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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 2003, n. 340

Regolamento recante disciplina per la sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione.

note: Entrata in vigore del decreto: 19-12-2003 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/05/2018)
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vigente al 03/05/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-3-2009
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto  l'articolo  23  del  regio decreto-legge 2 novembre 1933, n.
1741,  convertito  dalla  legge  8  febbraio  1934, n. 367, sugli oli
minerali  e  carburanti,  in  relazione all'articolo 2 della legge 23
febbraio  1950,  n.  170, sui distributori automatici di carburanti e
all'articolo  9  della legge 21 marzo 1958, n. 327, sulle stazioni di
riempimento dei gas di petrolio liquefatto;
  Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570;
  Visto l'articolo 1 della legge 13 maggio 1961, n. 469;
  Visto l'articolo 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n.
547;
  Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
  Visto il progetto di regola tecnica approvato dal Comitato centrale
tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'articolo 10
del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
  Visto  l'articolo  11  del  citato  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998,
n. 37, che approva il regolamento di prevenzione incendi;
  Visto  il  decreto  legislativo  11  febbraio  1998,  n.  32,  come
modificato dal decreto legislativo 8 settembre 1999, n. 346;
  Ritenuto  di dover modificare ed aggiornare la vigente normativa di
sicurezza  per  gli  impianti  di  distribuzione  stradale  di gas di
petrolio liquefatto per autotrazione;
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 25 agosto 2003;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 10 ottobre 2003;
  Sulla proposta del Ministro dell'interno;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1
                        Campo di applicazione

  1.  Il  presente  regolamento  si  applica  agli  impianti di nuova
realizzazione,  disciplinati  al  Titolo II dell'allegato A che forma
parte  integrante  del presente regolamento. Sono equiparati a questi
ultimi   gli  impianti  esistenti  in  caso  di  potenziamento  della
capacita' complessiva oltre 30 m³.
  2.  Gli  impianti  esistenti,  la  cui  capacita' complessiva resti
limitata  fino  a  30 m³, devono essere adeguati a quanto previsto al
Titolo  III  dell'allegato entro cinque anni dalla data di entrata in
vigore del presente regolamento. Qualora detti impianti siano oggetto
di  potenziamenti  e/o  ristrutturazioni,  gli  adeguamenti di cui al
Titolo  III  dovranno  essere  realizzati contestualmente ai suddetti
lavori  di modifica. Le disposizioni di esercizio, di cui al punto 15
dell'allegato  A,  devono  essere rispettate dalla data di entrata in
vigore del presente regolamento. ((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
  Il  D.L.  30  dicembre  2008,  n. 207, convertito con modificazioni
dalla  L.  27 febbraio 2009, n. 14, ha disposto (con l'art. 21, comma
1)  che  il  termine  di  cui  al  comma 2 del presente articolo, per
l'adeguamento  degli  impianti esistenti di distribuzione stradale di
GPL  per  autotrazione,  la  cui capacita' complessiva resti limitata
fino a 30 m3, e' differito al 31 dicembre 2009.