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LEGGE 23 febbraio 1950, n. 170

Disciplina dell'impianto e dell'esercizio di alcune categorie di apparecchi di distribuzione automatica di carburate.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  29-4-1950

Art. 2


L'impianto e l'esercizio degli apparecchi indicati nell'art. 1 sono autorizzati dal prefetto competente per territorio, previo accertamento dei requisiti richiesti dalla legge di pubblica sicurezza per le autorizzazioni di polizia e della osservanza delle altre disposizioni previste dal citato regio decreto 2 novembre 1933, n. 1741 e dal relativo regolamento, nonché dalle norme di sicurezza emanate dal Ministero dell'interno in applicazione dell'art. 23 del regio decreto predetto.