'ordinamento del Consiglio superiore di sanità, adottato con decreto ministeriale 27 febbraio 1997, n. 76.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/12/2003 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/12/2011)
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Testo in vigore dal: 3-1-2012
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                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente il
riordinamento del Ministero della sanita', a norma  dell'articolo  1,
comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, articolo 4,
commi 1, 2 e 3; 
  Visto il decreto del Ministro della sanita' 27 febbraio 1997, n. 76
"Regolamento recante  sostituzione  del  regolamento  concernente  la
composizione e l'ordinamento  del  Consiglio  superiore  di  sanita',
adottato con decreto ministeriale 21 dicembre 1993, n. 583"; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2003,  n.
129, concernente "Regolamento di organizzazione del  Ministero  della
salute"; 
  Ritenuto  di  dover   modificare   ed   aggiornare,   sostituendolo
integralmente per maggiore organicita', il regolamento concernente la
composizione e l'ordinamento del Consiglio superiore di  sanita',  di
cui al predetto decreto ministeriale 27 febbraio 1997, n. 76; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 giugno 2003; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,  a
norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23  agosto  1988,
n. 400; 
 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1. 
                   Consiglio superiore di sanita' 
 
  1. Il Consiglio superiore di sanita': 
    a) esercita le funzioni di consulenza tecnico- scientifica  e  di
proposta  nei  confronti   del   Ministro   della   salute   previste
dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 1993,  n.
266; 
    b) esprime parere obbligatorio nelle materie di cui  al  comma  2
dello stesso articolo; 
    c)  svolge  attivita'  consultiva  facoltativa  su   ogni   altra
questione espressamente sottopostagli dal Ministro della salute. 
  2. Il Consiglio si articola nelle seguenti strutture:  il  comitato
di presidenza, l'assemblea  generale,  le  sezioni,  il  segretariato
generale, costituite con le modalita' e le  competenze  previste  dal
presente regolamento. 
  3. Il Consiglio superiore di sanita'  e'  costituito  da  cinquanta
componenti non di diritto e dai componenti di diritto di cui al comma
5, nominati con decreto del Ministro della salute. 
  4. I componenti non di diritto del Consiglio superiore  di  sanita'
sono individuati tra docenti  universitari,  dirigenti  di  struttura
complessa del Servizio sanitario nazionale, soggetti  particolarmente
qualificati nelle materie attinenti alle competenze istituzionali del
Consiglio stesso e, nei limiti di due unita', tra  appartenenti  alla
magistratura ordinaria, amministrativa,  contabile  o  agli  avvocati
dello Stato. 
  5. Sono componenti di diritto del Consiglio superiore di sanita'  i
dirigenti di  prima  fascia,  di  cui  all'articolo  19  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, preposti ai dipartimenti  ed  alle
direzioni  generali  del  Ministero  della  salute,   il   presidente
dell'Istituto  superiore  di  sanita',  il  presidente  dell'Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, il  direttore
dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali il  direttore  generale
dell'Agenzia  italiana  del  farmaco,  il  presidente  del   Comitato
scientifico permanente  del  CCM,  il  presidente  della  Federazione
nazionale ordini  medici  chirurghi  e  odontoiatri  (FNOM  CeO),  il
presidente della Federazione ordini farmacisti  italiani  (FOFI),  il
presidente della Federazione nazionale  collegi  infermieri  (IPASVI)
((,)) il presidente della Federazione  nazionale  collegi  ostetriche
(FNCO) ((, il presidente dell'Ordine degli psicologi,  il  Presidente
dell'Ordine dei veterinari e il Presidente dell'Ordine dei tecnici di
radiologia medica)). 
  6. I componenti non di diritto del Consiglio superiore  di  sanita'
durano in carica  tre  anni,  rinnovabili.  Decadono  automaticamente
dalla  carica  o  a  seguito  di  dimissioni  o  dopo   tre   assenze
consecutive; in tali casi il Ministro, con proprio decreto, nomina  i
componenti che subentrano,  i  quali  restano  in  carica  fino  alla
scadenza del Consiglio. 
  7. All'inizio di ciascuna sessione triennale il Ministro, anche  in
base alle proposte  formulate  dall'assemblea  nella  prima  adunanza
generale, con proprio decreto dispone la ripartizione dei  componenti
del Consiglio tra le sezioni, prevedendo  l'assegnazione  di  ciascun
componente ad una sola sezione. 
  8. I componenti di diritto partecipano alle adunanze dell'assemblea
generale e alle riunioni delle singole sezioni quando  sono  trattate
materie di rispettiva competenza. E' ammessa la partecipazione di  un
componente di diritto di una  sezione  ai  lavori  di  altra  sezione
quando si trattino materie d'interesse comune a piu' sezioni. 
  9. Per la validita' delle sedute dell'assemblea e delle sezioni  e'
necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. 
  10. Per determinate questioni, il Ministro puo' nominare esperti di
comprovata e documentata qualificazione, che possono essere  invitati
ai lavori delle sezioni e dell'assemblea generale  senza  diritto  di
voto. 
  11. I componenti del Consiglio superiore di sanita' sono tenuti  a:
a) rispettare  l'obbligo  di  riservatezza;  b)  non  utilizzare  gli
elementi acquisiti o dei quali siano comunque venuti a conoscenza per
finalita' e scopi  meramente  privati;  c)  non  assumere  iniziative
idonee  a  creare  pregiudizi  all'attivita'  istituzionale  e   alle
finalita' perseguite dal Ministero della salute. La violazione  della
presente  disposizione  comporta  la  decadenza  dall'incarico,   nel
rispetto della procedura di cui all'articolo 7 della legge  7  agosto
1990, n. 241. 
  12.  Il  funzionamento  del  Consiglio  superiore  di  sanita'   e'
assicurato dagli uffici della Segreteria generale, Ufficio di livello
dirigenziale generale.