stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 30 ottobre 2003, n. 317

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti la struttura organizzativa del Ministero dell'interno, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 4/12/2003
nascondi
vigente al 27/04/2024
Testo in vigore dal: 4-12-2003
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
  Visto  il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137, recante delega per la riforma
dell'organizzazione  del Governo e della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, nonche' di enti pubblici;
  Ravvisata  l'esigenza  di  avvalersi  dell'articolo  1 della citata
legge  n. 137 del 2002 per apportare all'organizzazione del Ministero
dell'interno,   disciplinata   dal   decreto   del  Presidente  della
Repubblica  7 settembre  2001, n. 398, i correttivi indispensabili ad
assicurare una migliore funzionalita' dell'azione amministrativa;
  Visto  il  decreto  legislativo  6 dicembre  2002,  n. 287, recante
modifiche  al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente
le strutture organizzative dei Ministeri;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 31 luglio 2003;
  Sentite  le  organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative,
le quali non hanno espresso alcuna osservazione;
  Acquisito  il  parere  della Commissione parlamentare bicamerale di
cui  all'articolo  5  della  legge  15 marzo  1997,  n.  59,  in data
15 ottobre 2003;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 24 ottobre 2003;
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con il
Ministro per la funzione pubblica;

                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.

Modifica  dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
                                 300

  1.  All'articolo  14,  comma  2,  del decreto legislativo 30 luglio
1999,  n.  300,  e  successive modificazioni ed integrazioni, dopo la
lettera d), e' aggiunta la seguente:
    «d-bis) organizzazione e funzionamento delle strutture centrali e
periferiche   dell'amministrazione,  con  particolare  riguardo  alle
politiche del personale dell'amministrazione civile e alla promozione
e  sviluppo  delle relative attivita' formative nonche' alla gestione
delle risorse strumentali e finanziarie del ministero.».
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R. 28 dicembre  1985,  n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.

          Note al titolo:

               - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, reca:
          «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
          11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
               - Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 6 luglio
          2002,   n.   137,   recante:   «Delega   per   la   riforma
          dell'organizzazione  del  Governo  e  della  Presidenza del
          Consiglio dei Ministri, nonche' di enti pubblici.»:
              «Art.  1  (Deleghe  di  cui  all'art.  11  della  legge
          15 marzo  1999,  n.  59).  -  1.  Il Governo e' delegato ad
          adottare,  entro  diciotto  mesi  dalla  data di entrata in
          vigore  della presente legge, nel rispetto delle competenze
          costituzionali  delle  regioni e delle province autonome di
          Trento  e  di  Bolzano,  uno  o  piu'  decreti legislativi,
          correttivi  o  modificativi  di  decreti  legislativi  gia'
          emanati, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettere a), b), c)
          e  d),  della  legge  15 marzo  1997,  n.  59, e successive
          modificazioni.  Resta  fermo  quanto  previsto dall'art. 28
          della  legge  28 dicembre  2001,  n.  448,  come modificato
          dall'art. 2 della presente legge.
              2.  Nell'attuazione  della delega di cui al comma 1, il
          Governo si attiene ai principi e criteri direttivi indicati
          negli  articoli  12, 14, 17 e 18 della legge 15 marzo 1997,
          n. 59, e successive modificazioni.
              3.  I  decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1 sono
          adottati  previo parere della Commissione di cui all'art. 5
          della  citata legge n. 59 del 1997, da rendere entro trenta
          giorni  dalla  data  di  trasmissione  dei relativi schemi.
          Decorso  tale termine, i decreti legislativi possono essere
          comunque adottati.».

          Note alle premesse:

              -  Si  riporta  il  testo  degli articoli 76 e 87 della
          Costituzione della Repubblica italiana:
              «Art.  76. - L'esercizio della funzione legislativa non
          puo'  essere  delegato al Governo se non con determinazione
          di  principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per tempo
          limitato e per oggetti definiti».
              «Art.  87.  - Il Presidente della Repubblica e' il Capo
          dello  Stato e rappresenta l'unita' nazionale. Puo' inviare
          messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere
          e  ne  fissa  la prima riunione. Autorizza la presentazione
          alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
          Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge
          e  i  regolamenti.  Indice  il referendum popolare nei casi
          previsti  dalla  Costituzione.  Nomina,  nei  casi indicati
          dalla legge, i funzionari dello Stato. Accredita e riceve i
          rappresentanti    diplomatici,    ratifica    i    trattati
          internazionali,  previa,  quando  occorra, l'autorizzazione
          delle Camere. Ha il comando delle Forze armate, presiede il
          Consiglio supremo di difesa.».
              -  Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 15 marzo
          1997,   n.   59,   recante:   «Delega  al  Governo  per  il
          conferimento  di  funzioni  e  compiti alle regioni ed enti
          locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per
          la semplificazione amministrativa»:
              «Art.   5.   -   1.   E'   istituita   una  Commissione
          parlamentare,  composta da venti senatori e venti deputati,
          nominati  rispettivamente  dai  Presidenti del Senato della
          Repubblica e della Camera dei deputati, su designazione dei
          gruppi parlamentari.
              2.  La  Commissione  elegge  tra i propri componenti un
          presidente,  due vicepresidenti e due segretari che insieme
          con  il  presidente  formano  l'ufficio  di  presidenza. La
          Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti
          giorni  dalla  nomina  dei  suoi componenti, per l'elezione
          dell'ufficio  di  presidenza.  Sino alla costituzione della
          Commissione,  il  parere, ove occorra, viene espresso dalle
          competenti Commissioni parlamentari.
              3.  Alle  spese  necessarie  per il funzionamento della
          Commissione  si  provvede,  in  parti  uguali, a carico dei
          bilanci interni di ciascuna delle due Camere.
              4. La Commissione:
                a) esprime i pareri previsti dalla presente legge;
                b) verifica  periodicamente  lo  stato  di attuazione
          delle  riforme previste dalla presente legge e ne riferisce
          ogni sei mesi alle Camere.».
              -  Per  la  rubrica  del  decreto legislativo 30 luglio
          1999, n. 300, si rinvia alle note al titolo.
              -  Il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, reca:
          «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
          delle amministrazioni pubbliche.».
              -  Per  il testo dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002,
          n. 137, si rinvia alle note al titolo.
              -   Il   decreto   del   Presidente   della  Repubblica
          7 settembre   2001,  n.  398,  reca:  «Regolamento  recante
          l'organizzazione   degli   uffici   centrali   di   livello
          dirigenziale generale del Ministero dell'interno.».
              - Il decreto legislativo 6 dicembre 2002, n. 287, reca:
          «Modifiche  al  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
          concernente   le  strutture  organizzative  dei  Ministeri,
          nonche' i compiti e le funzioni del Ministero dell'ambiente
          e della tutela del territorio.».

          Nota all'art. 1:
              -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  14  del  decreto
          legislativo  30 luglio  1999,  n.  300  (per l'argomento v.
          nella  nota  al  titolo),  come  modificato dal decreto qui
          pubblicato:
              «Art. 14 (Attribuzioni). - 1. Al Ministero dell'interno
          sono  attribuite  le  funzioni  e  i compiti spettanti allo
          Stato in materia di: garanzia della regolare costituzione e
          del funzionamento degli organi degli enti locali e funzioni
          statali  esercitate dagli enti locali, tutela dell'ordine e
          della  sicurezza  pubblica,  difesa  civile,  politiche  di
          protezione   civile   e   prevenzione   incendi,  salve  le
          specifiche   competenze   in  materia  del  Presidente  del
          Consiglio   dei   Ministri,   tutela  dei  diritti  civili,
          cittadinanza, immigrazione, asilo e soccorso pubblico.
              2.  Il  Ministero svolge in particolare le funzioni e i
          compiti   di   spettanza   statale   nelle   seguenti  aree
          funzionali:
                a) garanzia  della regolare costituzione degli organi
          elettivi  degli  enti  locali  e  del  loro  funzionamento,
          finanza  locale,  servizi elettorali, vigilanza sullo stato
          civile  e  sull'anagrafe  e attivita' di collaborazione con
          gli enti locali;
                b) tutela  dell'ordine  e  della sicurezza pubblica e
          coordinamento delle forze di polizia;
                c) amministrazione generale e supporto dei compiti di
          rappresentanza generale di Governo sul territorio;
                d) tutela  dei  diritti  civili,  ivi compresi quelli
          delle  confessioni religiose, di cittadinanza, immigrazione
          e asilo.
                d-bis) organizzazione e funzionamento delle strutture
          centrali    e    periferiche    dell'amministrazione,   con
          particolare   riguardo   alle   politiche   del   personale
          dell'amministrazione  civile  e  alla promozione e sviluppo
          delle  relative  attivita'  formative nonche' alla gestione
          delle risorse strumentali e finanziarie del Ministero.
              3.  Il  Ministero  svolge attraverso il Corpo nazionale
          dei  Vigili  del  fuoco  anche  gli  altri  compiti ad esso
          assegnati dalla normativa vigente.
              4.  Restano ferme le disposizioni della legge 1° aprile
          1981, n. 121.».