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LEGGE 11 novembre 2003, n. 310

Costituzione della «Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari», con sede in Bari, nonchè disposizioni in materia di pubblici spettacoli, fondazioni lirico-sinfoniche e attività culturali.

note: Entrata in vigore della legge: 2-12-2003 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/10/2006)
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Testo in vigore dal:  2-12-2003 al: 22-5-2004
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari
1. È costituita, con sede in Bari, la "Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari", ente di diritto privato, operante nel settore musicale, di prioritario interesse nazionale, sottoposto alle disposizioni della legge 14 agosto 1967, n. 800, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 2001, n. 6.
2. In attesa della partecipazione dei soggetti privati entro il termine previsto dal comma 4, il consiglio di amministrazione della Fondazione di cui al comma 1 è composto dal sindaco di Bari, che lo presiede, e da quattro membri così individuati:
a) un componente designato dal Ministro per i beni e le attività culturali;
b) un componente designato dalla regione Puglia;
c) un componente designato dalla provincia di Bari;
d) un componente designato dal sindaco di Bari.
3. Per il componente del consiglio di amministrazione della Fondazione di cui al comma 1 designato dal sindaco di Bari non ha luogo la decadenza di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 2001, n. 6.
4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 2001, n. 6, la partecipazione dei soggetti privati alla Fondazione di cui al comma 1 avviene entro il 31 dicembre 2005.
5. Per l'anno 2004, e per i successivi tre anni, alla Fondazione di cui al comma 1 è corrisposto un contributo omnicomprensivo, da determinare annualmente con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, a valere sulla quota del Fondo unico per lo spettacolo destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche.
6. La Fondazione di cui al comma 1 acquisisce, previo accordo con gli enti pubblici territoriali interessati, i diritti d'uso esclusivo sul Teatro Petruzzelli di Bari, in conformità al Protocollo d'intesa, sottoscritto a Roma il 21 novembre 2002, tra la regione Puglia, la provincia ed il comune di Bari e le parti private.
Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente in materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:
- La legge 14 agosto 1967, n. 800, recante: "Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali", è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 settembre 1967, n. 233.
- Il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, recante: "Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 luglio 1996, n. 161.
- Il decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345, recante: "Disposizioni urgenti in tema di fondazioni lirico-sinfoniche", convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 2001, n. 6 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26 gennaio 2001, n. 21), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 novembre 2000, n. 277.
- Il testo del comma 1 dell'art. 4 del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345, recante: "Disposizioni urgenti in tema di fondazioni lirico-sinfoniche", convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 2001, n. 6, è il seguente:
"1. I componenti del consiglio di amministrazione di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), ed il sovrintendente decadono all'atto della approvazione della deliberazione di cui all'art. 2, comma 2. Il consiglio di amministrazione, costituito a seguito dell'ingresso dei soggetti privati, nomina, nella prima seduta, il sovrintendente.".
- Il testo del comma 4 dell'art. 2 del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345, recante: "Disposizioni urgenti in tema di fondazioni lirico-sinfoniche", convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 2001, n. 6, è il seguente:
"4. Per le fondazioni risultanti dalla trasformazione operata con il presente decreto, che non hanno conseguito la partecipazione di soggetti privati, secondo le modalità ed i limiti previsti dal decreto legislativo, entro il 31 luglio 2003, ovvero hanno una partecipazione inferiore al 12 per cento dei finanziamenti statali per la gestione della propria attività, il contributo erogato dallo Stato non può subire variazioni in aumento fino all'esercizio successivo a quello durante il quale le condizioni predette si realizzano. Resta fermo quanto erogato per il triennio 1998-2000, sulla base del decreto 10 giugno 1999, n. 239, del Ministro per i beni e le attività culturali.".