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DECRETO-LEGGE 24 novembre 2000, n. 345

Disposizioni urgenti in tema di fondazioni lirico-sinfoniche.

note: Entrata in vigore del decreto-legge: 28-11-2000.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 gennaio 2001, n. 6 (in G.U. 26/01/2001, n.21).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/03/2004)
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Testo in vigore dal:  23-5-2004
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Art. 2

Organi
1. In attesa della partecipazione di soggetti privati alle fondazioni ai sensi e nei limiti del decreto legislativo, il consiglio di amministrazione delle medesime è nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, opera con la nomina della maggioranza dei suoi componenti ed è composto dal presidente della fondazione, individuato ai sensi dell'articolo 11 del citato decreto legislativo, il quale lo presiede, e da quattro membri, cosi individuati:
a) un componente, designato dal Ministro per i beni e le attività culturali;
b) un componente, designato dalla regione nel territorio della quale ha sede la fondazione;
c) due componenti, designati dal sindaco del comune nel cui territorio la fondazione ha sede, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera m), del testo unico approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Fino al conseguimento della partecipazione di soggetti privati, il consiglio di amministrazione della fondazione conseguente alla trasformazione dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia è composto di sette membri, individuati secondo quanto già previsto dall'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo.
2. Lo statuto è eventualmente modificato, in conseguenza della partecipazione di soggetti privati alla fondazione. In ogni caso, di tale partecipazione, unitamente ai diritti, obblighi ed impegni dei soggetti privati che intendono partecipare alla fondazione, è dato atto con deliberazione del consiglio di amministrazione, per la quale si applica l'articolo 6 del decreto legislativo. Il procedimento di approvazione ed il relativo decreto, disciplinati dall'articolo 8 del medesimo decreto legislativo, si intendono riferiti alla predetta deliberazione.
3. Nell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo, il secondo periodo sostituito dal seguente: "Lo statuto prevede altresì che possono nominare un rappresentante nel consiglio di amministrazione esclusivamente i soggetti privati che, come singoli o cumulativamente, assicurano, oltre ad un apporto al patrimonio, per i tre anni successivi al loro ingresso nella fondazione un apporto annuo non inferiore al dodici per cento del totale dei finanziamenti statali per la gestione dell'attività della fondazione, verificato con riferimento all'anno in cui avviene il loro ingresso nella fondazione.".
4. Per le fondazioni risultanti dalla trasformazione operata con il presente decreto, che non hanno conseguito la partecipazione di soggetti privati, secondo le modalità ed i limiti previsti dal decreto legislativo, entro entro il 31 dicembre 2004,
(( . . . ))
il contributo erogato dallo Stato non può subire variazioni in aumento fino all'esercizio successivo a quello durante il quale le condizioni predette si realizzano. Resta fermo quanto erogato per il triennio 1998-2000, sulla base del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 10 giugno 1999, n. 239.(2)
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 11 novembre 2003, n. 310 ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che in deroga a quanto previsto dal comma 4 del suddetto articolo la partecipazione dei soggetti privati alla Fondazione di cui al comma 1 della L. 310/2003, avviene entro il 31 dicembre 2005.