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MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 6 agosto 2003, n. 342

Regolamento recante sostituzione del regolamento concernente la composizione e l'ordinamento del Consiglio superiore di sanità, adottato con decreto ministeriale 27 febbraio 1997, n. 76.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/12/2003 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/12/2011)
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Testo in vigore dal:  3-1-2012
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IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente il riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, articolo 4, commi 1, 2 e 3;
Visto il decreto del Ministro della sanità 27 febbraio 1997, n. 76 "Regolamento recante sostituzione del regolamento concernente la composizione e l'ordinamento del Consiglio superiore di sanità, adottato con decreto ministeriale 21 dicembre 1993, n. 583";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2003, n. 129, concernente "Regolamento di organizzazione del Ministero della salute";
Ritenuto di dover modificare ed aggiornare, sostituendolo integralmente per maggiore organicità, il regolamento concernente la composizione e l'ordinamento del Consiglio superiore di sanità, di cui al predetto decreto ministeriale 27 febbraio 1997, n. 76;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 giugno 2003;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Consiglio superiore di sanità
1. Il Consiglio superiore di sanità:
a) esercita le funzioni di consulenza tecnico- scientifica e di proposta nei confronti del Ministro della salute previste dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266;
b) esprime parere obbligatorio nelle materie di cui al comma 2 dello stesso articolo;
c) svolge attività consultiva facoltativa su ogni altra questione espressamente sottopostagli dal Ministro della salute.
2. Il Consiglio si articola nelle seguenti strutture: il comitato di presidenza, l'assemblea generale, le sezioni, il segretariato generale, costituite con le modalità e le competenze previste dal presente regolamento.
3. Il Consiglio superiore di sanità è costituito da cinquanta componenti non di diritto e dai componenti di diritto di cui al comma 5, nominati con decreto del Ministro della salute.
4. I componenti non di diritto del Consiglio superiore di sanità sono individuati tra docenti universitari, dirigenti di struttura complessa del Servizio sanitario nazionale, soggetti particolarmente qualificati nelle materie attinenti alle competenze istituzionali del Consiglio stesso e, nei limiti di due unità, tra appartenenti alla magistratura ordinaria, amministrativa, contabile o agli avvocati dello Stato.
5. Sono componenti di diritto del Consiglio superiore di sanità i dirigenti di prima fascia, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, preposti ai dipartimenti ed alle direzioni generali del Ministero della salute, il presidente dell'Istituto superiore di sanità, il presidente dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, il direttore dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali il direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, il presidente del Comitato scientifico permanente del CCM, il presidente della Federazione nazionale ordini medici chirurghi e odontoiatri (FNOM CeO), il presidente della Federazione ordini farmacisti italiani (FOFI), il presidente della Federazione nazionale collegi infermieri (IPASVI)
((,))
il presidente della Federazione nazionale collegi ostetriche (FNCO)
((, il presidente dell'Ordine degli psicologi, il Presidente dell'Ordine dei veterinari e il Presidente dell'Ordine dei tecnici di radiologia medica))
.
6. I componenti non di diritto del Consiglio superiore di sanità durano in carica tre anni, rinnovabili. Decadono automaticamente dalla carica o a seguito di dimissioni o dopo tre assenze consecutive; in tali casi il Ministro, con proprio decreto, nomina i componenti che subentrano, i quali restano in carica fino alla scadenza del Consiglio.
7. All'inizio di ciascuna sessione triennale il Ministro, anche in base alle proposte formulate dall'assemblea nella prima adunanza generale, con proprio decreto dispone la ripartizione dei componenti del Consiglio tra le sezioni, prevedendo l'assegnazione di ciascun componente ad una sola sezione.
8. I componenti di diritto partecipano alle adunanze dell'assemblea generale e alle riunioni delle singole sezioni quando sono trattate materie di rispettiva competenza. È ammessa la partecipazione di un componente di diritto di una sezione ai lavori di altra sezione quando si trattino materie d'interesse comune a più sezioni.
9. Per la validità delle sedute dell'assemblea e delle sezioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.
10. Per determinate questioni, il Ministro può nominare esperti di comprovata e documentata qualificazione, che possono essere invitati ai lavori delle sezioni e dell'assemblea generale senza diritto di voto.
11. I componenti del Consiglio superiore di sanità sono tenuti a:
a) rispettare l'obbligo di riservatezza;
b) non utilizzare gli elementi acquisiti o dei quali siano comunque venuti a conoscenza per finalità e scopi meramente privati;
c) non assumere iniziative idonee a creare pregiudizi all'attività istituzionale e alle finalità perseguite dal Ministero della salute. La violazione della presente disposizione comporta la decadenza dall'incarico, nel rispetto della procedura di cui all'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
12. Il funzionamento del Consiglio superiore di sanità è assicurato dagli uffici della Segreteria generale, Ufficio di livello dirigenziale generale.